AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1996.3
Data decisione, Autorità:
31.01.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00003
Lugano
31 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 5 gennaio 1996 presentato da
__________ patr.__________
contro
la
sentenza 20 dicembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro
promossa con istanza 31 ottobre 1995
da
____________________rappr. __________ __________
con
la quale l’istante chiedeva il pagamento di fr. 3’602.50 oltre accessori,
domanda in seguito ridotta a fr. 3’042.30 e così accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 30 ottobre
__________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro __________ al
fine di ottenere il pagamento di fr. 3’042.30 oltre accessori a saldo delle
proprie pretese salariali;
che con il querelato
giudizio il pretore ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale
datato 5 gennaio 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 398 cpv.
1 CPC, applicabile a titolo di diritto suppletorio per il rinvio di cui all’art.
418 CPC, il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della
procedura speciale per salari e mercedi, è di 10 giorni dalla notificazione
della sentenza;
che per il computo di
questo termine non si tien conto del giorno dell’intimazione della decisione
bensì di quello successivo indipendentemente se trattasi di un giorno feriale o
festivo, differenza questa che ha invece un’importanza per la scadenza del
termine (art. 131 cpv. 1 e cpv. 3 CPC);
che per l’art. 398bis CPC
il termine per ricorrere non è interrotto dalle ferie;
che quindi, avendo
l’insorgente ritirato la decisione impugnata il 22 dicembre 1995 come risulta
dagli accertamenti effettuati presso il competente ufficio postale, il ricorso
per cassazione datato 5 gennaio e spedito l’8 gennaio 1996 (cfr. timbro
postale) è tardivo;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio
di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione 5
gennaio 1996 __________ è irricevibile.
-
Il presente giudizio è
esente da tasse e spese di giustizia.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster