New evidence barred; res judicata plea rejected in civil cassation

16.1996.5Altro tribunale20 set 1996Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Civil Cassation Chamber rejected the defendants’ cassation appeal against a first-instance judgment ordering them to pay CHF 2,040 for work performed at their home. The court excluded new documents filed with the appeal under Article 321(1)(b) CPC. It held that the lower court had no duty to address merits objections raised only in a request for restoration in integrum, because that request was denied for lack of the requirements of Article 137 CPC. The chamber further ruled that the striking-out of an earlier provisional debt-enforcement opposition proceeding had no res judicata effect on the merits of the debt claim. Costs were imposed on the appellants jointly and severally.

Massima Omnilex

Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; art. 137 CPC; res judicata in relation to provisional opposition removal: in cassation new facts, evidence and objections are inadmissible. A refusal of restitution in integrum for failure to satisfy the statutory prerequisites does not oblige the first judge to examine merits objections that should have been raised in the adversarial hearing. A decision on provisional removal of opposition produces effects only in enforcement proceedings and does not bind the merits court as to the existence of the underlying claim; withdrawal or striking out of that procedure is mere procedural desistance and not waiver of the debt claim (consid. relative to the asserted res judicata plea).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1996.5

Data decisione, Autorità: 20.09.1996, CCC

Incarto n. 16.96.00005

Lugano 20 settembre 1996/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 gennaio 1996 presentato da

__________ patr. __________

contro

la sentenza 21 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 21 aprile 1995 da

__________ patr. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’040.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 21 aprile 1995 la ditta __________. ha convenuto in giudizio i coniugi __________ e __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’040.- a saldo della fattura 26 aprile 1994 emessa per lavori eseguiti presso l’abitazione di quest’ultimi;

che con il querelato giudizio il primo giudice -assenti i convenuti dal contraddittorio- si è basato sulle prove documentali dalle quali ha dedotto la fondatezza del credito dell’istante ed ha accolto l’istanza;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 22 gennaio 1996 del presidente di questa Camera, __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC;

che con osservazioni 2 febbraio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;

che preliminarmente si osserva che la documentazione prodotta con il ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che la censura relativa alla pretesa violazione del diritto di essere sentiti perché il primo giudice non avrebbe esaminato le contestazioni esposte dai convenuti nella loro istanza di restituzione in intero 9 ottobre 1995 è infondata;

che infatti, con quella domanda processuale i convenuti hanno chiesto che venisse indetta una nuova udienza, sottoponendo all’esame del pretore il decreto di stralcio 10 novembre 1994 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, dal quale si evincerebbe la desistenza dell’istante in una procedura di rigetto dell’opposizione da lei promossa con riferimento allo stesso credito controverso;

che contrariamente all’assunto ricorsuale, respingendo la domanda di restituzione in intero, per carenza dei presupposti di cui all’art. 137 CPC, il primo giudice non era tenuto a verificare anche le contestazioni di merito rispettivamente le eccezioni contenute nella domanda, eccezioni che avrebbero dovuto essere espresse in sede di contraddittorio;

che in ogni caso, a prescindere dalla tardività con la quale è stata sollevata in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) l’eccezione di cosa giudicata, la stessa si rileva manifestamente infondata;

che infatti, la decisione relativa ad un’istanza di rigetto dell’opposizione produce effetti unicamente nell’ambito del diritto esecutivo e non in quello del merito; in altre parole, essa non passa in giudicato per quanto concerne la sostanza del credito cui essa si riferisce (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 343);

che quindi, indipendentemente dal ritiro dell’istanza di rigetto dell’opposizione da parte dell’istante - ritiro che equivale a desistenza processuale ma non a rinuncia al credito - lo stralcio della procedura di rigetto dell’opposizione non sarebbe in grado di esplicare effetto alcuno sulla procedura tendente all’accertamento della pretesa oggetto del giudizio qui impugnato, pretesa che i convenuti neppure contestano in questa sede;

che il ricorso, nel quale non sono ravvisabili i titoli di cassazione invocati, è manifestamente infondato e deve pertanto essere respinto,

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 16 gennaio 1996 __________ e __________ è respinto.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipati dai ricorrenti, rimangono a loro carico in solido con l’obbligo di rifondere solidalmente alla controparte fr. 280.- a titolo di ripetibili di questa sede.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del D istretto di Lugano, Sezione 2

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

cassationnew evidenceright to be heardres judicatarestitution in integrumdebt enforcementcourt costsparty compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether documents attached to the cassation complaint could be considered.

Decisione estratta

The new documents had to be excluded from the record.

Motivazione estratta

Article 321(1)(b) CPC forbids introducing new facts, evidence, or objections at the cassation stage.

Questione giuridica chiave

Whether the first judge violated the right to be heard by not addressing the defendants' arguments in their motion for restoration in integrum.

Decisione estratta

No violation occurred.

Motivazione estratta

By rejecting the restoration request for lack of the requirements of Article 137 CPC, the first judge was not required to examine merits objections that should have been raised in the adversarial phase.

Questione giuridica chiave

Whether the striking-out of an earlier debt-enforcement opposition matter had res judicata effect on the present merits action.

Decisione estratta

It had no res judicata effect on the substantive claim.

Motivazione estratta

A decision on provisional opposition removal operates only in enforcement law and does not become final on the merits of the underlying claim; withdrawal of that proceeding is only procedural desistance, not waiver of the claim.

Questione giuridica chiave

Whether the cassation appeal should be admitted.

Decisione estratta

The appeal was manifestly unfounded.

Motivazione estratta

None of the invoked cassation grounds was made out.

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