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Numero d'incarto:
16.1996.65
Data decisione, Autorità:
16.07.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00065
Lugano
16 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 2 maggio 1996 presentato da
contro
la
sentenza 22 aprile 1996 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 1° febbraio 1996 da
rappr.
da __________
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 1°
febbraio 1996 lo __________, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha
chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________
al PE sopra menzionato notificagli per il recupero di fr. 220.-, importo
corrispondente alla multa inflitta a quest'ultimo con decreto 4 novembre 1994
della Sezione della circolazione, passato in giudicato;
che all’udienza di
contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza contestando il titolo di
credito prodotto dall’istante poichè intestato a __________ (invece di
__________), nel merito afferma che il 3 settembre 1994 (giorno in cui fu
compiuta l’infrazione) egli si trovava a __________
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata la validità del titolo esecutivo prodotto
dall’istante a sostegno della sua domanda di rigetto dell’opposizione, con
particolare riferimento all’identità tra il debitore indicato sul medesimo e
quello risultante dal precetto esecutivo, ha accolto l’istanza ritenendo
improponibili in una procedura sommaria di rigetto dell’oppo-sizione le
ulteriori censure sollevate dal convenuto;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere e) e g) dell'art. 327 CPC;
che il ricorrente
rimprovera al primo giudice di aver erronea-mente considerato quale valido
titolo esecutivo il decreto di multa 4 novembre 1994 ancorchè intestato ad
altra persona e senza che sia stata fornita la prova della sua effettiva
notifica, lamentando inoltre il fatto che il primo giudice abbia omesso di
considerare la prova della sua assenza fuori Cantone il giorno
dell’infrazione;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che l’eccezione della
mancata prova da parte dell’istante dell’avvenuta regolare intimazione al
ricorrente del decreto di multa 4 novembre 1994 non può essere ritenuta ai fini
del presente giudizio in quanto proposta per la prima volta in questa sede ricorsuale,
quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta
alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuove eccezioni;
che pertanto, in assenza di contestazione, la notifica della multa deve
ritenersi regolarmente avvenuta (art. 387 cpv. 2 CPC) e regolarmente passata in
giudicato per il mancato ricorso contro la stessa decisione;
che, come correttamente
rilevato dal primo giudice, l’eccezione della mancata identità tra il debitore
indicato sul titolo di credito () e quello menzionato sul precetto
esecutivo () è destituita di fondamento trattandosi di un evidente
errore di battitura;
che infatti non possono
sussistere dubbi sul fatto che il nome di __________ di cui al decreto di multa
indica il ricorrente medesimo, al quale corrispondono data di nascita,
indirizzo e targhe di immatricolazione del veicolo;
che in ogni caso,
eventuali contestazioni circa l’identità dell’autore dell’infrazione con quella
del detentore del veicolo avrebbero dovuto essere proposte dinnanzi
all'autorità amministrativa, trattandosi di eccezioni che non rientrano tra
quelle atte ad impedire il rigetto dell'opposizione (art. 81 cpv. 1 LEF), ma
semmai di eccezioni di merito relative alle sanzioni previste dalla LCS e dalla
LPcontr.;
che analoga osservazione vale per l’eccezione secondo cui l’escusso, trovandosi
a __________ non avrebbe potuto - lo stesso giorno (è tuttavia ignota l’ora in
cui è stato effettuato il rilevamento della velocità) - circolare a __________;
che pertanto è
inoppugnabile la motivazione formulata dal giudice di pace;
che la sentenza impugnata,
nella quale non è ravvisabile nessuno dei titoli di cassazione invocati, non
può essere annullata;
che alla controparte, che
non ha presentato osservazioni al gravame, non vengono assegnate ripetibili di
questa sede;
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
- Il ricorso per
cassazione 2 maggio 1996 __________ è
respinto.
-
Spese e tassa di
giustizia, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico di __________.
-
Intimazione a: -
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo della Magliasina
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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