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Numero d'incarto:
16.1996.136
Data decisione, Autorità:
16.05.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00136
Lugano
16 maggio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 30 ottobre 1996 presentato da
rappr.
dall’__________
contro
la
sentenza 17 ottobre 1996 del Pretore del distretto di Riviera nella causa a
procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 19 agosto 1996
nei confronti di
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Riviera, domanda
accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 857.05,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 19 agosto 1996 la __________ ha chiesto il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato
notificatogli per l’incasso di fr. 4'284.65 oltre accessori comprendenti la
quota parte dell'imposta federale diretta a suo carico per gli anni
1989/90/91/92;
che
quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto: la decisione su reclamo 15 marzo
1993 relativa al biennio 1989-90 (doc. B), la notifica di tassazione
intermedia 13 aprile 1993 per lo stesso biennio (doc. B) e la notifica di
tassazione 29 marzo 1993 per gli anni 1991 e 1992 (doc. B), nonchè le
decisioni 12 marzo 1996 di riparto dell'imposta fra marito e moglie per gli
anni 1989/90/91/92 (doc. C), con l’attestazione della loro regolare notifica al
contribuente e la mancata impugnazione delle stesse;
che
all’udienza indetta per il contraddittorio l’escussa si è opposta alla pretesa
avversaria contestando i parametri utilizzati dall’autorità fiscale per il
calcolo dell’imposta poichè non corrispondenti alla sua reale situazione
finanziaria; con riferimento all’imposta 1989 e 1990 essa ha eccepito la
prescrizione del credito fiscale;
che
con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente
all’importo di fr. 857.05 relativo all'imposta federale diretta per gli anni
1991 e 1992, mentre per la rimanenza di fr. 3'427.60 corrispondente all'imposta
federale diretta per il periodo 1989/90 ha ritenuto fondata l’eccezione di
prescrizione dell’imposta sollevata dall’escussa;
che con il presente
tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver esaminato
l’eccezione di prescrizione del diritto di tassare sollevata dall’escussa
nonostante questa non rientri tra quelle previste dall’art. 81 LEF, eccezione
in ogni caso infondata anche per quanto attiene all’imposta federale diretta
per il biennio 1989 e 1990;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove;
che
secondo l'art. 80 LEF quando il credito si fonda su di una sentenza esecutiva
il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione,
ritenuto che sono parificate alle sentenze esecutive le decisioni delle
autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico a
cui il Cantone attribuisca forza esecutiva (art. 80 cpv. 2 LEF);
che
l’art. 117 cpv. 2 del Decreto concernente l’imposta federale diretta (DIFD
applicabile in virtù della norma transitoria di cui all’art. 218 LIFD) sancisce
il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle autorità
fiscali, passate in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art.
80 LEF, ragione per la quale le notifiche di tassazione prodotte dall’istante a
sostegno della sua domanda di rigetto dell’opposizione (doc. B e C) -regolarmente
intimate alla convenuta e passate in giudicato- costituiscono valido titolo
esecutivo;
che
per l’art. 81 cpv.1 LEF quando il credito sia fondato su una sentenza
esecutiva, l’opposizione è rigettata a meno che l’opponente non provi con
documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, che è stato prorogato
il termine per il pagamento oppure che è prescritto: su quest’ultima eccezione
l’escussa ha fondato la propria opposizione;
che contrariamente a quanto
sostenuto dalla ricorrente, la convenuta ha correttamente eccepito la
prescrizione del credito di imposta e non quella del diritto di tassare
dell’ente pubblico;
che secondo l’art. 128
DIFD i crediti risultanti dall’assoggetta-mento all’imposta si prescrivono in 5
anni dalla loro scadenza;
che
la scadenza dell’imposta è stabilita dal Dipartimento federale delle finanze (art.
114 cpv. 1 DIFD);
che per quanto attiene al
periodo controverso, la scadenza dell’imposta per il 1989 è stata fissata al 1°
marzo 1990, mentre per l’imposta 1990 al 1° marzo 1991 (art. 1 Ordinanza su la
scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta, periodo di tassazione
1989/90 in RU 1989 I pag. 436);
che se nell’ambito
dell’imposta federale diretta la responsablità solidale della moglie con il
marito è limitata alla sua quota all’imposta complessiva che viene calcolata in
base alla proporzione che esiste tra il suo reddito netto e il reddito netto
complessivo dei coniugi (art. 13 cpv. 2 DIFD; Masshardt/ Tatti, Imposta
federale diretta, 1985, pag. 59; Känzig, Wehrsteuer, 1982, 2. Auflage, I
Teil, n. 8-9-10 ad art. 13 cpv. 2), parte nel procedimento di tassazione è il
solo marito (Hartl, Die verfahrensrechtliche Stellung der gemeinsam steuerpflichtigen
Ehegatten und ihre Haftung, 1989, pag. 16 segg);
che il riparto di imposta
serve quindi unicamente a quantificare la quota dovuta dalla moglie, mentre per
gli altri effetti, quali appunto la prescrizione dell’imposta, determinante è
la notifica di tassazione al marito che come detto rappresenta fiscalmente la
moglie;
che nel caso concreto, le
notifiche di tassazione 15 marzo 1993 “decisione su reclamo” e la tassazione
intermedia 13 aprile 1993 relative al biennio 1989 e 1990 (doc. B), intestate
ai coniugi _________ e __________ e notificate a entrambi congiuntamente,
relativamente a importi superiori rispetto a quelli oggetto della presente
procedura esecutiva, hanno interrotto la prescrizione del credito di imposta
per gli anni 1989 e 1990 sia nei confronti del marito che della moglie qui
convenuta;
che la sentenza pretorile,
che a torto ha riconosciuto prescritto il credito di imposta per il biennio
1989 e 1990, deve pertanto essere annullata;
che accogliendo il ricorso
e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è
tenuta a decidere il merito della controversia;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione 30 ottobre 1996 della __________ è accolto
Di
conseguenza la sentenza 17 ottobre 1996 del Pretore del distretto di Riviera è
annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza
è accolta.
Di
conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE no.
__________ dell’UEF di Riviera.
- La
tassa di fr. 60.- è posta a carico della convenuta la quale rifonderà
all’istante un’indennità di fr. 80.-
II. Le
spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipate dalla
ricorrente, vanno poste a carico di __________ con l’obbligo di rifondere alla
ricorrente fr. 120.- quale indennità di questa sede ricorsuale.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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