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Numero d'incarto:
16.1996.5
Data decisione, Autorità:
20.09.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00005
Lugano
20 settembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 16 gennaio 1996 presentato da
__________ patr. __________
contro
la
sentenza 21 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 21 aprile 1995
da
__________ patr. __________
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’040.- oltre accessori,
domanda accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 21 aprile
1995 la ditta __________. ha convenuto in giudizio i coniugi __________ e
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’040.- a saldo della
fattura 26 aprile 1994 emessa per lavori eseguiti presso l’abitazione di quest’ultimi;
che con il querelato
giudizio il primo giudice -assenti i convenuti dal contraddittorio- si è basato
sulle prove documentali dalle quali ha dedotto la fondatezza del credito
dell’istante ed ha accolto l’istanza;
che con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 22
gennaio 1996 del presidente di questa Camera, __________ e __________ sono
insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei
titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC;
che con osservazioni 2
febbraio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;
che preliminarmente si
osserva che la documentazione prodotta con il ricorso deve essere estromessa
dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la
facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che la censura relativa
alla pretesa violazione del diritto di essere sentiti perché il primo giudice
non avrebbe esaminato le contestazioni esposte dai convenuti nella loro istanza
di restituzione in intero 9 ottobre 1995 è infondata;
che infatti, con quella
domanda processuale i convenuti hanno chiesto che venisse indetta una nuova
udienza, sottoponendo all’esame del pretore il decreto di stralcio 10 novembre
1994 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, dal quale si evincerebbe
la desistenza dell’istante in una procedura di rigetto dell’opposizione da lei
promossa con riferimento allo stesso credito controverso;
che contrariamente
all’assunto ricorsuale, respingendo la domanda di restituzione in intero, per
carenza dei presupposti di cui all’art. 137 CPC, il primo giudice non era
tenuto a verificare anche le contestazioni di merito rispettivamente le eccezioni
contenute nella domanda, eccezioni che avrebbero dovuto essere espresse in sede
di contraddittorio;
che in ogni caso, a
prescindere dalla tardività con la quale è stata sollevata in questa sede (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC) l’eccezione di cosa giudicata, la stessa si rileva
manifestamente infondata;
che infatti, la decisione
relativa ad un’istanza di rigetto dell’opposizione produce effetti unicamente
nell’ambito del diritto esecutivo e non in quello del merito; in altre parole,
essa non passa in giudicato per quanto concerne la sostanza del credito cui
essa si riferisce (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione
nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 343);
che quindi,
indipendentemente dal ritiro dell’istanza di rigetto dell’opposizione da parte
dell’istante - ritiro che equivale a desistenza processuale ma non a rinuncia
al credito - lo stralcio della procedura di rigetto dell’opposizione non
sarebbe in grado di esplicare effetto alcuno sulla procedura tendente
all’accertamento della pretesa oggetto del giudizio qui impugnato, pretesa che
i convenuti neppure contestano in questa sede;
che il ricorso, nel quale
non sono ravvisabili i titoli di cassazione invocati, è manifestamente
infondato e deve pertanto essere respinto,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 16 gennaio 1996 __________ e __________ è respinto.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipati dai ricorrenti,
rimangono a loro carico in solido con l’obbligo di rifondere solidalmente alla
controparte fr. 280.- a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla
Pretura del D istretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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