Late civil cassation appeal declared inadmissible

16.1996.134Altro tribunale22 nov 1996Inadmissible

Sintesi

The appellant challenged the first-instance order granting definitive release from opposition in two debt-collection proceedings for municipal tax claims. The Civil Cassation Chamber held that the appeal was filed too late under the 10-day deadline applicable to summary proceedings, noting that the appellant had mistakenly assumed a 30-day period. The court added that the appeal would in any event have been inadmissible because it was written in German and lacked the required cassation reasoning. It therefore declared the appeal inadmissible and waived court fees and costs due to the particular circumstances.

Regest

Art. 388 cpv. 3 CPC; ricorso per cassazione contro sentenza resa in procedura sommaria: termine di 10 giorni dalla notificazione; il computo errato del termine non scusa la tardività. In aggiunta, il ricorso è inammissibile se non rispetta le esigenze formali di lingua dell’art. 117 CPC e di motivazione dell’art. 329 cpv. 2 CPC. Quando il gravame risulta inammissibile o manifestamente infondato, la Camera può statuire con motivazione breve e senza osservazioni della controparte (art. 313 bis CPC per rinvio dell’art. 313 cpv. 1 CPC).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1996.134

Data decisione, Autorità: 22.11.1996, CCC

Incarto n. 16.96.00134

Lugano 22 novembre 1996/gb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il “ricorso” 8 novembre 1996 presentato da


contro

la sentenza 18 ottobre 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nelle cause a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promosse con separate istanze 25 luglio 1996 da


rappr. dalla __________

con le quali l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte dal

convenuto ai PE no. __________ e __________ dell’UEF di Locarno, domande accolte

dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanze 25 luglio 1996 il Comune di _________ ha chiesto il rigetto delle opposizioni interposte da __________ ai PE sopra menzionati notificatigli per il recupero di complessivi fr. 3’689.85 a saldo delle imposte comunali dovute per il 1993 (fr. 1’702.85) e il 1994 (1’987.-);

che al contraddittorio il convenuto si è opposto alle istanze lamentando di non aver ricevuto le notifiche di tassazione, quindi di non aver potuto interporre reclamo contro le medesime;

che con il querelato giudizio il pretore, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo per entrambe le procedure di incasso, nonchè la sua regolare notificazione al convenuto, ha accolto le istanze;

che con atto ricorsuale 8 novembre 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 388 cpv. 3 CPC il ricorso per cassazione contro una sentenza emanata nell’ambito di una procedura sommaria deve essere proposto entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza;

che, avendo il ricorrente erroneamente ed esplicitamente considerato un termine per ricorrere di 30 giorni, il suo ricorso

-spedito il 9 novembre 1996 (cfr. timbro postale)- è tardivo e ciò pur tenendo conto dell’eventuale periodo di giacenza di 7 giorni;

che in ogni caso, a prescindere dalla sua tardività, il ricorso sarebbe irricevibile sia perchè redatto in lingua tedesca, quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, sia perchè si limita a ribadire quanto già espresso in prima sede in merito al mancato ricevimento delle notifiche di tassazione e quindi non adempie i presupposti dell’art. 329 cpv. 2 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese né tasse di giustizia,

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso 8 novembre 1996 di __________ è irricevibile.

  2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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