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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1996.42
Data decisione, Autorità:
25.09.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00042
Lugano
25 settembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 19 marzo 1996 presentato da
contro
la
sentenza 5 marzo 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 3 novembre 1992
da
patr.
dall’avv. __________
con
la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto e della __________, al
pagamento di fr. 1’882.- oltre accessori, domanda che il primo giudice ha
accolto limitatamente a fr. 1’682.- oltre interessi del 5% dal 21 settembre
1991, respingendo nel contempo la domanda riconvenzionale formulata dai
convenuti e tendente al pagamento di fr. 414.50,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 3 novembre
1992 la __________ ha convenuto in giudizio __________ e la __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 1882.- oltre accessori, importo corrispondente
al danno complessivo subito dall’istante a seguito di un incidente della
circolazione avvenuto il 21 settembre 1991 in territorio di __________ e che ha
visto coinvolti in un tamponamento il veicolo del convenuto - assicurato per la
RC presso la __________ - urtato a tergo da quello dell’istante in quel
frangente guidato da __________;
che i convenuti si sono
opposti alla pretesa a avversaria ritenendo quale unico responsabile
dell’incidente il conducente del veicolo di proprietà dell’istante, in via riconvenzionale
hanno fatto valere una pretesa risarcitoria di fr. 414.50 oltre accessori;
che con il querelato
giudizio il pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie, in particolare
sulla perizia giudiziaria, ha addebitato la causa dell’incidente al convenuto
per avere circolato con un veicolo sprovvisto di luci di stop funzionanti -
quindi non in perfetto stato di funzionamento ai sensi dell’art. 29 LCS -
mentre non ha ritenuto provata alcuna colpa a carico del conducente del veicolo
dell’istante; il primo giudice ha quindi accolto l’istanza limitatamente a fr.
1’682.- oltre accessori, pari al danno subito dal veicolo dell’istante (doc.
E), dedotto il fermo tecnico non comprovato;
che con scritto 19 marzo
1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio rimproverando il pretore
di non “aver tenuto conto degli elementi a suo favore; né di quelli negativi di
chi ha causato il tamponamento “;
che con il suo ricorso il
ricorrente si limita a riproporre la propria personale versione dei fatti senza
evidenziare che quella fornita dal giudice sarebbe arbitraria: egli non
rimprovera infatti al pretore di aver erroneamente valutato le risultanze
istruttorie, con particolare riferimento alla perizia giudiziaria, bensì di non
aver considerato le dichiarazioni del coprotagonista dalle quali risulterebbe
che egli non ha prestato la necessaria attenzione al veicolo che lo precedeva
non mantenendo una distanza sufficiente dallo stesso, ciò che a mente del
ricorrente avrebbe determinato la collisione;
che simile motivazione,
peraltro non comprovata e comunque non atta ad interrompere il nesso di causalità
tra il difetto accertato al veicolo del convenuto e l’avverarsi del
tamponamento - difetto per il quale egli risponde anche senza colpa (Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 1984, n. 2.4 lett. b ad art.
61 LCS) - evidenzia il carattere appellatorio del ricorso: in altre parole il
gravame non rileva nessun motivo per annullare la sentenza in virtù delle
fattispecie previste dall’art. 327 CPC;
che comunque (e a titolo abbondanziale)
la testimonianza __________, letta per esteso, rappresenta elemento convergente
con le conclusioni del pretore, contrariamente a quanto potrebbe apparire dalle
citazioni di cui al testo dell'allegato ricorsuale;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso 19 marzo
1996 __________ è respinto.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico del
ricorrente.
-
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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