Cassation appeal declared null for lack of stated grounds

16.1996.75Altro tribunale25 set 1996Inadmissible

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal reviewed a cassation appeal against a justice of the peace judgment ordering payment of CHF 910 in unpaid condominium fees. The appellant had sought remittal but did not set out any specific criticism of the first-instance judgment or identify a cassation ground. The court held that the filing failed to comply with Art. 329(2) CPC and was therefore null. The appeal was not sent to the respondent for observations. Costs of CHF 50 were charged to the appellant.

Regest

Art. 329 cpv. 2 CPC; cassation appeal and requirement to state grounds: the appeal is null if it does not set out the requests and the factual and legal grounds on which it relies, with at least an identifiable description of the cassation ground invoked. A mere statement that the decision is disputed is insufficient. Where the defect precludes identification of any admissible ground, the court may dispose of the matter summarily under Art. 313 bis CPC, applied by analogy to cassation proceedings via Art. 313 cpv. 1 CPC.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1996.75

Data decisione, Autorità: 25.09.1996, CCC

Incarto n. 16.96.00075

Lugano 25 settembre 1996/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare l’atto ricorsuale 28 maggio 1996 presentato da


contro

la sentenza 13 maggio 1996 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa civile inappellabile promossa con istanza 21 febbraio 1996 da


rappr. da __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 910.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 21 gennaio 1996 la Comunione dei comproprietari del __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 910. - a saldo delle spese condominiali rimaste insolute per il 1994;

che all’udienza del 27 marzo 1996 la convenuta ha riconosciuto la pretesa avversaria opponendo in compensazione un credito di fr. 356.40 per sue prestazioni;

che con il querelato giudizio il giudice di pace ha accolto la pretesa dell’istante, mentre non ha ritenuto comprovato il credito opposto in compensazione dalla convenuta;

che con scritto 28 maggio 1996 __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendo la trasmissione degli atti alla

Pretura per nuovo giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;

che nella fattispecie dal contenuto dello scritto 28 maggio 1996 non si evince nessuna censura nei confronti dell’operato del primo giudice di cui viene semplicemente "contestata la decisione";

che non potendosi individuare -nemmeno in via interpretativa- l'indicazione di alcun motivo d'applicazione dell'art. 327 CPC, il ricorso in esame è nullo;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

  1. L’atto ricorsuale 28 maggio 1996 __________ è nullo.

2.Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico di


  1. Intimazione a:

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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