Enforcement acts void during military service

16.1996.101Altro tribunale11 ott 1996Granted

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Sintesi Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal allowed a cassation appeal against a summary debt-enforcement ruling that had granted definitive dismissal of the debtor’s objection for a municipal tax claim. The appellant argued that he had been absent from his domicile because of military service. The court held that, under Art. 57 LEF, enforcement against a person in military service is suspended and enforcement acts carried out during that period are void. The summons to the hearing and the resulting first-instance judgment were therefore annulled. The case was remitted for a new hearing after the end of military service. No court costs or party compensation were ordered.

Massima Omnilex

Art. 57 cpv. 1 LEF; nullity of enforcement acts during military service; summons to the adversarial hearing and judgment on definitive dismissal constitute enforcement acts. Enforcement against a debtor in military service is suspended for the whole duration of service; procedural acts undertaken in violation of that suspension are void ex officio and entail annulment of the impugned decision. The file must be remitted for fresh proceedings after cessation of service, with new summons to the parties. The nullity may be raised ex officio; no notification to the adverse party is required where the appeal can be upheld on that ground (consid. 2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1996.101

Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CCC

Incarto n. 16.96.00101

Lugano 11 ottobre 1996/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 agosto 1996 presentato da


contro

la sentenza 8 agosto 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 giugno 1996 da

__________ rappr. __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 13 giugno 1996 il __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 1’739.15 oltre accessori, importo corrispondente all’imposta comunale 1993 oltre agli interessi di ritardo;

che all’udienza indetta per il contraddittorio il convenuto non è comparso;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che la documentazione prodotta dall’istante costituiva valido titolo esecutivo, ha accolto l’istanza;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento poichè la citazione all’udienza, nonchè l'emanazione della sentenza sono avvenute quando egli era assente dal proprio domicilio per l’assolvimento di servizio militare;

che secondo l’art. 57 cpv. 1 LEF l’esecuzione contro un debitore in servizio militare è sospesa per tutta la durata del servizio (Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 1993, § 11, n. 31-34);

che, di conseguenza, gli atti esecutivi promossi nei confronti di persona che presta servizio militare sono nulli (Brügger, SchKG, Schweizerische gerichtspraxis, 1992, n. 1 ad art. 57 LEF);

che la sentenza di rigetto dell’opposizione, rispettivamente la citazione al contraddittorio che ne è la necessaria premessa, costituiscono atti esecutivi (Ammon, op.cit., § 11, n. 26 e 27);

che quindi gli atti processuali oggetto della censura ricorsuale sono nulli;

che l'incarto dev'essere rinviato al primo giudice per nuovo giudizio da effettuarsi previa riconvocazione delle parti al contraddittorio dopo il 18 ottobre 1996, ossia dopo la fine del servizio militare prestato dal ricorrente;

che siccome la nullità di un atto procedurale deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

che data la particolarità della presente fattispecie, non si prelevano tasse e spese giudizarie né si assegnano ripetibili;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

  1. Il ricorso 15 agosto 1996 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 8 agosto 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.

  1. Non si prelevano spese e tasse di giustizia, nè si assegnano ripetibili al ricorrente.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementmilitary servicenullitysummonsdefinitive dismissalremandcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the summons and default judgment in enforcement proceedings were void because the debtor was performing military service.

Decisione estratta

Yes. Enforcement against a debtor in military service is suspended for the duration of the service, so enforcement acts taken during that period are void.

Motivazione estratta

Under Art. 57(1) SchKG/LEF, enforcement is suspended during military service; acts of enforcement against such a person are null, and both the hearing summons and the decision on definitive dismissal are enforcement acts.

Questione giuridica chiave

Whether the case had to be remitted for a new hearing after the end of military service.

Decisione estratta

Yes. The file had to be sent back to the first judge for renewed adversarial proceedings after 18 October 1996, when the military service ended.

Motivazione estratta

Because the procedural acts were null, the first-instance judgment could not stand and the matter had to be reheard with a new summons to the parties after the service period.

Questione giuridica chiave

Whether court costs and party compensation should be charged.

Decisione estratta

No costs or party compensation were awarded because of the special circumstances of the case.

Motivazione estratta

The chamber exercised its discretion and found the situation justified waiving fees and expenses, with no ripetibili.

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