Cassation dismissed for no arbitrary evaluation of evidence

16.1996.59Altro tribunale11 dic 1996Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed a cassation appeal against a Mendrisio South Preture judgment that had rejected a CHF 1,880 damages claim between neighbors. The appellant argued arbitrary evaluation of the evidence, especially that the trial judge had not assessed all proofs together. The court held that the inspection record did not establish any unlawful act and that none of the evidence, individually or as a whole, substantiated the alleged damage or causation. The appeal therefore failed, and the appellant was ordered to bear the CHF 100 court costs and pay CHF 200 in party compensation.

Massima Omnilex

Art. 327 let. g CPC; arbitrary assessment of evidence as cassation ground. A judgment may be annulled only where the evaluation of acts of the case or evidence is manifestly erroneous, i.e. untenable, immediately recognizable as such and not merely because another assessment would also be possible or preferable. The cassation court does not substitute its own view of the facts for that of the trial judge; it interferes only if the evidentiary assessment is plainly unsustainable. Where the totality of the evidence does not support the asserted claim, the finding that proof is lacking is neither arbitrary nor debatable (consid. 4-6).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1996.59

Data decisione, Autorità: 11.12.1996, CCC

Incarto n. 16.96.00059

Lugano 11 dicembre 1996/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 aprile 1996 presentato da


contro

la sentenza 15 marzo 1996 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa civile inappellabile promossa con istanza 14 marzo 1994

nei confronti di


rappr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.1’880.- oltre accessori a titolo di

risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Con istanza 14 marzo 1994 __________ ha convenuto in giudizio il suo vicino di casa __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’880.- a titolo di risarcimento danni. Trattasi in particolare: della rifusione di fr. 500.- per la sistemazione della rete metallica che delimita la sua proprietà e che il convenuto avrebbe danneggiato appoggiandosi alla medesima ogni qual volta procedeva al taglio della sua siepe; fr. 1’030.- per la sostituzione di una lastra di vetro di un tavolino rotto dal convenuto (doc. C) e fr. 350.- per la ricostruzione del termine di delimitazione delle due proprietà indebitamente asportato dal convenuto (doc. E). Quest’ultimo si è opposto alla pretesa avversaria contestando qualsiasi addebito, in particolare di aver danneggiato la recinzione metallica e la lastra di vetro nonchè di aver asportato il termine che delimita le due proprietà, peraltro inesistente nella posizione pretesa dall’istante.

  2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non emergendo dalle risultanze istruttorie nessuna prova di un agire illecito a carico del convenuto.

  3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 2 maggio 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in

particolare di averle esaminate singolarmente anziché valutarle nel loro complesso, ciò che avrebbe dovuto condurre all’accoglimento delle sue pretese.

Con osservazioni 14 maggio 1996 la controparte chiede la reiezione del gravame.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

  1. A fondamento del proprio gravame il ricorrente lamenta la mancata presa in considerazione da parte del primo giudice di tutte le risultanze probatorie prese nel loro complesso. A sostegno di questo assunto egli cita un passaggio del verbale di sopralluogo dal quale tuttavia non è possibile dedurre quale sia stato l'intervento antigiuridico del convenuto.

Anche su questa pretesa base probatoria la verifica operata dal primo giudice rispetto ai presupposti dell'atto illecito non ha quindi motivo di essere censurata. È vero invece che nessuna delle prove assunte, né considerata singolarmente, né nel complesso istruttorio, conforta il credito dell'istante, nemmeno per una delle poste che lo compongono: di questa circostanza il primo giudice ha reso conto puntualmente.

Alla luce di quanto sopra esposto, le conclusioni del primo giudice, secondo il quale l’istante non ha provato che il convenuto ha cagionato i danni fatti valere in giudizio, non solo non sono arbitrarie ma non sono neppure opinabili essendo il frutto di una corretta e univoca valutazione di tutte le prove.

  1. Il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, in particolare la pretesa arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice, deve quindi essere respinto.

Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza del ricorrente (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 29 aprile 1996 __________ è respinto.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di versare a __________ l’importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

  3. Intimazione a: -


Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

arbitrary assessmentevidence evaluationdamagescivil cassationburden of proofcourt costsparty compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the first judge arbitrarily assessed the evidence and therefore the cassation ground under Art. 327 let. g CPC was met.

Decisione estratta

No. The record did not show any manifestly erroneous assessment; none of the evidence supported the damage claim, either separately or as a whole.

Motivazione estratta

The cited inspection record did not reveal an unlawful act by the respondent. The first judge had considered the evidence comprehensively and correctly concluded that the claimant failed to prove causation and damage.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs and party compensation in cassation.

Decisione estratta

Costs and ripetibili follow the losing appellant.

Motivazione estratta

Since the cassation appeal was dismissed, the appellant bears the judicial costs and must pay party compensation to the respondent.

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