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Numero d'incarto:
16.1996.86
Data decisione, Autorità:
25.09.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00086
Lugano
25 settembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 5 luglio 1996 presentato da
contro
la
sentenza 14 giugno 1996 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 19 settembre 1995
da
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 452.50 oltre accessori nonchè
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE
no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 19 settembre 1995 la ditta __________ ha convenuto in giudizio
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 452.50 a saldo della fattura
24 novembre 1994 emessa per lavori da muratore eseguiti su incarico del
convenuto presso un appartamento da lui acquistato il 18 novembre 1994;
che
il convenuto ha contestato di essere debitore della pretesa avversaria, che, a
suo dire, doveva essere fatta valere nei confronti di ____________________
precedente proprietario dell’appartamento oggetto degli interventi
dell’istante;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, previa valutazione delle
risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che i lavori fatturati sono stati
ordinati dallo stesso convenuto, il quale peraltro aveva parzialmente onorato
la fattura controversa versando un acconto di fr. 500.-, ha accolto l’istanza
non ritenendo suffragate da nessun elemento probatorio le contestazioni del convenuto
secondo il quale i lavori controversi dovrebbero essere addebitati al
precedente proprietario dello stabile;
che
con scritto 5 luglio 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento poichè il primo giudice gli avrebbe a torto
addebitato la responsabilità dei lavori litigiosi;
che a prescindere
dall’iter procedurale seguito dal primo giudice, sicuramente favorevole al
ricorrente in quanto gli ha permesso di far valere le proprie contestazioni
nonostante la sua assenza all’udienza dell’11 ottobre 1995 - alla quale avrebbe
dovuto far seguito l’emanazione del giudizio sulla base della sola
documentazione prodotta dall’istante (art. 295 CPC) - nella sentenza impugnata
non è ravvisabile alcun titolo di cassazione, in particolare non quello
dell’arbitraria valutazione delle prove come sembra far valere il ricorrente;
che
infatti, dalle risultanze istruttorie, in particolare dalle deposizioni
testimoniali __________ e __________, si evince che ad ordinare le controverse
opere da muratore, quindi a concludere il contratto di appalto con l’istante, è
stato senza dubbio il convenuto, - unico debitore della pretesa: è d'altra
parte irrilevante per la ditta appaltatrice l’identità del proprietario
dell’appartamento al momento dell’esecuzione dei lavori, trattandosi di
questione che esula dal rapporto contrattuale alla base della pretesa fatta
valere in giudizio;
che
il ricorso, con il quale il ricorrente si limita a proporre una versione dei
fatti a lui più favorevole senza però evidenziare il motivo per il quale la
sentenza impugnata dovrebbe essere annullata ai sensi dell'art. 327 CPC,
dev'essere respinto;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o
manifestamente infondato;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso 5 luglio 1996 __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, già anticipati dal
ricorrente, rimangono a suo carico.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Carona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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