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Numero d'incarto:
16.1995.96
Data decisione, Autorità:
22.04.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00096
Lugano
22 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 15 maggio 1995 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 18 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 15 maggio 1992
nei confronti di
patr.
dallo studio legale __________
con
la quale l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento
di fr. 4’284.55 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva delle
opposizioni interposte ai PE no. __________ e __________dell’UE di Lugano,
domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- __________, con studio
legale a __________, si è occupato della tutela degli interessi dei signori
__________ nell’ambito di una procedura giudiziaria che li opponeva alla ditta
__________ dinnanzi al Tribunale di __________.
A mandato ultimato, l’avv.
__________ ha emesso la propria nota spese e competenze per un totale di Lit.
2’643’444 pari a fr. 3’066.40 (doc. C). Stante il diniego di pagamento dei suoi
mandanti l’avv. __________, con istanza 15 maggio 1992, li ha convenuti in
giudizio al fine di ottenere il pagamento della sua nota professionale oltre a
quella di Lit. 1’050.141, pari a fr. 1’218.15 (doc. D), del collega avv.
__________ occupatosi pure lui della vertenza.
I convenuti si sono
opposti alla pretesa avversaria contestando il corretto adempimento del mandato
ad opera dell’avv. __________. Per quanto attiene alla nota dell’avv.
__________ essi hanno contestato la legittimazione attiva dell’istante a
procedere all’incasso della medesima.
-
Con il querelato giudizio
il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente alla nota professionale
dell’avv. __________ respingendo per contro la pretesa relativa alla nota profes-sionale
dell’avv. __________, limitandosi ad affermare che “fa difetto la
legittimazione attiva”.
-
Con il presente tempestivo
gravame, l’avv. __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC.
Il ricorrente rimprovera
al primo giudice di aver erroneamente valutato il diritto materiale non riconoscendogli
la legittimazione ad agire per l’incasso della nota professionale dell’avv.
__________ avendo quest’ultimo agito per conto dei convenuti in virtù di un
rapporto di subdelega, a loro noto e da loro mai contestato.
Con osservazioni 31 maggio
1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid.
3, 119 Ia 117 consid. a).
- Indiscusso - anche in virtù
dell’art. 1720 CCit - il principio del compenso del mandatario, esteso alla
rifusione di ogni spesa affrontata nell’interesse del mandante e necessaria ai
fini del mandato stesso, la censura può esclusivamente interessare le
risultanze istruttorie, per sapere:
se dalle stesse si debba
concludere che il mandato conferito dai signori __________ all’istante
comprendesse anche la possibilità per questi di subdelegare parte del suo
lavoro ad altri;
rispettivamente se il
consenso dei mandanti su questo punto implicasse indicazioni in merito alla
remunerazione del subdelegato.
Purtroppo agli atti non è stato versato l’atto di procura sottoscritto dai
mandanti in favore dell’avv. __________. Ciò nonostante, che questi potesse
conferire una subdelega, che egli vi abbia fatto capo e che perciò si sia
rivolto all’avv. __________ di __________ è addirittura pacifico, così come
nessuno pretende che i signori __________ abbiano conferito un mandato proprio
anche all’avv. __________. In sede di discussione essi infatti si sono limitati
ad obiettare che l’istante non poteva procedere all’incasso delle competenze
dovute all’avv. __________, “non avendogli costui ceduto il credito” (verbale,
p. 3 e 4); dimenticando con ciò di non avere nessun debito originario nei
confronti di quell’avvocato.
Nè gli istanti sostengono che all’onorario dell’avv. __________ avrebbe dovuto
provvedere l’avv. __________, essendo loro chiaro fin dall’inizio che
l’attività procuratoria del primo, nella sede della pretura, era a loro carico.
L’istante scrisse infatti ai signori __________ in data 16 ottobre 1987 -
inviando loro copia della citazione definitiva - che la notifica di quell’atto
sarebbe avvenuta ad opera dell’avv. __________, aggiungendo: “le preciserò in
prosieguo anche quanto sarà da versarsi presso il procuratore di __________ per
l’attività, ovviamente, solo procuratoria” (plico doc. 6). D’altra parte, con
scritto 4 novembre 1987, l’istante aveva poi trasmesso ai clienti una domanda
d’anticipo dell’avv. __________ che essi avevano onorato regolarmente (plico
doc.7)
Avendo accettato l’attività (onerosa) dell’avv. __________, così come
predisposta dal loro mandatario avv. __________, i convenuti sono oggi malvenuti
negando a quest’ultimo la legittimazione all’incasso di questa spesa da lui
affrontata nell’ambito del mandato.
La decisione del pretore su questo punto, contraria al diritto sostanziale, ma
soprattutto alle risultanze istruttorie considerate nel loro complesso,
dev’essere così cassata.
La versione diversa dei fatti, offerta dalla parte resistente in questa sede,
non può influire sul processo, ostandovi l’art. 321 CPC.
- Il ricorso è
pertanto accolto e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2
CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.
Di conseguenza il credito
corrispondente alla nota spese e competenze dell’avv. __________, per fr.
1’218.15, deve essere confermato per le stesse considerazioni espresse dal
primo giudice al punto 4 in fine della sua sentenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
vigente LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione
15 maggio 1995 dell’avv. __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
18 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e
sostituita dalla seguente pronuncia:
- L’istanza è accolta.
Conseguentemente i
convenuti __________
__________ e
__________ sono condannati in
solido a versare
all’istante avv. __________ l’importo di
fr. 4’284.55 oltre
interessi del 5 % dal 21 agosto 1991.
§ Sono rigettate in
via definitiva le opposizioni interposte dai
convenuti ai PE
no. __________ e __________dell’UE di
Lugano.
-
La domanda riconvenzionale
è respinta.
-
La tassa di
giustizia dell’azione principale di fr. 400.- e le
spese, da anticipare
dalla parte istante, vanno poste a carico
dei convenuti in
solido i quali rifonderanno all’istante fr. 600.-.
a titolo di
ripetibili.
- La tassa di
giustizia dell’azione riconvenzionale di fr. 100.- e
le spese, da
anticipare dai convenuti, restano a loro carico
con l’obbligo di
rifondere alla controparte fr. 180.- a titolo di
ripetibili.
II. Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.-
b) spese fr.
50.-
T o t a l e
fr. 200.-
già anticipate dal
ricorrente, vanno poste a carico dei signori __________ in solido i quali
rifonderanno pure in solido al ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di
questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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