Cassation partly corrects costs after used-car dispute

16.1997.108Altro tribunale21 ott 1997Partially Granted

Sintesi

Two parties filed cassation appeals against a Lugano pretore judgment in a dispute over a defective used Fiat Panda. The court held that the 9 October 1997 appeal was null because it merely repeated factual allegations and did not show a cassation ground. The 5 October 1997 appeal was upheld because the pretore had omitted CHF 180 in expert-deposit costs from the dispositive; the omission was a manifest oversight cured by the cassation court. The lower judgment was therefore amended only on costs, and the costs of the cassation proceedings were charged to the unsuccessful appellant.

Regest

Art. 327 let. g, 329 cpv. 3, 331 cpv. 1, 339 e 148 CPC; cassation appeal and correction of manifest omission in the dispositive. A cassation complaint is inadmissible when it merely reargues the facts without specifying why evidentiary findings or legal application are unsustainable. By contrast, a patent omission in the lower court’s dispositive, in particular the failure to include costs already advanced and procedurally due, may be corrected by the cassation court without further formalities and without oral observations where the defect is manifest. Costs of the cassation proceedings follow the outcome; no indemnity is awarded in light of the case’s particular circumstances.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.108

Data decisione, Autorità: 21.10.1997, CCC

Incarto n. 16.97.00108

Lugano 21 ottobre 1997/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare i ricorsi per cassazione 5 e 9 ottobre 1997 presentati rispettivamente da


E


contro

la sentenza 22 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 8 gennaio 1997 da


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1‘350.- oltre a un’ulteriore a pretesa

a titolo risarcitorio, domanda parzialmente accolta dal primo giudice;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 8 gennaio 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere la restituzione dell’importo di fr. 1’350.- versato per l’acquisto di una vettura d’occasione Fiat Panda 4 x 4, nella quale erano stati riscontrati difetti, così che la vettura stessa non poteva essere considerata conforme all’offerta;

che il convenuto si opposto alla pretesa avversaria per il fatto che l’istante ha acquistato la vettura nello stato in cui si trovava e a lui noto o perlomeno riconoscibile, trattandosi di un’auto d’occasione;

che con sentenza 22 settembre 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, basandosi sulla perizia giudiziaria che ha accertato come il veicolo fosse da rottamare e quindi in uno stato non corrispondente a quello dell’annuncio pubblicato dal convenuto, ha condannato __________ alla restituzione dell’importo di fr.1’350.- mentre ha respinto l’ulteriore pretesa dell’istante tendente al pagamento di un importo giornaliero di fr. 9.- per il parcheggio del veicolo controverso;

che il pretore, valutando in egual misura il grado di soccombenza delle parti, ha posto a carico delle stesse, in ragione di un mezzo ciascuna le seguenti spese: tassa di giustizia fr. 130.-, spese fr. 120.- e spese di perizia fr. 730.-;

che con ricorso 5 ottobre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio -limitatamente al dispositivo n. 2- rimproverando al primo giudice di aver omesso di considerare e suddividere tra le parti le spese poste a suo carico con decreto 16 aprile 1997, per un totale di fr 180.-;

che anche __________ è insorto contro il predetto giudizio

con atto ricorsuale 9 ottobre 1997 chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;

che in applicazione dell’art. 320 CPC i ricorsi vengono decisi

con un’unica pronuncia trattandosi di identica causa;

che per quanto riguarda il ricorso presentato da __________, va rilevato che nonostante il richiamo al titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, il ricorrente non ne evidenzia gli estremi, in particolare egli non indica a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto: l’insorgente si limita infatti a riproporre la propria personale versione dei fatti, peraltro neppure sostanziata dalle risultanze istruttorie (in particolare laddove sostiene una probabile manomissione del veicolo) senza che ciò basti a dimostrare che le conclusioni del pretore siano insostenibili;

che il ricorso presentato da __________, di natura chiaramente appellatoria, deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che per quanto attiene al ricorso presentato da __________ a prescindere dalla proponibilità di un ricorso per cassazione relativamente a un errore che poteva essere facilmente sanato dal giudice medesimo in applicazione dell’art. 339 CPC, nella redazione del dispositivo no. 2 il pretore ha effettivamente dimenticato di inserire le tasse e spese di giustizia, per complessivi fr. 180.-, anticipate dall’istante in virtù del decreto di nomina del perito del 16 aprile 1997;

che trattandosi di una manifesta dimenticanza, essa viene sanata da questa Camera senza ulteriori formalità e senza che sia necessaria l’intimazione del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza mentre in considerazione della particolarità del caso non vengono assegnate ripetibili (art. 148 CPC)

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: I. Il ricorso 9 ottobre 1997 di __________ è nullo.

II. Il ricorso per cassazione 5 ottobre 1997 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 22 settembre 1997, del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, limitatamente al suo dispositivo no. 2, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

  1. La tassa di giustizia in fr. 130.- e le spese di fr. 120.-, unitamente alle spese di perizia di fr. 730.- e a quelle di cui al decreto di nomina del perito di fr. 180.-, da anticiparsi come di rito dalla parte istante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà per ciascuna, compensate le ripetibili.

III. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, devono essere poste a carico di __________

IV. Intimazione a:



Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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