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Numero d'incarto:
16.1996.155
Data decisione, Autorità:
14.07.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00155
Lugano
14 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 20 dicembre 1996 presentato da
contro
la
sentenza 8 dicembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 30 settembre 1996
da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’214.70
oltre accessori, nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________ dell’UE di
Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 30
settembre 1996 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di
ottenere il pagamento di fr. 3’214.70 a saldo della propria nota professionale
del 23 febbraio 1994 (doc. A);
che con il querelato
giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta
dall’istante, ha accolto la sua domanda avendo quest’ultimo sufficientemente
comprovato la sussistenza e la consistenza del suo credito, rimasto incontestato
dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto
sospensivo con decreto 30 dicembre 1996 del presidente di questa Camera,
__________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento
sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; il
ricorrente rimprovera al primo giudice una valutazione manifestamente erronea
degli atti di causa, in particolare per aver ritenuto provata la conclusione di
un contratto di mandato tra le parti, contratto che le prove documentali
evidenziano essersi perfezionato tra l’istante e __________, società per la
quale egli ha semplicemente funto da rappresentante;
che
con osservazioni 12 febbraio 1997, dalle quali deve essere estromessa la
procura 23 aprile 1993 (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la controparte postula la
reiezione del gravame;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di
atti di causa o di prove;
che
secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente
insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è
pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si
possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o
opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia
27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3);
che
nella concreta fattispecie le argomentazioni di fatto contenute nel ricorso non
possono essere ritenute in quanto proposte per la prima volta in questa sede,
quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che
l’assenza del ricorrente dall’udienza indetta per la discussione dell’istanza
non è sanabile in questa sede, avendo egli formulato tardivamente la domanda di
rinvio della stessa, in contrasto con quanto dispone l’art. 136 cpv. 1 CPC;
che
quindi, in considerazione della mancata contestazione dell’istanza, il giudizio
pretorile che ha concluso all’accoglimento della pretesa dell'istante sulla
base della nota d’onorario 23 febbraio 1994 nonché della documentazione dallo
stesso prodotta a comprova del conferimento da parte del convenuto di un
mandato di patrocinio legale, mai contestato da quest’ultimo, deve essere
confermato;
che
infatti, le prove documentali prodotte dall’istante, in particolare gli scritti
11 e 30 marzo 1993 (doc. G e H) e 2 giugno 1993 (doc. F), evidenziano la
conclusione di un contratto di mandato avente per oggetto la tutela degli
interessi del convenuto in una vertenza che lo opponeva alla __________ mentre poco
importa che pure la ditta __________ fosse coinvolta nella stessa vertenza;
che
dallo scritto dell'avv. __________ alla controparte (doc. N) risultano i
crediti vantati non solo da __________, ma anche -e in misura cospicua- da
__________ personalmente;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, con il quale il ricorrente
propone contestazioni tardive e non corrispondenti alla documentazione in atti,
deve senz’altro essere respinto;
che
le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC)
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 20 dicembre 1996 di __________ è respinto.
-
Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.-
b)
spese fr.
50.-
fr.
250.-
già
anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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