Conditional debt acknowledgment insufficient for provisional debt relief

16.1996.79Altro tribunale3 feb 1997Granted

Sintesi

The Ticino Civil Cassation Chamber allowed the debtor’s cassation appeal against a justice of the peace judgment granting provisional debt relief for CHF 995.65 plus accessories. The court held that the written declaration invoked as debt acknowledgment was conditional: payment depended on receipt by the creditor of funds owed to the debtor in another matter. Because the creditor neither proved nor made plausible fulfillment of that condition, Art. 82 LEF could not justify lifting the objection. The appellate court annulled the first-instance judgment, dismissed the application, and allocated costs against the creditor.

Regest

Art. 82 LEF; provisional debt relief based on a debt acknowledgment: the acknowledgment must express a clear, explicit, unequivocal obligation to pay a determinate sum to a determinate creditor. A conditional acknowledgment is sufficient only if the creditor proves, or at least makes plausible, fulfilment of the condition; otherwise provisional release of the objection must be refused. In cassation, a manifestly erroneous application of Art. 82 LEF and a manifestly erroneous assessment of the document justify annulment; if the record permits, the cassation court may decide the merits itself (consid. on Art. 327 lit. g and 332 cpv. 2 CPC).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1996.79

Data decisione, Autorità: 03.02.1997, CCC

Incarto n. 16.96.00079

Lugano 3 febbraio 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 giugno 1996 presentato da

__________ patr. dall’avv. __________

contro

la sentenza 30 maggio 1996 del Giudice di pace del circolo di Pregassona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 aprile 1996 da


con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al

PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 12 aprile 1996 __________ ha convenuto in giudizio __________ fine di ottenere il rigetto dell’opposizione da questi interposta al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 995.65 oltre accessori;

che a valere quale titolo di rigetto dell’opposizione l’istante ha prodotto la dichiarazione sottoscritta dal convenuto il 9 febbraio 1995;

che con il querelato giudizio il primo giudice, attribuendo a tale dichiarazione la qualifica di valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF, ha accolto l’istanza;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 21 giugno 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato l’art. 82 LEF e di aver arbitrariamente valutato le prove documentali equiparando la dichiarazione 9 febbraio 1995 a un riconosci-mento di debito nonostante il suo carattere condizionato;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che lo scritto 29 aprile 1995, prodotto per la prima volta con il ricorso, deve essere estromesso dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;

che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;

che il riconoscimento di debito deve contenere la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione del debitore con la quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro a una determinata persona;

che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20);

che nella fattispecie dallo scritto 9 febbraio 1995, sul quale l’istante fonda la sua domanda, si evince che il pagamento dell’importo posto in esecuzione era subordinato al ricevimento da parte della __________ dell’avere di spettanza del convenuto nell’ambito della pratica __________;

che trattandosi di un riconoscimento di debito subordinato al verificarsi di una condizione, questo legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto adempimento (Panchaud/ Caprez, op.cit., § 16), ciò che in concreto l’istante non ha provato e neppure reso verosimile;

che quindi il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, con particolare riferimento all’errata applicazione dell’art. 82 LEF da parte del primo giudice, deve essere accolto;

che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia,

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 12 giugno 1996 __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 30 maggio 1996 del Giudice di pace del Circolo di Pregassona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

  1. L’istanza è respinta.

  2. La tassa di giustizia di fr. 110.- e le spese di fr. 23.70, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico.

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dal ricorrente, vanno poste a carico di __________ la quale rifonderà ad __________ l’importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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