Cassation granted for violation of the right to be heard

16.1996.50Altro tribunale10 lug 1996Granted

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal admitted a cassation appeal against a justice of the peace judgment that had granted a debt-collection claim and definitive release of opposition. The appellant argued that he had never received the summons to the contradictory hearing. The court held that, when receipt of a registered summons is disputed and non-receipt cannot be disproved, proper service is not established. It therefore annulled the lower judgment and remanded the case for a new hearing. Given the nature of the case, no costs or judicial fees were imposed.

Regest

Art. 327 let. e CPC; right to be heard under Art. 4 Cost.; annulment for defective summons service. When a party credibly disputes receipt of a registered summons and proof of delivery cannot be brought, proper service is not established; the possibility of postal error cannot be excluded. In such circumstances, the party has not been afforded the opportunity to present its case, so the judgment of the justice of the peace or pretore must be annulled and the matter remitted for renewed contradictory proceedings (consid. 2-4).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1996.50

Data decisione, Autorità: 10.07.1996, CCC

Incarto n. 16.96.00050

Lugano 10 luglio 1996/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 aprile 1996 presentato da


contro

la sentenza 4 aprile 1996 del Giudice di pace del Circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 1° febbraio 1996 da


rappr. da __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 345.20 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 1° febbraio 1996 la ditta __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 345.20 oltre accessori a saldo della fattura emessa il 31 luglio 1995 (doc. B) per lavori di riparazione effettuati presso l’abitazione del convenuto e su sua esplicita richiesta (doc. A);

che con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione della documentazione prodotta dall’istante - alla quale il convenuto non ha contrapposto nessuna contestazione o eccezione non avendo partecipato al contraddittorio - ha accolto l’istanza ritenendo sufficientemente comprovato il credito fatto valere in causa;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento; il ricorrente lamenta la lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendogli pervenuta la relativa citazione;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che nella concreta fattispecie con ordinanza 29 febbraio 1996, spedita mediante invio raccomandato no. __________, il giudice di pace ha citato le parti all’udienza del 13 marzo 1996 per la discussione;

che la raccomandata destinata a __________ non è stata ritirata dall’interessato e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;

che quando, come in concreto, il destinatario di una raccoman-data contesta di averla ricevuta e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 124, n. 3; ZR 1996, 1);

che quindi il giudizio impugnato dev’essere annullato in conformità con l’art. 327 lett. e CPC;

che l’incarto deve così essere ritornato al giudice di pace affinché proceda ad un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;

che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità al ricorrente

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 12 aprile 1996 __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 4 aprile 1996 del Giudice di pace del Circolo di Lugano è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

  1. Il presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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