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Numero d'incarto:
16.1996.85
Data decisione, Autorità:
07.01.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00085
Lugano
7 gennaio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 28 giugno 1996 presentato nella forma
dell’appello da
contro
la
sentenza 14 giugno 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 19 marzo 1996 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Locarno, domanda
accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 19 marzo
1996 __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta
da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr.
6’005.75 oltre accessori a saldo di fatture emesse per la fornitura di prodotti
alla convenuta;
che a valere quale
riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il “piano di rientro” allegato
allo scritto 29 aprile 1995 con il quale la convenuta proponeva la liquidazione
delle pretese avversarie, per complessivi fr. 23’619.70, con pagamenti rateali
di fr. 4’723.95 cadauno (l’ultimo dei quali era previsto per il 15 settembre
1995), pagamenti ai quali ha solo in parte fatto fronte da qui lo scoperto di
fr. 6’005.75 oggetto della presente procedura di incasso;
che la convenuta,
rappresentata al contradditorio da __________, ha contestato l’ammontare della
pretesa avversaria in quanto non terrebbe conto di note di credito a suo
favore; lamenta inoltre il mancato rispetto da parte dell’istante di accordi
intercorsi tra le parti in merito al ritiro di merce presso la convenuta;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento
di debito nella proposta di liquidazione allegata allo scritto 29 aprile 1995
della convenuta, ha accolto l’istanza;
che con il presente
tempestivo gravame, che deve essere
trattato quale ricorso per
cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG,
__________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento:
la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato il diritto
procedurale per non aver accertato la carenza di poteri di rappresentanza di
__________ nei confronti della società e di aver erroneamente applicato l’art.
82 LEF attribuendo alla documentazione agli atti la qualifica di valido
riconoscimento di debito, ancorchè sottoscritta dal medesimo __________;
che al ricorso, al quale
la controparte non ha presentato osservazioni, è stato concesso effetto
sospensivo con decreto 10 luglio 1996 del presidente di questa Camera;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente fonda implicitamente il proprio
gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid.
a);
che la contestazione
secondo la quale __________ difetterebbe della legittimazione a rappresentare
in giudizio la convenuta non essendone organo di fatto o di diritto e non
trattandosi neppure di un rappresentante legale ai sensi dell’art. 64 CPC, non
può essere condivisa;
che la legittimazione del
rappresentante è un presupposto processuale che il giudice deve esaminare
d’ufficio, in caso di dubbio (art. 97 cifra 4 CPC);
che trattandosi di una
persona giuridica, secondo la giurisprudenza sorta nell’ambito dell’art. 64
cpv. 1 CPC questa agisce per mezzo dei suoi organi, ossia i membri del
consiglio d’amministrazione (organi formali), oppure per mezzo di coloro che di
fatto partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale
(organi di fatto) (I CCA 19.8.1996 in re B. AG c/ A. e llcc.; DTF 117
II 571 consid. 3);
che nel caso concreto,
dalle risultanze istruttorie non è emerso alcun indizio che avrebbe dovuto
indurre il pretore a dubitare della legittimazione di __________ a
rappresentare la convenuta nell’ambito della procedura di rigetto dell’oppo-sizione,
tanto più che questi è pure firmatario dello scritto 29 aprile 1995 di cui si
dirà in seguito;
che la censura ricorsuale
secondo la quale il piano di rientro allegato allo scritto 29 aprile 1995 non
costituisce valido riconoscimento di debito poichè sottoscritto da persona non
autorizzata a vincolare la società, non può essere ritenuta in quanto tardiva;
che infatti l’art. 321
cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi
fatti, prove o eccezioni, di modo che la contestazione del riconoscimento di
debito in quanto tale andava sollevata dinanzi al primo giudice;
che va in ogni caso rilevato
che il giudice del rigetto è tenuto a verificare, d’ufficio e in ogni stadio di
causa, se la documenta-zione prodotta costituisce valido riconoscimento di
debito, ossia se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito
indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed
il credito risultanti dai documenti prodotti (Rep 1972 344, 1975 101,
1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchau/Caprez,
op. cit., § 20), mentre non gli compete, salvo esplicita contestazione in tal
senso, l’obbligo di verificare presso il Registro di commercio se chi ha
sottoscritto il riconoscimento di debito era autorizzato a vincolare la
società oppure no;
che al proposito va pure
rilevato come mai prima d’ora la convenuta, alla quale è stata notificata
l’istanza e copia dello scritto in discussione, abbia sollevato contestazioni
in merito alla facoltà per __________ di sottoscrivere proposte di liquidazione
come quella che ci occupa;
che quindi il ricorso, che
non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto;
che alla controparte che
non ha formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
-
Il ricorso 28 giugno
1996 __________ è respinto.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 250.-, già anticipati dalla ricorrente,
rimangono a suo carico.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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