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Numero d'incarto:
16.1996.9
Data decisione, Autorità:
15.10.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00009
Lugano
15 ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 presentato da
rappr.
dall’__________
Contro
la
sentenza 10 gennaio 1996 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura speciale in materia di
locazione
promossa
con istanza 27 novembre 1995 da
con
la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di un
importo corrispondente al valore della moquette da questa danneggiata, domanda
che il primo giudice ha accolto ponendo a carico della convenuta il pagamento
di fr. 423.35,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Il 1° giugno 1991 le
parti avevano sottoscritto un contratto di locazione che si è concluso il 30
giugno 1995.
Il 4 luglio 1995, alla
presenza del solo locatore, il perito comunale di __________ ha allestito un
rapporto di constatazione dello stato dell’ente locato, dal quale risultava che
la moquette della camera era macchiata (doc. B).
Sulla base di questo
documento, e dopo aver adito senza successo il competente ufficio di
conciliazione in materia di locazione, con istanza 27 novembre 1995 __________
ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il risarcimento del
danno subito e pari alle spese per la sostituzione della moquette danneggiata
(doc. A).
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria eccependo la tardività della notifica del danno,
segnalatole con lettera 12 luglio 1995 con cui le veniva chiesto di far pulire
la moquette da una ditta specializzata nel termine di dieci giorni (doc. 1).
Essa ha asserito inoltre che, a seguito di quell’interpellazione, suo figlio
“in via bonale, si recò per la pulizia della moquette verso la fine di luglio”
(verbale 9 gennaio 1996); dopo di che nessuna lamentela è più stata formulata
dal locatore se non con l’avvio della presente procedura giudiziaria.
Subordinatamente ha contestato di dover pagare l’importo di fr. 705.- di cui
alla fattura 4 giugno 1991 (doc. A), dovendosi tener conto anche del normale
deterioramento della moquette danneggiata.
-
Con sentenza 10
gennaio 1996 il segretario assessore dopo aver accertato la tempestiva notifica
del difetto, ha obbligato la conduttrice al risarcimento del danno. Il primo
giudice ha nondimeno ridotto la pretesa dell’istante riconoscendo a
quest’ultimo non il valore della moquette a nuovo (fr. 705.60, doc. A) bensì
il valore alla fine della locazione valutato in fr. 423.35.
-
Con il presente tempestivo
gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 24 gennaio
1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto
giudizio chiedendone l’annullamento.
La ricorrente, basandosi
sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, rimprovera al primo
giudice di aver arbitraria-mente valutato le risultanze istruttorie ed
erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver accolto la
pretesa risarcitoria dell’istante nonostante questi non abbia tempestivamente
notificato la presenza del difetto, rispettivamente la persistenza del medesimo
dopo l’ulteriore pulizia della moquette avvenuta a fine luglio 1995.
Inoltre contesta la
ripartizione di spese e ripetibili effettuata dal primo giudice in dispregio
del rispettivo grado di soccombenza delle parti.
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove.
Secondo dottrina e
giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario
alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la
valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce
di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep
1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid.
2b, 119 Ia 32 consid. 3).
- Secondo l’art. 267
cpv. 1 CO il conduttore deve restituire la cosa nello stato risultante da un
uso conforme al contratto, caso contrario egli risponde del danno cagionato. L’art.
267a CO pone a carico del locatore l’obbligo di notificare tempestivamente
eventuali difetti riscontrati nell’ente locato.
Incombe inoltre a
quest’ultimo anche l’onere di provare l’esistenza e la consistenza del danno di
cui chiede il risarcimento (SVIT Kommentar Mietrecht, 1991, N. 33 ad art.
267a).
Nella fattispecie concreta
-contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta in prima sede- è pacifico
che la moquette in questione si presentasse macchiata, così come accertato dal
perito comunale in occasione del sopralluogo 4 luglio 1995. Al fine del
riconoscimento all’istante del diritto di chiedere il risarcimento dei danni
oggetto della controversia, il primo giudice ha correttamente esaminato la
tempestività della notifica del difetto che ne è un presupposto.
La ricorrente non sostiene
che dopo la riconsegna dell’ente locato, l’istante non le abbia notificato il
difetto, ma -contrariamente al contenuto delle proprie allegazioni esposte al
contraddittorio del 9 gennaio 1996- ritiene tardiva già questa prima
segnalazione che data del 12 luglio 1995. Orbene, a prescindere
dall’ammissibilità o meno di questa novità nella tesi della ricorrente (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC), non corrisponde a una manifesta errata applicazione
del diritto sostanziale da parte del primo giudice quella di aver considerato
non eccessivo il tempo intercorso fra la consegna dell’appartamento,
rispettivamente la verifica da parte del perito comunale, e lo scritto di
notifica del difetto. Basti pensare che la chiave d’entrata è stata
riconsegnata al proprietario soltanto il 4 luglio 1995 e che alla verifica
dello stato dell’ente locato l’inquilina non ha partecipato, onde era
necessaria un’interpellazione scritta da parte dell’istante.
- Ma nemmeno la
censura principale del ricorso può trovare accoglimento. Appare infatti almeno
discutibile se l’istante -nelle circostanze concrete- avrebbe dovuto nuovamente
segnalare lo stato della moquette dopo l’intervento del figlio della
conduttrice, avvenuto a fine luglio. Non si può dimenticare che l’istante aveva
chiesto l’intervento di una ditta specializzata (cosa che non è avvenuta, tanto
meno nei termini richiesti), né è dato sapere l’esito di questo intervento di
rimedio: non si può escludere che non abbia avuto il risulatato sperato, tant’è
che mai la ricorrente ha affermato che le macchie fossero scomparse,
limitandosi -per altro soltanto in questa sede- a definire “accurata” la
pulizia eseguita dal figlio. La censura di merito potrebbe altresì attenere al
tema della buona fede nei rapporti contrattuali: ma ancora una volta la
decisione della sede pretorile si collocherebbe nel potere d’apprezzamento del
giudice del merito (art. 90 CPC).
Concludendo, ancorché la
decisione impugnata sia opinabile in particolare quanto all’applicazione del
diritto sostanziale, non si considerano dati i presupposti dell’art. 327 lett.
g CPC.
- Il ricorso
dev’essere invece accolto relativamente alla censura concernente la
ripartizione degli oneri processuali di prima sede. Infatti, malgrado
l’accoglimento solo parziale dell’istanza e senza darne motivo, il primo
giudice ha deciso su questo aspetto della vertenza in contrasto con il chiaro
disposto dell’art. 148 cpv. 2 CPC.
In virtù dell’art. 132
cpv. 2 CPC il dispositivo II della sentenza pretorile deve di conseguenza essere
annullato e dev’essere emesso un nuovo giudizio su spese e ripetibili.
Per quanto riguarda il
presente giudicato che vede accolto il ricorso per cassazione in misura minima,
la ripartizione delle spese segue una diversa proporzione, mentre non vengono
assegnate ripetibili.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 22 gennaio 1996 __________ è
parzialmente accolto.
Di conseguenza, invariato
il dispositivo no. I, la sentenza 10 gennaio 1996 del Segretario assessore
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord è annullata e sostituita
dal seguente giudicato:
- Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 100.- sono poste a carico dell’istante per
fr. 40.- e a carico della convenuta per fr. 60.-; essa verserà a __________ la
somma di fr. 100.- per ripetibili ridotte.
II. Le spese e la tassa
di giustizia del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, anticipati dalla
ricorrente, restano a suo carico per fr. 60.-, e a carico della controparte per
la rimanenza.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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