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16.1997.101 ΓÇó Prescription of tax claim not examinable ex officio
16.1997.101Altro tribunale21 nov 1997Granted
The civil cassation chamber of the Ticino appellate court upheld an appeal against a first-instance decision that had refused definitive dismissal of opposition in enforcement for unpaid municipal taxes. The chamber held that, in relative tax prescription matters, prescription is not examined ex officio and must be raised by the debtor. It also confirmed that the tax assessment and related bills constituted a valid executive title. The appeal was granted, the lower judgment annulled, the opposition definitively dismissed, and costs were imposed on the respondent.
Art. 80 SchKG, Art. 81 Abs. 1 SchKG, Art. 231 aLT; definitive dismissal of opposition based on a tax assessment and prescription defence. In proceedings for definitive opposition, the court examines ex officio whether the creditor's document has executive force under Art. 80 SchKG; if a valid title exists, the opposition must be dismissed unless the debtor invokes and substantiates one of the objections under Art. 81(1) SchKG. Relative tax prescription, being subject to interruption and suspension, is a defence that must be raised by the taxpayer and may not be considered ex officio; only absolute prescription may justify an office-based review (consid. ...).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.101
Data decisione, Autorità: 21.11.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00101
Lugano 21 novembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 settembre 1997 presentato da
rappr. dal __________
contro
la sentenza 18 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 25 luglio 1997 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 25 luglio 1997 il __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 1’634.15, importo corrispondente all’imposta
comunale 1986 oltre interessi e accessori;
che quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione (decisione su reclamo) 27 gennaio 1989 relativa all’imposta cantonale 1985-86 (doc. B) regolarmente passata in giudicato, copia delle bollette di imposta notificate alla convenuta e da questa mai contestate (doc. C-E) e il conteggio degli interessi allestito il 26 giugno 1997 (doc. G);
che all’udienza di contraddittorio nessuno è comparso;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’intervenuta prescrizione del credito fiscale, ha respinto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame il __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare l’art. 142 CO esaminando d’ufficio l’eccezione di prescrizione;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che nel caso di specie, il pretore ha correttamente concluso all’esistenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall’istante;
che anziché pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione, non avendo l’escussa sollevato nessuna delle eccezioni previste dall’art. 81 cpv. 1 LEF, tantomeno quella della prescrizione, il pretore ha respinto l’istanza;
che secondo l’art. 231 cpv. 1 vLT i crediti fiscali si prescrivono dopo 5 anni dal momento in cui la tassazione è passata in giudicato;
che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, come nel diritto privato anche nell’ambito delle obbligazioni di diritto pubblico -per principio- l’eccezione di prescrizione non può essere esaminata d’ufficio ma deve essere sollevata dalla parte che se ne prevale (Rep 1977 pag. 213; CEF 27 maggio 1992 in re Comune di __________ /A.), ciò si spiega per il fatto che trattandosi di prescrizione relativa -quindi soggetta a interruzione e sospensione (art. 231 cpv. 3 vLT)- non avendo la convenuta sollevato l’eccezione al contraddittorio, il giudice non può escludere un eventuale atto interruttivo da parte dell’ente pubblico (art. 158 cpv. 2 e 3 vLT);
che diverso potrebbe essere il caso trattandosi di prescrizione assoluta (art. 231 cpv. 3 vLT), ritenuto che in quell’ipotesi meglio si giustificherebbe una verifica d’ufficio: la questione può tuttavia restare qui irrisolta (Blumenstein/ Locher, System des Steuerrecht, 5.Auflage, 1995, pag. 284; Binder, Die Verjährung im schweizerischen Steuerrecht, 1985, pag. 300; DTF 101 Ib 350);
che la sentenza impugnata, frutto di un’errata applicazione del diritto materiale, in particolare dell’art. 81 cpv. 1 LEF, deve essere annullata;
che accogliendo il ricorso e dati i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia;
che gli interessi di mora e la tassa di diffida, in quanto previsti dalla LT (art. 219 e 220 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta comunale), devono essere riconosciuti all’istante nella misura richiesta;
che la documentazione allegata all’istanza costituisce valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 128);
che al Comune procedente non vengono assegnate indennità di questa sede, non richieste,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
dichiara:
I. Il ricorso per cassazione 23 settembre 1997 del __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 18 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è accolta.
Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione
interposta da __________ i al PE no. __________ dell’UE di
Lugano.
La tassa di giustizia in fr. 80.-, da anticipare dalla parte
istante, deve essere posta a carico della convenuta con
l’obbligo di rifondere all’istante un’indennità di fr. 50.-.
II. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.-, già anticipati dal ricorrente, vanno poste a carico di __________.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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