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Numero d'incarto:
16.1996.122
Data decisione, Autorità:
14.04.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00122
Lugano
14 aprile 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 25 settembre 1996 presentato da
patr.
dall’avv. __________
Contro
la
sentenza 19 settembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3,
nella causa civile inappellabile promossa con istanza 27 aprile 1993 da
patr.
dallo Studio Legale __________
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’230.- oltre accessori
nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto
al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Nel mese di ottobre
1992 , ditta che si occupa del commercio di bevande alcoliche, ha
fornito alla discoteca “” di __________ merce per un valore di fr.
5’230.-. Poichè le relative fatture emesse il 19 ottobre 1992 (doc. A e B) sono
rimaste insolute, la venditrice ne ha chiesto il pagamento con la presente
azione giudiziaria, promossa nei confronti di __________, ossia della persona
con la quale il contratto di vendita e fornitura di bevande alcoliche sarebbe
stato concluso.
Il convenuto si è opposto
alla pretesa avversaria contestando la sua legittimazione passiva, non avendo
egli ordinato la merce controversa, peraltro destinata a un locale notturno
gestito dalla __________ e del quale egli non è proprietario contrariamente a
quanto preteso da controparte. Egli ha ammesso per contro di disporre di una
procura per poter agire in nome e per conto della società menzionata.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice ha concluso all’acco-glimento dell’istanza
respingendo l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal
convenuto. A mente del primo giudice questi si è infatti comportato in modo
tale da lasciar intendere che egli agisse in qualità di proprietario della
discoteca alla quale erano destinate le bevande alcoliche, tant’è che ha
ordinato personalmente la merce.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver
concluso al perfezionamento di un contratto di compravendita tra lo stesso e
l'istante, e ciò nonostante quest'ultima abbia chiaramente ammesso che la merce
era destinata a un locale pubblico del quale egli non è proprietario né in
altro modo responsabile.
Con osservazioni 23
ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- La legittimazione
passiva costituisce un presupposto di diritto sostanziale che determina la
proponibilità materiale dell’azione contro una determinata persona.
Contrariamente a quanto
preteso dal ricorrente, la conclusione del primo giudice che ha ammesso la sua
legittimazione passiva, vedendo in quest’ultimo il partner contrattuale
dell'istante nell'ambito della compravendita controversa, non è arbitraria poichè
trova il giusto riscontro nelle risultanze istruttorie.
Dalle stesse è infatti
emerso:
che in occasione del loro
primo incontro avvenuto presso __________, il convenuto si è presentato
all’istante quale proprietario della discoteca __________ di __________ alla
quale la merce era destinata (cfr. risposta no. 9 teste __________);
che la merce è stata
ordinata dal convenuto durante un incontro avvenuto con un rappresentante di
parte istante e un responsabile della discoteca, incontro che ha avuto luogo
presso la discoteca medesima (cfr. risposta no. 7 e 9 teste __________ e teste
__________);
che pertanto nessun
elemento fattuale poteva indurre l’istante a ritenere che __________ agiva per
conto di terzi.
D’altra parte, a queste
risultanze il convenuto si limita a contrapporre la propria versione dei fatti,
senza apportare validi elementi atti a dimostrare che egli non ha preso parte
alle trattative con l’istante, in particolare che la merce sarebbe stata
ordinata da terzi oppure che egli avrebbe agito in qualità di rappresentante di
, società che gestisce la discoteca “ ”.
Nulla giova a sostegno
della tesi del convenuto il fatto che i bollettini di consegna della merce
(doc. A e B) non siano stati dallo stesso sottoscritti. Infatti, a prescindere
dal fatto di sapere a chi appartenga la firma apposta su questi documenti, ai
fini del perfezionamento del contratto di compravendita in discussione non è
necessario un accordo scritto ma basta uno scambio di volontà reciproche e
concordanti, che può anche essere manifestato in modo tacito o per atti
concludenti (art. 1 CO).
- Il
ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve quindi
essere respinto con il carico delle tasse, spese di giustizia e ripetibili
secondo la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per
le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 25 settembre __________ è respinto.
-
Le
spese del presente giudizio consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.--
b)
spese fr. 50.--
fr. 300.--
già
anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 300.- per ripetibili di questa sede.
Intimazione: __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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