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16.1997.110 ΓÇó Civil cassation appeal declared null for defective grounds
16.1997.110Altro tribunale26 gen 1998Dismissed
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the appeal was null because it did not set out the requested relief, the factual and legal grounds, or the alleged cassation reason. It also excluded new facts and documents submitted for the first time on cassation. The lower court’s civil judgment ordering payment of CHF 2,632.60 and rejecting the debt-enforcement objection remained in force. No observations were filed by the respondent, so no party compensation was awarded. Court costs of CHF 120 were charged to the appellant.
Art. 321 cpv. 1 lett. b, 329 cpv. 2 e 3 CPC; cassation appeal requirements and prohibition of new allegations on appeal; an appellate filing is null if it fails to state the prayers for relief and the factual and legal grounds, or does not identify the cassation ground invoked. Submissions and documents first raised on cassation are inadmissible and must be disregarded. Where the appellant merely repeats untested factual objections instead of challenging the first-instance reasoning, the court cannot examine any basis for annulment (consid. 2). Failure to contest the claim at the hearing may justify the presumption of admission under Art. 170 cpv. 2 CPC (consid. 1).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.110
Data decisione, Autorità: 26.01.1998, CCC
Incarto n. 16.97.00110
Lugano 26 gennaio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 ottobre 1997 presentato nella forma dell’appello da
Contro
la sentenza 18 settembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 giugno 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta, solidalmente con il
marito __________, al pagamento di fr. 2’632.60 oltre accessori nonché il
rigetto dell’opposizione da questa interposta al PE no. __________dell’UE di Lugano,
domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
con istanza 16 giugno 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ alla quale aveva ceduto in data 12 aprile 1995 la lavanderia “__________ ” a __________ (doc. A), al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’632.60 oltre accessori corrispondenti al saldo di sua spettanza per diverso titolo ma comunque dipendente dal contratto citato;
che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle prove documentali rimaste incontestate dalla convenuta che non ha presenziato all’udienza indetta per la discussione, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che innanzitutto la documentazione allegata al ricorso deve essere estromessa dall’incarto poiché l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di allegare in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni;
che per gli stessi motivi le argomentazioni e contestazioni di fatto contenute nel ricorso non possono essere ritenute in quanto proposte per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che in considerazione della mancata contestazione dell’istanza, la sentenza impugnata che ha concluso all’accoglimento delle pretese dell'istante sulla base della documentazione dallo stesso prodotta a comprova del suo credito (doc. A, B e C),
deve essere confermata;
che spettava infatti alla convenuta partecipare alla discussione dell’istanza e contestare in quella sede le argomentazioni avversarie, pena la presunzione della loro ammissione (art. 170 cpv. 2 CPC; Cocchi /Trezzini, CPC, n. 2 ad art. 170);
che comunque il ricorso è nullo (art. 329 cpv. 3 CPC) poichè non contiene le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda e tantomeno precisa (o almeno illustra) il motivo di cassazione invocato (cpv. 2);
che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del primo giudice relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a proporre per la prima volta in questa sede le sue contestazioni in merito al credito vantato da controparte;
che questa Camera è pertanto nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per l’annullamento del giudizio impugnato;
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso 9 ottobre 1997 di __________ è nullo.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 70.-
b) spese fr. 50.-
fr. 120.-
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
__________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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