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16.1996.44 ΓÇó Provisional debt relief denied for lack of debtor identity
16.1996.44Altro tribunale21 nov 1996Granted
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal allowed the cassation appeal against a Lugano first-instance decision granting provisional debt relief. The court held that the lease contract produced as acknowledgement of debt had been signed by the debtor's husband, not by the debtor pursued in execution, so the required identity between the contractual debtor and the enforcement debtor was missing. The lower court's grant of provisional release was annulled and replaced by a rejection of the application. Costs of both instances were allocated against the appellant.
Art. 82 LEF; Art. 327 lett. g CPC: provisional debt relief requires a valid acknowledgement of debt and identity between the creditor, debtor and claim in the enforcement proceeding and those appearing in the supporting document. The judge must examine these requirements ex officio at every stage. A lease signed by a third party, even a spouse of the pursued person, does not constitute an acknowledgement of debt against the pursued debtor absent identity of obligor. A manifest misapplication of Art. 82 LEF justifies cassation under Art. 327 let. g CPC; the appellate court may then decide the matter itself pursuant to Art. 332 cpv. 2 CPC.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.44
Data decisione, Autorità: 21.11.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00044
Lugano 21 novembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1° aprile 1996 presentato da
rappr. da __________
Contro
la sentenza 7 marzo 1996 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 19 ottobre 1995 da
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda che il primo giudice ha accolto per l’importo ridotto di fr. 7’800.- oltre accessori fatto valere dall’istante,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 19 ottobre 1995 __________, proprietario dello stabile __________ a __________ nel quale i coniugi __________ occupavano un appartamento, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 9’100.- oltre accessori, importo ridotto a fr. 7’800.- e corrispondente alle pigioni arretrate da novembre 1994 ad aprile 1995;
che a valere quale titolo di rigetto dell’opposizione l’istante ha prodotto il contratto di locazione concluso il 26 aprile 1986 con il marito della convenuta, __________ (doc. B);
che la convenuta si è opposta all’istanza con argomentazioni che non necessitano di essere riprese in quanto ininfluenti ai fini del presente giudizio;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione sottoscritto dall’istante con __________, ha accolto l’istanza nella misura ridotta di fr. 7’800.- proposta dall’istante medesimo;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 3 aprile 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;
che con osservazioni 29 aprile 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a);
che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito risultanti dai documenti prodotti (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20);
che nella fattispecie il primo giudice avrebbe dovuto avvedersi del fatto che non vi è identità tra la parte che ha sottoscritto il contratto di locazione prodotto a valere quale riconoscimento di debito, ossia __________, e l’escussa nella procedura esecutiva, ovvero la convenuta nella causa di rigetto (Panchaud/Caprez, op. cit., § 20);
che quindi non esiste un valido riconoscimento di debito nei confronti di __________;
che relativamente alla locazione, l’art. 266m CO impone unicamente il consenso espresso di entrambi i coniugi qualora si tratti della disdetta del contratto, e ciò a meri scopi di protezione dell’abitazione coniugale (cfr. Hasenböhler F., Die gemietete Familienwohnung, in MRA 5/95, p. 231);
che il ricorso, ancorchè per motivi diversi da quelli proposti dalla ricorrente, dev’essere accolto poiché sono dati i presupposti dell’art. 327 lett. g CPC, in particolare la manifesta violazione di una norma di diritto sostanziale (art. 82 LEF); il giudizio sull’istanza spetta a questa Camera in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC;
Per i quali motivi
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 1° aprile 1996 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 7 marzo 1996 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia in fr. 100.-, da anticipare dalla parte
istante rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere alla
convenuta fr. 220.- a titolo di ripetibili.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, vanno poste a carico di __________ il quale verserà a __________ l’importo di fr. 100.- a titolo di indennità di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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