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16.1997.109 ΓÇó Cassation appeal declared null for missing grounds
16.1997.109Altro tribunale26 gen 1998Inadmissible
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal declared the appellant's cassation appeal null. It held that new factual allegations and documents were inadmissible in second instance and, more importantly, that the appeal failed to contain the required prayers for relief and legal/factual grounds. On the merits, the court noted that the first-instance claim had been properly upheld on the basis of uncontested documents and that the appellant had failed to appear and contest the claim, so the judgment stood. No costs were awarded to the respondent because she filed no observations.
Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, art. 329 cpv. 2-3 CPC; cassation appeal admissibility and new allegations in second instance. In cassation proceedings, new facts, evidence and objections are inadmissible. An appeal is null when it does not contain the prayers for relief and the factual and legal grounds, including the specific cassation reason invoked, so that the reviewing court cannot identify the alleged defect. Failure to attend and contest the claim at first instance may lead to presumed admission under art. 170 cpv. 2 CPC; the challenged judgment is then confirmed where the documentary basis remains uncontested.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.109
Data decisione, Autorità: 26.01.1998, CCC
Incarto n. 16.97.00109
Lugano 26 gennaio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 ottobre 1997 presentato nella forma dell’appello da
contro
la sentenza 18 settembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 giugno 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto, solidalmente con la moglie
__________, al pagamento di fr. 2’632.60 oltre accessori nonché il
rigetto dell’opposizione da questi interposta al PE no. __________dell’UE di Lugano,
domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
con istanza 16 giugno 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ -marito di __________ alla quale aveva ceduto in data 12 aprile 1995 la lavanderia “__________ ” a __________ (doc. A)- al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’632.60 oltre accessori corrispondenti al saldo di sua spettanza per titoli diversi, ma comunque dipendente dal contratto citato;
che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle prove documentali rimaste incontestate dal convenuto che non ha presenziato all’udienza indetta per la discussione, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________
è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che innanzitutto la documentazione allegata al ricorso deve essere estromessa dall’incarto poiché l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di allegare in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni;
che per gli stessi motivi le argomentazioni e contestazioni di fatto contenute nel ricorso non possono essere ritenute in quanto proposte per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che in considerazione della mancata contestazione dell’istanza, la sentenza impugnata che ha concluso all’accoglimento delle pretese dell'istante sulla base della documentazione dallo stesso prodotta a comprova del suo credito deve essere confermata;
che spettava infatti al convenuto partecipare alla discussione dell’istanza e contestare in quella sede le argomentazioni avversarie, pena la presunzione della loro ammissione (art. 170 cpv. 2 CPC; Cocchi /Trezzini, CPC, n. 2 ad art. 170);
che poichè la pretesa dell’istante si basa sul contratto di compravendita sottoscritto dalla moglie del convenuto (doc. A), l’unica questione che poteva porsi in concreto era quella della sua legittimazione passiva, legittimazione comunque chiaramente confermata dallo stesso convenuto che anzi si ritiene debitore unico nei confronti dell’istante;
che a prescindere dalle considerazioni sopra esposte il ricorso è comunque nullo (art. 329 cpv. 3 CPC) poichè non contiene le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda e tantomeno precisa (o almeno illustra) il motivo di cassazione invocato (cpv. 2);
che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del primo giudice relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a proporre per la prima volta in questa sede le sue contestazioni in merito al credito vantato da controparte;
che questa Camera è pertanto nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per l’annullamento del giudizio impugnato;
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso 9 ottobre 1997 di __________ è nullo.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 70.-
b) spese fr. 50
fr. 120.-
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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