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Numero d'incarto:
16.1996.43
Data decisione, Autorità:
18.11.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00043
Lugano
18 novembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 20 marzo 1996 presentato da
contro
la
sentenza 14 marzo 1996 del Giudice di pace del circolo delle Isole promossa con
istanza 24 gennaio 1996 nei confronti di
rapp.
da __________
con la quale l’istante ha chiesto l’accertamento del suo diritto di
proprietà sulla
vettura __________, mod. 1983 pignorata presso la sorella
__________,
domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che nell’ambito della
procedura esecutiva promossa dal __________ nei confronti di __________ per un
importo di fr. 1’240.- oltre accessori, l’UEF di Locarno ha pignorato presso la
debitrice una vettura __________. mod. 1983 - alla quale è stato attribuito un
valore di stima di fr. 500.- (da qui la competenza del giudice di pace: Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 215) - ma dalla stessa
dichiarata di proprietà del fratello ____________________
che avendo il __________
contestato la pretesa di proprietà di __________ quest’ultimo, con istanza 24
gennaio 1995 ha inoltrato un’azione di rivendicazione di proprietà ex art. 107
LEF;
che con il querelato
giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza, non avendo l’istante
comprovato di essere l’effettivo proprietario del veicolo pignorato, per altro
neppure menzionato nella sua dichiarazione fiscale 1995-96;
che con il presente
tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento a motivo dell’arbitraria valutazione delle prove da
parte del primo giudice, con particolare riferimento alla ricevuta 15 ottobre
1994 che attesta l’acquisto da parte sua del veicolo litigioso senza che questa
prova possa essere inficiata dal solo fatto di non aver menzionato il veicolo
nella sua dichiarazione fiscale;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che
dalla documentazione agli atti si evince che il giudice, prima ancora di
sentire le parti -convocate per il 5 marzo 1996- ha
assunto
d’ufficio delle prove presso l’Ufficio giuridico della circolazione e, dopo
l’udienza alla quale avrebbe presenziato solo la convenuta, anche presso
l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno (richiesta del 6 marzo 1996);
che
se è vero che nella sua decisione il giudice menziona unicamente il dato
fiscale, (senza che sia peraltro noto se questa prova sia stata proposta dalla
parte convenuta presente al contraddittorio oppure dal giudice medesimo), è
altrettanto pacifico che proprio la documentazione richiesta all’Ufficio
giuridico della circolazione - dalla quale si evince il cambiamento di
detentore del veicolo da __________ a __________ e in seguito alla di lui
moglie __________ - ha permesso o comunque ha contribuito a formare il
convincimento del giudice;
che a prescindere dal
fatto di sapere attraverso quale istituto procedurale il giudice ha assunto la
documentazione agli atti (assunzione d’ufficio è regolata dall’art. 88 CPC e
limitata a determinati mezzi di prova tra i quali non rientrano le prove
documentali) il suo operato non è conforme alle norme di procedura che regolano
le cause inappellabili (art. 291 segg. CPC);
che
infatti, essendoci stata l’assunzione di prove documentali, il primo giudice
avrebbe dovuto convocare le parti per una discussione prima di procedere
all’emanazione della sentenza;
che simile discussione
avrebbe dovuto aver luogo nell’ambito del dibattimento finale il cui scopo è
quello di permettere alle parti di esprimere le loro conclusioni in merito a
quanto è emerso nella fase istruttoria (art. 297 CPC), ritenuto il divieto di
decidere senza aver offerto alle parti la possibilità di discutere le prove
assunte (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, art. 282, n. 5);
che
l’omissione della convocazione delle parti al dibattimento finale costituisce
non solo motivo di cassazione in virtù dell’art. 327 lett. e CPC, ma comporta
la nullità dell’atto emanato in dispregio del principio di essere sentiti (art.
4 Cost) così come previsto dall’art. 142 lett. b CPC;
che a dipendenza di tali
carenze procedurali questa Camera deve annullare la sentenza impugnata e
ritornare l'incarto al giudice di pace affinché proceda ad un nuovo giudizio
dopo aver convocato le parti per il dibattimento finale;
che a proposito
dell’obbligo di allestire un verbale sottoscritto dalle parti va rilevato che
questa esigenza procedurale (art. 298 cpv. 1 CPC) è la sola in grado di
attestare l'avvenuto rispetto del contraddittorio, del quale -nel caso
concreto- si ha notizia soltanto dalle premesse alla decisione, ciò che
evidentemente non basta ai fini della sentenza con riferimento all'art. 142
cpv. 1 lett. b CPC;
che data la particolarità
della fattispecie non si prelevano tassa di giustizia e spese, mentre il
pagamento di un’indennità al ricorrente viene posto a carico dello __________
in considerazione delle carenze procedurali descritte,
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC,
pronuncia:
-
La sentenza 14 marzo 1996
del Giudice di pace del circolo delle Isole è annullata e gli atti sono
rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.
-
Il presente giudizio
è esente da tasse e spese.
__________ verserà al
ricorrente fr. 50.- a titolo di indennità.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo delle Isole
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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