AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1996.13
Data decisione, Autorità:
30.09.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00013
Lugano
30 settembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 presentato da
contro
la
sentenza 5 gennaio 1996 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 31 agosto 1994
da
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 950.- oltre accessori nonchè
il rigetto delle opposizioni interposte dai convenuti ai PE no. __________e
__________dell’UE di Lugano, domande che il primo giudice ha accolto
limitatamente a fr. 500.-,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- L’ing. __________, così
incaricato dal Municipio di __________, ha allestito il progetto definitivo per
la realizzazione delle opere di canalizzazione sulla strada comunale di cui
alla particella n. __________ RFD __________. Avendo i proprietari confinanti -
trattasi di sei proprietari tra i quali __________ e __________ - accettato di
allacciarsi alla nuova canalizzazione, il 1° settembre 1989 l’ing. __________
ha trasmesso loro un preventivo per le spese di allacciamento di complessivi
fr. 16’000.-, preventivo che essi hanno accettato limitatamente all’importo di
fr. 6’000.-. A lavori ultimati, il costo complessivo dei lavori ha raggiunto
l’importo di fr. 12’320.70. L’ing. __________ ha richiesto di conseguenza ai
coniugi __________ il pagamento della loro quota parte, pari a fr. 2’053.45. Su
tale importo essi hanno pagato fr. 1’000.-, pari ad 1/ 6 della somma
preventivata e accettata inizialmente, rifiutandosi di pagare la differenza non
essendo stati informati della necessità di procedere a lavori supplementari
rispetto a quelli preventivati.
Da qui l’inoltro da parte
dell’ing. __________ dell’istanza 31 agosto 1994 con la quale ha postulato la
condanna dei convenuti al pagamento di fr. 950.-. a saldo delle sue
prestazioni.
All’udienza indetta per il
contraddittorio i convenuti hanno ribadito la loro opposizione alla pretesa
avversaria.
-
Con il querelato giudizio
il primo giudice, rimproverando all’istante di non aver reso edotti i convenuti
circa la necessità di procedere a lavori supplementari, ciò che ha determinato
un aumento dei costi inizialmente previsti, ha accolto la sua istanza
limitatamente a fr. 500.-.
-
Con il presente tempestivo
ricorso __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento con argomentazioni che verranno riprese nei
seguenti considerandi.
Con osservazioni 28
febbraio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame, eccependone
innanzi tutto la nullità.
-
La costante giurisprudenza
di questa Camera afferma che un atto ricorsuale, ancorché carente
dell’indicazione esplicita del motivo di cassazione invocato, così come
previsto dall’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, è comunque ricevibile se dalla sua
motivazione si leggono con evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di
modo che il giudice possa individuare con facilità l’esistenza di un motivo di
cassazione fra quelli indicati in modo esaustivo dall’art. 327 CPC (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 329, n. 5).
-
Nel caso concreto il
contenuto dello scritto 22 gennaio 1996 dei ricorrenti non supera la soglia
imposta dalla procedura per essere trattato come un ricorso per cassazione.
Infatti, invece di indicare a questo giudice le loro critiche alla decisione
del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti
dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, oppure ancora i
loro diritti relativi alla conduzione del processo, i ricorrenti fanno
un’enumerazione di fatti noti, rispettivamente ad affermazioni del giudice
contenuti nella motivazione, senza trarne conclusione alcuna. In tal modo,
questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali
presupposti del richiesto annullamento del giudicato impugnato. Ai sensi dell’art.
329 CPC dev’essere così constatata la nullità del ricorso.
-
A titolo abbondanziale si
può tuttavia osservare che nemmeno la censura relativa al pagamento di fr.
384.- effettuato dai convenuti ”come da accordo in udienza del 24.10.94” non
può essere considerata. Essa infatti è stata sollevata per la prima volta in
questa sede ricorsuale, quindi tardivamente ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti,
prove o eccezioni. Spettava infatti ai convenuti far valere in occasione
dell’udienza del 24 ottobre 1994, l’avvenuto pagamento di tale somma senza che
possa a tal fine bastare la produzione dello scritto 25 ottobre 1994 poiché
successivo al contraddittorio e perché dal medesimo non risulta la prova di
tale pagamento.
-
Siccome anche la parte che non è
patrocinata da un legale ha diritto a un’indennità per compensare il dispendio
di tempo e gli inconvenienti del processo (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
150, n. 6), si giustifica il riconoscimento all’istante di un importo a questo
titolo.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso 22 gennaio 1996
__________ e __________ è nullo.
-
Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dai ricorrenti, rimangono a
loro carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 60.- a titolo di
indennità.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Taverne
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster