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16.1996.146 ΓÇó Failure to decide adjournment request violated hearing rights
16.1996.146Altro tribunale20 dic 1996Granted
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal upheld a cassation complaint against a Lugano pretore’s judgment in a debt-collection related civil case. The appellant argued it had been unable to participate in the contradiction hearing because its request for adjournment had not been decided. The court held that the first judge was required to rule on the request by formal order; ignoring it breached Art. 136 CPC and the right to be heard, resulting in nullity. The appeal was therefore allowed, the judgment annulled, and the case remitted for a new hearing. No fees or costs were imposed.
Art. 136 CPC; right to be heard; adjournment request left undecided. A timely and explicit request for postponement of the hearing must be decided by formal order; the court may not simply proceed in silence. Failure to rule deprives the party of the ability to organize its defense, constitutes a violation of the right to be heard and a ground of cassation under Art. 327 lit. e and g CPC, and may render the decision null under Art. 142 lit. b CPC. Such a nullity must be raised ex officio; the appellate court may annul the judgment and remit the matter for a new hearing under Art. 332 cpv. 2 CPC (consid. 1-3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.146
Data decisione, Autorità: 20.12.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00146
Lugano 20 dicembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 3 dicembre 1996 presentato da
contro
la sentenza 11 novembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 21 giugno 1996 da
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’555.15 oltre accessori nonchè il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di
Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 21 giugno 1996 la società in nome collettivo __________ ha convenuto in causa la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’555.15 a saldo di fatture emesse per la fornitura di materiale tessile e d’abbigliamento al negozio “__________” gestito dalla convenuta (doc. A, B e C);
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente lamenta di non aver potuto far valere le proprie ragioni e contestazioni in sede di contraddittorio al quale non ha potuto partecipare sebbene ne avesse chiesto il rinvio;
che nella fattispecie il primo giudice, nonostante la tempestiva ed esplicita richiesta di rinvio dell’udienza (fissata per l’8 ottobre 1996) contenuta nello scritto 16 settembre 1996 della convenuta, anzichè deciderla, ha proceduto alla discussione dell’istanza alla sola presenza dell’istante, prolando in seguito il giudizio qui dedotto in cassazione;
che così facendo egli ha violato l’art. 136 cpv . 3 CPC che impone al giudice di decidere la domanda di rinvio con ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 8 ad art. 136): in concreto, avutane risposta negativa, la convenuta avrebbe potuto organizzare di essere rappresentata adeguatamente per il contradditorio;
che a prescindere dall’esistenza di motivi gravi tali da giustificare il rinvio dell’udienza, il primo giudice era tenuto a pronunciarsi sulla medesima poiché dal suo silenzio la convenuta poteva in buona fede dedurre che la prevista udienza di contraddittorio non avrebbe avuto luogo (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 1 ad art. 136);
che quindi, il fatto per il pretore di aver lasciato insoluta la domanda di rinvio dell’udienza, costituisce non solo violazione dell’art. 136 CPC, quindi motivo di cassazione ai sensi dell’art. 327 lett. g CPC, ma altresì violazione del diritto di essere sentito della convenuta (art. 327 lett. e CPC);
che tale carenza procedurale comporta addirittura la nullità dell’atto (sentenza) emanato in dispregio del principio di essere sentito (142 lett. b CPC);
che pertanto gli atti devono essere rinviati al primo giudice per nuovo giudizio che potrà essere emesso dopo la convocazione delle parti alla discussione dell’istanza (art. 332 cpv. 2 CPC);
che siccome la nullità di un atto procedurale deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che data la particolarità della fattispecie non si prelevano tassa di giustizia e spese, nè si assegnano ripetibili alla ricorrente che non ha fatto nessuna richiesta in tal senso,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC,
pronuncia:
Di conseguenza la sentenza 11 novembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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