Improper service of summons violated the right to be heard

16.1996.148Altro tribunale14 lug 1997Granted

Sintesi

The defendant appealed in cassation against a small civil judgment ordering him to pay CHF 900 and rejecting his objection. He argued that he had not received the summons because it was sent to a secondary residence in Ticino rather than to his domicile in Italy. The Civil Cassation Chamber held that service on a person resident in Italy had to comply with the Hague Service Convention and that the failed service violated the right to be heard. It declared the first-instance judgment void, remanded the case for a fresh hearing, waived court fees, and awarded CHF 100 in compensation against the Canton of Ticino.

Regest

Art. 122, 124 cpv. 7, 142 cpv. 1 lett. b and 327 lett. e CPC; service of process abroad and right to be heard: where a summons to the adversarial hearing is not served in accordance with the Hague Service Convention applicable to residents in Italy, the notification is null and the party is denied the opportunity to assert its rights. Such a defect constitutes a violation of the right to be heard and renders the subsequent judgment void. The case must be remitted for renewed proceedings after regular summons of the parties (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1996.148

Data decisione, Autorità: 14.07.1997, CCC

Incarto n. 16.96.00148

Lugano 14 luglio 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 novembre 1996 presentato da


patr. dallo studio legale __________

contro

la sentenza 10 novembre 1996 del Giudice di pace del circolo di Caneggio nella causa civile inappellabile promossa con istanza 4 ottobre 1996 da


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 900.- oltre accessori, nonché il

rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di

Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 4 ottobre 1996 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 900.- a saldo della fattura emessa il 10 febbraio 1995 per la fornitura di un paraurti (doc. C);

che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dall’istante, ha accolto la sua domanda avendo quest’ultimo sufficientemente comprovato la sussistenza e la consistenza del suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 12 dicembre 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC: il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendogli pervenuta la relativa citazione, erroneamente notificata a _________ -dove egli possiede una residenza secondaria- anziché al suo domicilio in Italia;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che nel caso concreto, come risulta dal verbale 30 ottobre 1996, la citazione all’udienza non è effettivamente giunta in possesso del convenuto, tant’è che è stata ritornata alla Giudicatura di pace;

che in applicazione dell’art. 122 CPC, nei rapporti tra Svizzera e Italia la notifica di atti giudiziari a cittadini residenti in Italia deve essere fatta secondo le modalità previste dalla Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965, in vigore dal 1° gennaio 1995, relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RU 0.274.131);

che il mancato ossequio di questa procedura di notifica della citazione al contraddittorio, oltre a comportare la nullità della notifica come tale (art. 124 cpv. 7 CPC), ha impedito al convenuto di tutelare i suoi legittimi interessi, ciò che costituisce una lesione del suo diritto di essere sentito (art. 327 lett. e CPC);

che quindi, in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale gli atti di procedura sono nulli se la parte

contro la quale l’atto è diretto non è stata posta in condizione di rispondere, la sentenza impugnata dev'essere dichiarata nulla;

che l’incarto deve così essere ritornato al giudice di pace affinché proceda a un nuovo giudizio, previa regolare convocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;

che avendo nel frattempo il convenuto designato quali suoi rappresentanti legali gli avv. _________ e __________, la citazione potrà essergli notificata presso quest’ultimi (art. 120 cpv. 4 CPC) salva restando tuttavia la limitazione di cui all'art. 301 CPC per quanto riguarda lo svolgimento dell'udienza;

che vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano spese né tasse di giustizia, mentre si giustifica l’assegnazione di un’indennità a titolo di ripetibili al ricorrente, da porre a carico dello Stato del Cantone Ticino in considerazione dei motivi che hanno determinato l’accoglimento del ricorso;

Per i quali motivi

richiamati gli art. 327 segg., 148 segg. CPC e la LTG

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 29 novembre 1996 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 10 novembre 1996 del Giudice di pace del Circolo di Caneggio è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

  1. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente l’importo di fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.

  1. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Caneggio

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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