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16.1996.123 ΓÇó Costs after withdrawal of a claim
16.1996.123Altro tribunale24 ott 1996Granted
In summary debt-enforcement proceedings, the applicant withdrew its request after the debt had been paid by a third party. The first judge struck the case as moot but charged the respondent with the court fee. On cassation, the court held that a withdrawal after service without the respondent's consent counts as desistance under art. 77 CPC, and that the desisting applicant normally bears both judicial costs and equitable compensation. Because no special request or justification supported a departure from that rule, the cost allocation in dispositive point 2 was annulled and replaced so that the applicant bore the fee. No appeal costs were charged; the respondent had to pay CHF 70 in indemnity.
Art. 77 cpv. 2 e 3 CPC; desistenza after notification and allocation of costs: withdrawal of the request after service, in the absence of the respondent's consent, operates as desistance. The desisting applicant is, as a rule, treated as the losing party and must bear judicial costs and pay an equitable indemnity for party costs, unless specific reasons are invoked and substantiated to justify a departure from the general rule (consid. 1). Where the first instance omits the necessary assessment or misapplies this allocation, the cassation court may annul the cost disposition and decide anew under art. 332 cpv. 2 CPC (consid. 2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.123
Data decisione, Autorità: 24.10.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00123
Lugano 24 ottobre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 ottobre 1996 presentato da
contro
il decreto di stralcio 30 settembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 19 agosto 1996 da
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda sulla quale il primo
giudice non si è pronunciato avendo stralciato la causa dai ruoli,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 19 agosto 1996 l’ing. __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 3’483.- oltre accessori;
che con fax 30 settembre 1996, data per la quale era stato indetto il contraddittorio, il legale dell’istante comunicava alla pretura il ritiro dell’istanza a motivo dell’avvenuto pagamento dell’importo posto in esecuzione da parte di “una terza persona”;
che con decreto 30 settembre 1996 il pretore ha stralciato la causa dai ruoli in quanto divenuta priva di oggetto, addebitando al convenuto il pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il dispositivo n. 2 del predetto decreto, postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: rimprovera al primo giudice di aver violato le disposizioni di legge che regolano il carico delle spese processuali in caso di desistenza della parte istante;
che con osservazioni 18 ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;
che secondo l’art. 77 cpv. 2 CPC, dopo la notificazione, la domanda può essere ritirata soltanto con il consenso del convenuto: in mancanza di questo consenso il ritiro vale come desistenza;
che in caso di desistenza l’istante deve rifondere al convenuto le spese giudiziarie e di patrocinio equitativamente tassate (art. 77 cpv. 3 CPC);
che in effetti il recedente, seppure con un largo margine di apprezzamento in ogni singola fattispecie, viene considerato come soccombente totale o parziale (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10), con il conseguente addebito degli oneri processuali e l’obbligo di rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili;
che qualora l’istante voglia garantirsi la rifusione di spese e ripetibili per la causa che ha dovuto inoltrare per il recupero di un credito, nel frattempo saldato - quindi riconosciuto dal convenuto pendente causa - anziché limitarsi al ritiro dell’istanza, deve chiedere l’emanazione del giudizio su spese e ripetibili sostanziando i motivi che dovrebbero indurre il giudice a scostarsi dalla regola fondamentale, rispettivamente ad adattarne l’applicazione alla fattispecie, come testé descritto (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, op.cit., art. 151 n. 2);
che nella fattispecie, di fronte all’assenza di richieste in tal senso -ma anche di motivi che lo giustificassero- il giudizio pretorile (limitatamente al dispositivo no. 2) appare come una manifesta violazione dell’art. 77 cpv. 3 CPC e deve pertanto essere annullato in virtù dell’art. 327 lett. g CPC;
che un nuovo giudizio da parte di questa Camera è possibile in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC;
che, a dipendenza della particolarità della fattispecie, non vengono caricate spese né tassa di giustizia della sede ricorsuale;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 4 ottobre 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 2 del decreto di stralcio 30 settembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullato e sostituito dal seguente:
II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. L’ing. __________ rifonderà al ricorrente fr. 70.- a titolo di indennità di questa sede.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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