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Numero d'incarto:
16.1996.61
Data decisione, Autorità:
20.12.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00061
Lugano
20 dicembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 24 aprile 1996 presentato da
contro
la
sentenza 11 aprile 1996 del Giudice di pace del circolo di Malvaglia nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 19 febbraio 1996
da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 850.- oltre
accessori a titolo di
risarcimento danni, domanda che il primo giudice ha accolto
limitatamente a fr. 350.-
oltre interessi del 5% dal 26 febbraio 1995,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con istanza 19 febbraio
1996 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il
pagamento di fr. 850.-, corrispondenti al valore di una capra di sua proprietà
che, impigliatasi nella rete di recinzione del fondo del convenuto, vi ha
trovato la morte. In sede di contraddittorio egli ha esteso la propria domanda
anche al risarcimento di altre poste derivanti dalla morte della capra (perdita
del capretto e del latte). Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria
contestando di essere in qualche modo responsabile per l’incidente occorso
all’animale dell’istante ritenuto che la recinzione in questione, in quel
frangente disinserita, si trovava su suolo privato.
-
Con il querelato giudizio
il primo giudice, ritenendo la recinzione del convenuto pericolosa e quindi
soggetta a sorveglianza in considerazione del fatto che nel periodo in cui è
avvenuto l’incidente (ottobre 1994) vigeva il vago pascolo, ha addebitato al
manufatto la causa dell’incidente. Egli dopo aver stimato il valore
dell’animale in fr. 500.- ha fissato il risarcimento in fr. 350.- ritenendo una
corresponsabilità dell’istante per aver potuto riconoscere la pericolosità
della cinta e quindi di non aver sufficientemente custodito il suo bestiame.
-
Con il presente tempestivo
gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento. Egli contesta la conclusione del primo giudice secondo la quale
la morte della capra dell’istante sarebbe da addebitare alla pericolosità della
sua recinzione metallica. Contesta inoltre l’affermazione secondo la quale,
alla data dell’accaduto, vigeva il vago pascolo.
Al ricorso la controparte
non ha presentato osservazioni.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il suo gravame
prevalendosi in sostanza di un’arbitraria valutazione delle prove da parte del
primo giudice, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa
o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Secondo il principio
generale di cui all’art. 8 CC, chi intende dedurre il proprio diritto da una
circostanza di fatto ha l’obbligo di provare detta circostanza: in conseguenza
di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di
fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi
pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art.
8 CC).
Nella fattispecie, in
applicazione di questo principio, competeva all’istante provare che la causa
della morte della sua capra era da ricondurre nella recinzione metallica del
convenuto. In particolare egli avrebbe dovuto provare che la recinzione era in
qualche modo difettosa, perché non eseguita a regola d’arte o perché non
mantenuta in uno stato idoneo al suo scopo, presupposti questi di applicazione dell’art.
58 CO sul quale l’istante fonda implicitamente la sua azione e secondo il quale
il proprietario di un’opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di
costruzione o da difetto di manutenzione. L’istante, disattendendo
quello che era il suo onere della prova, non ha infatti provato nulla, in
particolare che l’opera fosse stata difettosa ai sensi dell’art. 58 CO. A
questo proposito, la conclusione del primo giudice secondo la quale la recinzione
era pericolosa, è arbitraria poiché non trova alcun riscontro nelle risultanze
istruttorie, ciò a maggior ragione se si considera che le parti medesime
divergono sul fatto di sapere se la corrente elettrica fosse effettivamente
disinserita oppure no. In ogni caso, anche nell’ipotesi che la recinzione del
convenuto potesse costituire un pericolo, dalle risultanze istruttorie non
emerge nessuna prova che permetta di individuare il motivo esatto per il quale
la capra, a contatto con la rete metallica, vi avrebbe trovato la morte: manca
quindi anche ogni indicazione relativa al nesso causale adeguato fra il
comportamento della capra e la sua morte.
Irrilevante ai fini del
giudizio è la problematica relativa al vago pascolo. L’art. 143 del Regolamento
comunale, richiamato dal primo giudice e sul quale il ricorrente si è
ampiamente diffuso nel suo ricorso, non è di nessun conforto ai fini della
verifica dell’eventuale responsabilità del convenuto. Anche volendo condividere
l’opinione del primo giudice secondo la quale quando è successo l’incidente
vigeva il vago pascolo, ciò non significa ancora che il convenuto non potesse
recingere il suo fondo così come lo ha fatto.
- Il ricorso, che ha
evidenziato come il primo giudice abbia deciso senza disporre delle prove
necessarie, deve essere accolto. La decisione sul merito dev’essere operata da
questa Camera in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC.
Al ricorrente viene
riconosciuta un’indennità solo per questa sede ricorsuale non avendo formulato
nessuna richiesta in tal senso dinanzi al primo giudice.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso 24 aprile 1996
__________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
11 aprile 1996 del Giudice di pace del circolo di Malvaglia è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza è
respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 20.-, da anticipare
dall’istante, rimangono a suo carico.
II. Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 60.-, già anticipate dal ricorrente, sono poste a
carico di __________ il quale rifonderà a __________ l’importo di fr. 40.-
quale indennità di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Malvaglia
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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