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16.1996.41 ΓÇó Cassation appeal declared null for lack of grounds
16.1996.41Altro tribunale9 apr 1996Inadmissible
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the cassation filing was void because it did not state any specific ground of cassation as required by Art. 329 para. 2 CPC. The appellant merely criticized the fact that the lower judge had issued a judgment identical to the one previously annulled, but this did not amount to a cassation argument. The court therefore declared the filing null and charged the appellant CHF 50 in costs. It also applied the summary procedure for manifestly inadmissible appeals.
Art. 329 cpv. 2 CPC; requisiti del ricorso per cassazione; nullità dell’atto privo dell’indicazione delle conclusioni e dei motivi di fatto e di diritto, con precisazione del motivo di cassazione invocato. Il ricorso che si limita a censure generiche o a rimproveri di ordine etico/professionale, senza prospettare un vero vizio di cassazione, è nullo. In virtù dell’art. 331 cpv. 1 CPC in relazione con l’art. 313 bis CPC, la Camera può statuire con motivazione sommaria e senza osservazioni della controparte quando il gravame è manifestamente inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.41
Data decisione, Autorità: 09.04.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00041
Lugano 9 aprile 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 marzo 1996 presentato da
contro
la sentenza 27 febbraio 1996 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione
promossa con istanza 30 dicembre 1994 nei confronti di
rappr. dallo Studio __________
con la quale l’istante ha chiesto la verifica del calcolo delle spese accessorie notificategli dalla locataria ritenendole eccessive e incomplete, domanda che il primo giudice ha respinto,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 20 febbraio 1996 questa Camera ha annullato la sentenza 30 novembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città a motivo della diversa identità tra il firmatario della decisione, ossia il pretore, e la persona che aveva condotto l’istruttoria di causa, assicurata dal segretario assessore;
che con il querelato giudizio il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, al quale l’incarto è stato rinviato, ha respinto l’istanza con la quale __________ ha chiesto la verifica delle spese accessorie esposte dalla proprietaria dell’appartamento da lui locato, __________;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio rimproverando al segretario assessore di aver prolato un giudizio identico a quello precedentemente emanato dal Pretore;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che nella concreta fattispecie dal contenuto dell’atto ricorsuale, con il quale __________ si limita a ritenere contrario “all’etica professionale e alla legge” l’emanazione di un giudizio identico a quello precedentemente annullato per vizi di natura formale, non è possibile dedurre alcun titolo di cassazione;
che il rimprovero come tale non merita di essere approfondito ritenuto che il fatto per il segretario assessore di aver emanato una sentenza identica a quella prolata dal pretore, non significa che il suo giudizio non sia il frutto di una corretta valutazione delle risultanze istruttorie e conseguente applicazione del diritto sostanziale, eventualità questa neppure invocata dal ricorrente;
che quindi lo scritto 12 marzo 1996 __________ non può essere considerato quale ricorso per cassazione ed è pertanto nullo;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
L’atto ricorsuale 12 marzo 1996 __________ è nullo
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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