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Numero d'incarto:
16.1996.139
Data decisione, Autorità:
22.11.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00139
Lugano
22 novembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il “ricorso” 14 novembre 1996 presentato da
contro
la
sentenza 8 novembre 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nella causa civile inappellabile promossa con istanza 6 settembre 1996
nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr 2’553.- oltre
accessori nonché il
rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF
di Locarno, domande che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 800.-,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 6
settembre 1996 __________ ha convenuto in giudizio __________, titolare della
__________ di __________, al fine di ottenere il pagamento di Lit. 3’165’875
(pari a fr. 2’553.-) a saldo della fattura emessa il 23 maggio 1996 per la
fornitura di capi di abbigliamento;
che con il querelato
giudizio il pretore ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 800.-, importo
riconosciuto dalla convenuta che ha contestato la rimanenza della pretesa,
poiché la merce fornita sarebbe stata in parte difettosa e di questa
circostanza essa avrebbe tempestivamente avvisato la venditrice;
che l’istante non ha
partecipato al contraddittorio;
che il pretore, sulla sola base
della contestazione addotta dalla convenuta, ha respinto l’istanza per la parte
del credito eccedente l’importo di fr. 800.-;
che con scritto 14
novembre 1996 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che per costante
giurisprudenza di questa Camera un atto ricorsuale, ancorché carente
dell’indicazione esplicita del motivo di cassazione invocato, così come
previsto dall’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, è comunque ricevibile se dalla sua
motivazione si leggono con evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di
modo che il giudice possa individuare l’esistenza di un motivo di cassazione
fra quelli indicati in modo esaustivo dall’art. 327 CPC (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 329, n. 5);
che nel caso concreto, con
lo scritto 14 novembre 1996, la ricorrente giustifica la propria assenza
all’udienza indetta per la discussione dell’istanza e propone per la prima
volta la propria versione dei fatti;
che ciò, oltre ad essere
inammissibile in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la
facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, non supera
nel suo contenuto la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come un
ricorso per cassazione;
che infatti la ricorrente
si limita a contraddire la versione dei fatti proposta dalla convenuta senza
però muovere alcun rimprovero all’operato del primo giudice né per quanto
attiene alla valutazione delle prove, tanto meno per quanto concerne
l’applicazione del diritto materiale e formale, di modo che questa Camera è
nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti del
richiesto annullamento del giudizio impugnato;
che quindi, ai sensi dell’art.
329 CPC il ricorso dev’essere dichiarato nullo;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio
di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità
della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia,
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC,
pronuncia:
-
Il ricorso 14 novembre 1996
di __________ è nullo.
-
Il presente giudizio è
esente da tasse e spese di giustizia.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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