Cassation appeal inadmissible for lack of standing

16.1996.104Altro tribunale29 ago 1996Inadmissible

Sintesi

The Ticino Civil Cassation Chamber treated a filing labelled as an appeal as a cassation complaint because the peace judge’s decision on authorization to place a parking prohibition sign was only challengeable by cassation. It held the remedy inadmissible because the procedure under Art. 375 bis CPC is non-contentious and does not involve a defendant; only the original applicant has standing to appeal. Since the main remedy failed, the request for suspensive effect became moot. Court costs of CHF 90 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 375 bis CPC; standing to appeal in non-contentious possession-protection proceedings; under the procedure for protection of possession against future or potential disturbancers, there is no opposing defendant, so the cause is non-contentious. Consequently, only the applicant is entitled to challenge the peace judge’s decision if it is considered erroneous; a third party claiming a better right must assert it in another forum. Where the remedy is inadmissible for lack of standing, any request for suspensive effect falls away as moot (consid. on admissibility and suspensive effect).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1996.104

Data decisione, Autorità: 29.08.1996, CCC

Incarto n. 16.96.00104

Lugano 29 agosto 1996/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi, Giani

segretaria:

Petralli

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 agosto 1996 presentato da

__________ (rappr. dall’avv. __________)

contro

la decisione del Giudice di pace del circolo della Navegna, dipendente da istanza 13 maggio 1996 di

, (rappr. dall’avv)

con la quale l’istante ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione “ad affiggere sul mappale no. __________del comune di __________, limitatamente ai due posteggi situati ad ovest dell’area di parcheggio (sentenza 13.2.1996 Pretura di Locarno-Campagna) e meglio come risulta dalla planimetria acclusa, un segnale che enuncia il divieto per i non aventi diritto di posteggiare veicoli sul fondo summenzionato e commina ai contravventori una multa da fr. 20.- a fr. 500.-”;

vista l’impugnazione 21 agosto 1996 __________ che chiede l’annullamento della decisione del giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto

che il presente appello dev’essere trattato come ricorso in cassazione;

che infatti, ancorché l’art. 375 bis cpv. 3 CPC rinvii alla procedura di camera di consiglio (art. 360 segg. CPC), la causa rientra nelle competenze del giudice di pace (art. 375 bis cpv. 1 CPC) le cui decisioni sono impugnabili solo con il rimedio della cassazione in virtù dell’art. 300 CPC (Rep 1990, 284);

che lo stesso gravame risulta però essere inammissibile poiché presentato da persona priva di legittimazione;

che infatti, siccome l’azione di cui all’art. 375 bis CPC tende a tutelare il possesso nei confronti di qualsivoglia futuro e potenziale perturbatore, ossia una cerchia indeterminata di persone, siamo di fronte a una procedura non contenziosa nella quale non esiste una parte convenuta (Messaggio concernente la modifica di alcune disposizioni del CPC del 17.2.1971 e del diritto giudiziario del 26.2.1985, p. 9);

che di conseguenza nell’ambito di una tale causa è legittimato a ricorrere solo l’istante nel caso in cui ritenga errato il giudizio del giudice di pace (CCC 4.10.1989 in re B. c/ L.);

che chi pretende di avere un migliore diritto sull’area in questione o è munito di autorizzazione espressa, nel quale caso il problema non si pone, oppure deve far valere le proprie ragioni in altra sede;

che, a dipendenza dell’esito del ricorso -deciso in virtù dell’art. 313 bis CPC- diventa priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo proposta dal ricorrente;

Richiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC e la LTG

decide 1. Il ricorso per cassazione __________, è inammissibile.

  1. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 90.- sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna, Minusio

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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