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Numero d'incarto:
16.1996.101
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00101
Lugano
11 ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 15 agosto 1996 presentato da
contro
la
sentenza 8 agosto 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 13 giugno 1996
da
__________ rappr. __________
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta
dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 13 giugno
1996 il __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da
__________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 1’739.15
oltre accessori, importo corrispondente all’imposta comunale 1993 oltre agli
interessi di ritardo;
che
all’udienza indetta per il contraddittorio il convenuto non è comparso;
che con il querelato giudizio
il primo giudice, accertato che la documentazione prodotta dall’istante
costituiva valido titolo esecutivo, ha accolto l’istanza;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento poichè la citazione all’udienza, nonchè
l'emanazione della sentenza sono avvenute quando egli era assente dal proprio
domicilio per l’assolvimento di servizio militare;
che secondo l’art. 57 cpv.
1 LEF l’esecuzione contro un debitore in servizio militare è sospesa per tutta
la durata del servizio (Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und
Konkursrechts, 1993, § 11, n. 31-34);
che, di conseguenza, gli
atti esecutivi promossi nei confronti di persona che presta servizio militare
sono nulli (Brügger, SchKG, Schweizerische gerichtspraxis, 1992, n. 1 ad
art. 57 LEF);
che la sentenza di rigetto
dell’opposizione, rispettivamente la citazione al contraddittorio che ne è la
necessaria premessa, costituiscono atti esecutivi (Ammon, op.cit., § 11,
n. 26 e 27);
che quindi gli atti
processuali oggetto della censura ricorsuale sono nulli;
che l'incarto dev'essere
rinviato al primo giudice per nuovo giudizio da effettuarsi previa
riconvocazione delle parti al contraddittorio dopo il 18 ottobre 1996, ossia
dopo la fine del servizio militare prestato dal ricorrente;
che siccome la nullità di
un atto procedurale deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la
notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde
significato e il ricorso può essere accolto senz’altro (CCC 23 giugno
1993 in re P./S.);
che data la particolarità
della presente fattispecie, non si prelevano tasse e spese giudizarie né si
assegnano ripetibili;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
- Il ricorso 15 agosto
1996 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
8 agosto 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè
proceda ai sensi dei considerandi.
-
Non si prelevano
spese e tasse di giustizia, nè si assegnano ripetibili al ricorrente.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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