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Numero d'incarto:
16.1996.20
Data decisione, Autorità:
25.10.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00020
Lugano
25 ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 7 febbraio 1996 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 26 gennaio 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti (esecuzione a convalida di sequestro) promossa con istanza 3 novembre 1995
da
rappr.
da __________
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
parzialmente accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 3 novembre 1995 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole
per il recupero di fr. 4’116.50, importo corrispondente al saldo sulla pretesa
di complessivi fr. 8’116.50- dedotti fr. 4’000.- già versati dalla convenuta -
pari alle pigioni arretrate dal mese di ottobre 1993 sino al 12 aprile 1994 e
ad altre poste di credito;
che
a valere quale titolo di rigetto dell’opposizione l’istante ha prodotto il
contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 14 gennaio 1991 (doc. B) e
lo scritto 14 novembre 1994 (doc. A) dal quale risultano le varie spese
sostenute dall’istante in relazione alla fine della locazione;
che
la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando innanzi tutto la
competenza della Pretura di Lugano a decidere il rigetto dell’opposizione,
mentre nel merito ha negato l’esistenza di un valido riconoscimento di debito
per l’importo posto in esecuzione, sostenendo peraltro di aver saldato le
pigioni arretrate;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la sua competenza a
pronunciare il rigetto dell’opposizione in virtù dell’art. 16 cifra 5
Convenzione di Lugano, ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 3’284.50 oltre
accessori, importo per il quale ha considerato sussistere un valido titolo di
rigetto;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto
sospensivo con decreto 15 febbraio 1996 del presidente di questa Camera,
__________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento
sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
prove documentali ed erroneamente applicato il diritto materiale, accertando
l’esistenza di un riconoscimento di debito per l’importo di fr. 3’284.50;
che
al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni;
che la censura ricorsuale
basata sulla violazione dell’art. 117 cpv. 2 CPC per il fatto che la
documentazione allegata all’istanza non è redatta in lingua italiana, non
merita di essere ulteriormente approfondita in quanto proposta per la prima
volta in questa sede, quindi tardivamente ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC;
che a titolo preliminare,
benché la questione non è più stata riproposta in sede ricorsuale, va esaminata
la competenza del primo giudice a decidere la domanda di rigetto
dell’opposizione a convalida del sequestro decretato sulla base dell’art. 271
cpv. 1 cifra 4 LEF, trattandosi di un rapporto internazionale;
che
malgrado (nei rapporti interni) la LEF non contenga una disposizione esplicita
relativa alla competenza ratione loci in materia di rigetto dell’opposizione,
la giurisprudenza ammette l’esistenza di un foro federale al luogo
dell’esecuzione (Gilliérion, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
1993, p. 143, n. 4);
che
trattandosi di un’esecuzione preceduta da sequestro, secondo l’art. 52 LEF il
foro dell’esecuzione è quello del luogo in cui si trova l’oggetto sequestrato
(nel caso di specie __________);
che
a questo rapporto di diritto internazionale torna applicabile la Convenzione di
Lugano entrata in vigore per i due Stati interessati (la Francia e la Svizzera)
il 1°gennaio 1992;
che,
nonostante il testo letterale dell’art. 16 n. 5 della Convenzione, già il
Messaggio alla stessa (21 febbraio 1990) indica che l’art. 16 n. 5 prevede per
tutte le procedure aventi per oggetto un’esecuzione forzata la competenza
esclusiva delle giurisdizioni dello Stato in cui l’esecuzione deve avere luogo;
che
lo stesso Messaggio precisa che per la Svizzera trattasi delle procedure
previste dalla LEF e concernenti l’esecuzione, il sequestro, il pignoramento e
la procedura di realizzazione dei pegni, nonché i mezzi d’azione e di difesa
vincolati direttamente a queste procedure, accennando esplicitamente alle
decisioni sui rigetti dell’opposizione (Messaggio, p. 44);
che
dottrina e giurisprudenza indicano l’applicabilità della norma in questione
anche relativamente alla procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione (Volken
P., Rechtsprechung zum Lugano-Uebereinkommen (1993/94) in SZIER 1995, p. 23
e 24; SZIER 1996, vol. II, p. 94 segg. e 97 segg.; CEF 19.2.1996
in re CS c/ A.Z.), onde la competenza nel caso concreto del Pretore di Lugano,
luogo in cui è avvenuto il sequestro, considerato foro esclusivo dalla
Convenzione;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove;
che
per l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio
dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la
volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che
il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti
a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la
dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad
interpretazione del debitore con al quale egli si obbliga a pagare una
determinata somma di denaro ad una determinata persona;
che
essenziale è che dal raffronto dei singoli documenti e dalla loro connessione
risulti in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro
riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti
in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente
dalla volontà delle parti (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338;DTF
106 III 99, 114 III 71;Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/ Caprez,
La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, op. cit., pag.
151-152);
che
nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in
ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC
31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA);
che
l’istante fonda la sua pretesa sul contratto di locazione 14 gennaio 1991 (doc.
B) e sul conteggio delle spese accessorie 14 novembre 1994 (doc. A);
che
per costante giurisprudenza il contratto di locazione costituisce
riconoscimento di debito per le pigioni scadute comprese eventuali richieste di
acconto spese accessorie, purché contemplate nel contratto (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 74, p. 190);
che
nel caso di specie sussiste quindi valido titolo di riconoscimento di debito
per fr. 680.- mensili, già comprensivi dell’anticipo spese (doc. B), ossia per
complessivi fr. 4’352.- pari alle pigioni che la convenuta ha lasciato insolute
dal mese di ottobre 1993 (compreso) sino al 12 aprile 1994 (doc. A), ciò che
rappresenta un credito nemmeno contestato dall’escussa;
che
-di fronte a un credito complessivo dell’istante per fr. 7’284.50- è ammesso il
versamento da parte dell’escussa di fr. 4’000.- attestato nel doc. A, onde si
giustifica di compensare tale importo, come sostenuto nel contraddittorio dalla
stessa escussa, con il credito dell’istante per le pigioni non pagate;
che,
come rettamente adduce la ricorrente, per il resto della somma posta in
esecuzione non esiste valido riconoscimento di debito né per ogni singola posta
considerata per conto proprio, né in base all’insieme dei documenti costituiti
dal conteggio doc. A e dal contratto di locazione che, quanto alle cifre che vi
appaiono, non stanno in nessun rapporto dal quale risulti in modo chiaro una
professione di debito;
che,
di per sé il pagamento parziale di un debito non significa riconoscimento del
debito nella sua interezza, salvo il caso in cui ciò risulti in modo non
equivoco dalla documentazione prodotta;
che
non è immediato di considerare il pagamento di fr. 4’000.- da parte
dell’escussa come l’acconto sul credito complessivo della società procedente,
già perché questo conteggio risulta essere successivo al pagamento stesso (cfr.
introduzione al doc. A);
che
risulta invece palese il rapporto fra il pagamento di fr. 4’000.- e il debito
per le pigioni insolute, per il semplice motivo che -in forma chiara- la
debitrice ha contestato i crediti esposti (e nemmeno resi verosimili) dalla
controparte, eccezion fatta per i cosiddetti “Mietzinsrückstände”, saldo in
effetti di poco superiore al debito effettivo per quella posta;
che
in tal modo il giudizio impugnato non solo eccede il potere d’apprezzamento
delle prove riservato al giudice del rigetto, ma contraddice i criteri di
giudizio di questa procedura sommaria, fondati sulla liquidità e sulla
chiarezza dei titoli di rigetto considerati idonei dalla legge (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 1, n. 7);
che,
in tal senso, il ricorso per cassazione dev’essere parzialmente accolto,
ricorrendo i presupposti dell’art. 327 lett. g CPC, mentre il giudizio
dev’essere sostituito da questa stessa Camera in virtù dell’art. 332 cpv. 2
CPC;
Per i quali motivi
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione 7 febbraio 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 26 gennaio 1996 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5 è annullata e sostituita dal seguente
giudicato:
- L’istanza è parzialmente accolta.
Di
conseguenza è rigettata in via provvisoria limitatamente all’importo di fr.
352.- oltre interessi del 5 % dal 14 novembre 1994 l’opposizione interposta al
precetto esecutivo no. __________ dell’UE di Lugano.
- La
tassa di giustizia in fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante rimane a suo
carico per 70.- mentre la rimanenza è posta a carico della convenuta alla quale
l’istante rifonderà fr. 200.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico per 1/5 mentre la rimanenza dei 4/5 va posta
a carico di __________ con l’obbligo di versare alla ricorrente fr. 170.- a
titolo di ripetibili parziali di questa sede.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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