Cassation rejected in debt for masonry works

16.1996.86Altro tribunale25 set 1996Dismissed

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Sintesi Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal rejected the defendant’s cassation appeal against a peace judge’s judgment ordering payment of CHF 452.50 for masonry works. The court held that the evidence, especially witness testimony, supported the finding that the defendant himself ordered the works and was therefore the debtor, regardless of who owned the apartment at the time of execution. The appellant merely offered a more favorable factual version and did not identify any cassation ground under Art. 327 CPC. The appeal was dismissed summarily, and costs of CHF 70 were left to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 313 bis CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 327 segg. CPC; cassation appeal manifestly unfounded and arbitrariness in the assessment of evidence. A cassation court may reject a clearly inadmissible or manifestly unfounded appeal by brief reasoning and without inviting observations from the respondent. No cassation ground is made out where the appellant merely substitutes his own version of the facts for the findings of the lower court, while the evidentiary record supports the contested conclusion. In contractual claims for work and labor, the decisive point is who ordered the works and entered into the contract; the identity of the property owner at the time of performance is irrelevant absent a contractual basis for liability.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1996.86

Data decisione, Autorità: 25.09.1996, CCC

Incarto n. 16.96.00086

Lugano 25 settembre 1996/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 5 luglio 1996 presentato da


contro

la sentenza 14 giugno 1996 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 19 settembre 1995 da


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 452.50 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 19 settembre 1995 la ditta __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 452.50 a saldo della fattura 24 novembre 1994 emessa per lavori da muratore eseguiti su incarico del convenuto presso un appartamento da lui acquistato il 18 novembre 1994;

che il convenuto ha contestato di essere debitore della pretesa avversaria, che, a suo dire, doveva essere fatta valere nei confronti di ____________________ precedente proprietario dell’appartamento oggetto degli interventi dell’istante;

che con il querelato giudizio il giudice di pace, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che i lavori fatturati sono stati ordinati dallo stesso convenuto, il quale peraltro aveva parzialmente onorato la fattura controversa versando un acconto di fr. 500.-, ha accolto l’istanza non ritenendo suffragate da nessun elemento probatorio le contestazioni del convenuto secondo il quale i lavori controversi dovrebbero essere addebitati al precedente proprietario dello stabile;

che con scritto 5 luglio 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento poichè il primo giudice gli avrebbe a torto addebitato la responsabilità dei lavori litigiosi;

che a prescindere dall’iter procedurale seguito dal primo giudice, sicuramente favorevole al ricorrente in quanto gli ha permesso di far valere le proprie contestazioni nonostante la sua assenza all’udienza dell’11 ottobre 1995 - alla quale avrebbe dovuto far seguito l’emanazione del giudizio sulla base della sola documentazione prodotta dall’istante (art. 295 CPC) - nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcun titolo di cassazione, in particolare non quello dell’arbitraria valutazione delle prove come sembra far valere il ricorrente;

che infatti, dalle risultanze istruttorie, in particolare dalle deposizioni testimoniali __________ e __________, si evince che ad ordinare le controverse opere da muratore, quindi a concludere il contratto di appalto con l’istante, è stato senza dubbio il convenuto, - unico debitore della pretesa: è d'altra parte irrilevante per la ditta appaltatrice l’identità del proprietario dell’appartamento al momento dell’esecuzione dei lavori, trattandosi di questione che esula dal rapporto contrattuale alla base della pretesa fatta valere in giudizio;

che il ricorso, con il quale il ricorrente si limita a proporre una versione dei fatti a lui più favorevole senza però evidenziare il motivo per il quale la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata ai sensi dell'art. 327 CPC, dev'essere respinto;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

  1. Il ricorso 5 luglio 1996 __________ è respinto.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

cassationarbitrary assessment of evidencecontract for workdebtwitness testimonycourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the first-instance judgment had to be annulled for arbitrary evaluation of evidence and wrong attribution of the debt for the works.

Decisione estratta

No cassation ground was shown: the evidence supported that the defendant ordered the masonry works and thus was the debtor; the identity of the apartment's owner at the time of performance was irrelevant to the contractor's contractual claim.

Motivazione estratta

Witness testimony showed the defendant ordered the works and had already paid a CHF 500 advance. The appellant merely advanced a different version of the facts without demonstrating any ground for annulment under Art. 327 CPC.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal could be dismissed summarily without observations from the respondent.

Decisione estratta

Yes. Under Art. 313 bis CPC, the chamber may reject an inadmissible or manifestly unfounded cassation appeal by brief reasoning and without notifying the respondent for observations.

Motivazione estratta

The appeal was manifestly unfounded because it failed to identify any valid cassation ground.

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