Cassation appeal rejected; debt claim confirmed

16.1996.29Altro tribunale5 nov 1996Dismissed

Sintesi

The Civil Cassation Chamber dismissed the appeal against the peace judge’s judgment in a debt collection dispute. The appellant argued that the first judge had improperly relied only on the invoice and that the claimed works and reminder costs were unproven, but these objections had not been properly raised below and were therefore inadmissible on cassation review. In any event, the court found them unfounded. The dispositive was clarified to confirm payment of CHF 636.40 plus 5% interest from 2 June 1995 and to reject the opposition to the corresponding amount. The appellant was ordered to bear the costs of the appeal; no party costs were awarded.

Regest

Art. 321 cpv. 1 lett. b e art. 78 CPC; new factual allegations and objections are inadmissible on cassation review. The appellate court is confined to the factual and legal contestations timely raised before the first judge; issues not specifically pleaded in the answer cannot be introduced later. Facts not clearly contested are deemed admitted under art. 170 cpv. 2 CPC. Where the appeal fails, the court may nonetheless clarify an unclear dispositive so that the operative part is precise and self-contained; default interest follows art. 102 cpv. 2 CO once default is established. Costs follow the outcome under art. 147 CPC.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1996.29

Data decisione, Autorità: 05.11.1996, CCC

Incarto n. 16.96.00029

Lugano 5 novembre 1996/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 febbraio 1996 presentato da


Contro

la sentenza 12 febbraio 1996 del Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella causa civile inappellabile promossa con istanza 9 novembre 1995 da


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 912.- oltre accessori nonchè il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Locarno domande accolte dal primo giudice limitatamente a fr. 636.40 oltre interessi del 5% dal 2 giugno 1995,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 9 novembre 1995 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 912.-, corrispondenti al saldo di fr. 800.- sulla fattura emessa il 2 maggio 1995 dalla __________ di __________ e a fr. 112.- per spese di richiamo, credito che quest’ultima ha ceduto all’istante con atto di cessione scritto 3 novembre 1995;

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sollevando diverse contestazioni in merito alle fatturazioni della ditta __________ che, oltre a contenere errori di calcolo, non sono conformi alle pattuizioni sia per quanto attiene ai prezzi applicati che alla mancata concessione dello sconto sui lavori supple-mentari ordinati nel 1992; osserva inoltre che dalla pretesa dell’istante va dedotto un importo a titolo di partecipazione alle spese di pulizia e di consumo di energia elettrica da lui sopportati nello stabile ove sono avvenuti gli interventi della ditta

__________che con il querelato giudizio il giudice di pace, giudicando sulla base degli atti in suo possesso dai quali non risulta che le parti abbiano concordato le deduzioni pretese dal convenuto, ha accolto l’istanza apportando alcuni correttivi all’importo preteso dall’istante, deducendo cioé fr. 60.- dovuti ad un errore di calcolo, e applicando uno sconto del 3% sulle opere supplementari fatturate per fr. 7’188.-;

che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice una valutazione manifestamente erronea degli atti di causa, in particolare per aver fondato il proprio giudizio unicamente sulla fattura prodotta dall’istante senza che agli atti vi fosse una prova dell’effettiva esecuzione delle opere fatturate e delle spese esposte, contesta inoltre, in quanto non comprovata, la pretesa di fr. 112.- per spese di richiamo;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che secondo l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC le parti non possono addurre in seconda sede nuovi fatti, prove o eccezioni dovendo, l’autorità di ricorso, basare il giudizio sulle prove, allegazioni e contestazioni che le parti hanno proposto dinanzi al primo giudice;

che ciò si spiega per il fatto che l’oggetto della lite è fissato e limitato alle domande ed eccezioni formulate dalle parti nell’istanza e nella risposta (art. 78 CPC), di modo che le eccezioni che il convenuto non ha sollevato in modo preciso in sede di risposta, non sono più proponibili nella fase successiva del processo, tantomeno in sede ricorsuale (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 78, n.13);

che quindi, le censure contenute nel ricorso, diverse dalle contestazioni esposte dinanzi al primo giudice e tutte incentrate sulla mancata prova da parte dell’istante dell’effettiva esecuzione dei lavori fatturati e dell’ammontare della sua pretesa, non possono essere esaminate in quanto proposte per la prima volta in questa sede;

che a identica conclusione si giungerebbe anche in applicazione dell’art. 170 cpv. 2 CPC secondo il quale i fatti non chiaramente contestati -quali l’importo di fr. 112.- per spese di richiamo e l’esecuzione di tutti i lavori fatturati dalla ditta __________ - si presumono ammessi;

che in ogni caso, anche nel merito, le censure del ricorrente si rivelano infondate non avendo quest’ultimo provato di aver concordato i pretesi sconti né di aver diritto alle pretese deduzioni, peraltro neppure sostanziate;

che a titolo abbondanziale va ricordato al giudice l’obbligo di emettere una sentenza motivata e chiara, con particolare riferimento al suo dispositivo che non deve essere soggetto a interpretazione (Cocchi/ Trezzini, op.cit, ad art. 285, n. 11);

che quindi, in considerazione dell’esito del gravame, questa Camera può senz’altro precisare il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che l’importo da questa riconosciuto all’istante è pari a fr. 636.40, importo al quale vanno aggiunti gli interessi moratori del 5% dal 2 giugno 1995 (art. 102 cpv. 2 CO),

che alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede,

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 21 febbraio 1996 __________ è respinto nel senso che è confermata la sua condanna al pagamento a __________ dell’importo di fr. 636.40 oltre interessi del 5 % dal 2 giugno 1995.

Conseguentemente è rigettata per tale importo l’opposizione interposta al PE no. __________dell’UEF di Locarno.

.

  1. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.-

b) spese fr. 50.-

fr. 150.-

già anticipati dal ricorrente rimangono a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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