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Numero d'incarto:
16.1996.96
Data decisione, Autorità:
26.02.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00096
Lugano
26 febbraio 1997/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 23 luglio 1996 presentato da
contro
la
sentenza 12 luglio 1996 del Giudice di pace del circolo della Melezza nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 10 gennaio 1995 da
rapp.
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Locarno, domanda
accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 10 gennaio 1995 il __________ ha chiesto il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per il recupero di fr. 662.05 oltre accessori, importo comprendente l’imposta
sulla sostanza immobiliare per il 1988;
che
quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione 27
giugno 1989 relativa al riparto intercomunale di imposta per il periodo 1987 e
1988 (doc. E), regolarmente passata in giudicato, e la bolletta per l’incasso
dell’imposta immobiliare (doc. D) con l’attestazione della sua regolare
notifica al contribuente e la mancata impugnazione della stessa;
che
all’udienza indetta per il contraddittorio l’escusso si è opposto alla pretesa
avversaria sollevando l’eccezione di prescrizione del credito fiscale;
che
con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente a
fr. 577.30, ritenendo infondata l’eccezione di prescrizione dell’imposta
sollevata dall’escusso per il fatto che il termine quinquennale di cui all’art.
231 della Legge tributaria del 28 settembre 1976 (abrogata con l’entrata in
vigore della nuova LT il 1° gennaio 1995) non sarebbe decorso valendo quale
inizio quello dell’intimazione della bolletta (18 marzo 1994) e non quello
della notifica della decisione di riparto intercomunale dell’imposta (27 giugno
1989);
che con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 9
agosto 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il
diritto sostanziale, in particolare per aver considerato determinante ai fini
della verifica dell‘eccezione di prescrizione la data di intimazione della
bolletta di imposta 18 marzo 1994 nonostante questa non gli sia mai stata intimatata,
anzichè la data di notifica della decisione di riparto intercomunale
dell’imposta (27 giugno 1989);
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove;
che
secondo l'art. 80 LEF quando il credito si fonda su di una sentenza esecutiva
il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione,
ritenuto che sono parificate alle sentenze esecutive le decisioni delle
autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico a
cui il Cantone attribuisca forza esecutiva (art. 80 cpv. 2 LEF);
che
l’art. 222 della v LT (applicabile in virtù della norma transitoria di cui all’art.
324 cpv. 2 LT) sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre
decisioni delle autorità fiscali, passate in giudicato, sono parificate a
sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF, ragione per la quale la bolletta
di imposta 18 marzo 1994 relativa al prelievo dell’imposta immobiliare 1987
regolarmente intimata al ricorrente e passata in giudicato, costituisce valido
titolo esecutivo;
che
a proposito di questa bolletta, la censura ricorsuale secondo la quale
l’istante non avrebbe provato l’avvenuta intimazione della medesima non può
essere considerata in quanto sollevata per la prima volta con il presente atto ricorsuale,
quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC); dinanzi al primo giudice il
convenuto ha infatti sollevato solo l’eccezione di prescrizione del credito
mentre non ha contestato di aver ricevuto la bolletta in discussione, peraltro
allegata all’istanza e quindi a disposizione delle parti al contraddittorio;
che
per l’art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato su una sentenza
esecutiva, l’opposizione è rigettata a meno che l’opponente non provi con
documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, che è stato prorogato
il termine per il pagamento oppure che è prescritto: su quest’ultima eccezione
di prescrizione l’escusso ha fondato la propria opposizione;
che
secondo l’art. 231 cpv. 1 vLT i crediti fiscali si prescrivono dopo 5 anni dal
momento in cui la tassazione è passata in giudicato;
che
per decisione di tassazione bisogna intendere l’atto con il quale l’autorità
fiscale effettua il calcolo dell’imposta a carico del contribuente,
manifestando altresì l’intenzione di procederne all’incasso, ciò che in
concreto non è avvenuto con la decisione di riparto intercomunale dell’imposta
(dalla quale risulta il valore della sostanza immobiliare sita nel Comune), bensì
con la notifica della bolletta 18 marzo 1994 dalla quale emergono i dati
necessari per il calcolo e la verifica dell’imposta (valore di stima e
percentuale per il calcolo dell’imposta ai sensi dell’art. 264 vLT), oltre al
termine di pagamento e ai rimedi di diritto per un’eventuale contestazione;
che quindi, come
correttamente concluso dal primo giudice, l’eccezione di prescrizione del
credito fiscale è infondata;
che il ricorso, che non ha
evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve pertanto essere respinto;
che alla controparte che
non ha presentato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di
questa sede,
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 23 luglio 1996 __________ è respinto.
-
Le
spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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