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Numero d'incarto:
16.1995.92
Data decisione, Autorità:
10.01.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00092
Lugano
10 gennaio 96
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 5 maggio 1995 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 4 aprile 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 4 ottobre 1994 nei confronti della
patr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 4’053.- oltre accessori a titolo di risarci-mento
danni, domanda respinta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- La presente vertenza trae
origine da un incidente della circola-zione avvenuto in territorio di
__________, all’intersezione tra Viale __________ e Via __________, in data 9
gennaio 1993.
La collisione è avvenuta
tra il veicolo guidato da __________ e quello condotto da __________, cittadino
straniero assicurato per la RC presso la __________.
Con istanza 27 settembre
1994 __________ ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il
pagamento di fr. 4’053.- oltre accessori, importo corrispondente al danno
subito a seguito della collisione.
Sulla dinamica
dell’incidente l‘istante sostiene che la responsabilità deve essere ricercata
nel modo di guida del conducente __________ che - provenendo da via __________
- si sarebbe immesso nell’intersezione a luce semaforica rossa e che avrebbe
inoltre tergiversato nell’attraversare l’incrocio tanto da ostacolarla nella
sua regolare manovra di immissione. Essa sostiene di aver affrontato
l’attraversamento dell’ incrocio con luce semaforica verde, nell’intenzione -
provenendo da viale __________ - di continuare la corsa su viale __________. La
convenuta contesta qualsiasi addebito sostenendo che __________ si è regolarmente
avviato a luce semaforica verde.
-
Con il querelato giudizio
il pretore, dopo aver valutato le risultanze istruttorie e aver concluso alla
mancata prova da parte dell’istante della colpevolezza del conducente
__________ nel cagionare l’incidente, ha respinto l’istanza.
-
Con il presente tempestivo
gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art.
327 CPC.
La ricorrente lamenta la
violazione del suo diritto di essere sentita per il fatto che il primo giudice
le avrebbe negato la possibilità di dimostrare le sue ragioni assumendo le
prove proposte, in particolare una perizia sulla dinamica dell’incidente e
l’audizione del teste __________.
Nel merito rimprovera al
primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in
particolare per non aver riconosciuto nel modo di guida del conducente
__________ la causa dell’incidente.
Con osservazioni 14 giugno
1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327 lett. e
CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito, una
sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se a una parte
sono stati arbitrariamente rifiutati i necessari mezzi di prova.
Il diritto di essere
sentito delle parti comprende infatti, oltre alla facoltà di esprimersi prima
che una decisione sia presa, anche quella di indicare prove sui fatti rilevanti
per il giudizio, di parte-cipare alla loro assunzione e di determinarsi al loro
proposito (DTF 117 Ia 268 consid. 4b; 116 Ia 99 consid. b; 115 Ia 11 consid.
b).
In linea di principio, il
giudice deve assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte
dal diritto processuale (DTF 106 Ia 162 segg.). Tuttavia, egli può
rinunciare a quei mezzi probatori il cui presumibile risultato non porterebbe
nuovi chiarimenti (DTF 115 Ia 11 seg. consid. 2a e b).
Poichè la prova offerta
deve essere rilevante ed atta a risolvere un fatto controverso, la concludenza
della stessa è sottoposta ad una valutazione anticipata da parte del giudice
che rifiuterà di ammetterla se essa è manifestamente inefficace o irrilevante
(CCC 6 giugno 1990 in re A./C.; 22 gennaio 1990 in re A./N.).
Il motivo di cassazione
della violazione del diritto di essere sentito si verifica però solamente
quando il rifiuto della prova appare arbitrario, ossia quando è del tutto
immotivato oppure corredato da una motivazione insostenibile e in urto con le
più elementari regole della logica (Anastasi, I mezzi di impugna-zione
del CPC, 1981, p. 185).
Il rifiuto di assumere le
prove notificate dalle parti non è quindi arbitrario quando la loro assunzione
appare irrilevante e la possibilità di giudicare sia già offerta dai documenti
(Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 182, n. 4).
- Nella concreta fattispecie,
il primo giudice ha fondato il proprio convincimento sulle prove documentali
agli atti rifiutando quelle proposte dall’istante, ossia l’audizione del teste
__________ e l’allestimento di una perizia giudiziaria volta a determinare la
dinamica dell’incidente, ritenendole irrilevanti ai fini del giudizio.
Alla luce dei principi
dottrinali e giurisprudenziali sopra esposti l’apprezzamento anticipato di tali
prove e il loro rifiuto da parte del primo giudice non appare arbitrario.
Dalla deposizione del
teste __________, verbalizzato dagli agenti di polizia il giorno successivo a
quello dell’incidente, non si evince nulla sulla dinamica dell’incidente in
particolare sul fatto di sapere se e quale dei due veicoli si è immesso
nell’intersezione a luce semaforica rossa.
Proprio in considerazione
del contenuto insignificante di questa deposizione, che evidenzia unicamente la
presenza del veicolo __________ fermo al semaforo dal quale è poi ripartito
quando il teste si trovava all’altezza della sua vettura, non può essere
considerata arbitraria la rinuncia del pretore di assumere, a distanza di due
anni, il teste. E’ opportuno precisare anche in questa sede che il signor __________
ha dichiarato esplicitamente di non essere in grado di precisare se il semaforo
per il conducente __________ indicasse luce rossa o meno, quando ne notò la
presenza, fermo all’altezza del semaforo stesso. Ugualmente ha affermato di non
essere in grado di indicare lo stesso particolare al momento in cui notò che lo
stesso veicolo stava oltrepassando il semaforo.
Anche in merito alla
perizia giudiziaria il primo giudice ha ritenuto la prova irrilevante
considerata la presenza agli atti del documento B che indica la sequenza di
funzionamento dell’impianto semaforico il giorno dell' incidente.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifesta-mente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisio-ne è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un prin-cipio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e ricono-sciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effet-tiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Secondo l’art. 61 cpv. 2
LCS in presenza di un incidente della circolazione con soli danni materiali, il
detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l’onere processuale di provare la
colpa o la temporanea incapacità di discernimento del detentore dell’altro
veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile o un difetto del
veicolo della controparte.
Sulla base di questa
regola fondamentale spettava quindi all’ istante provare la responsabilità
del conducente __________, ossia che questi si sarebbe immesso
nell’intersezione a luce semaforica rossa, ostacolandole così il suo diritto di
precedenza.
La conclusione del pretore
che respinge l’istanza non può essere annullata. Infatti, se potrebbe essere
considerata opinabile l’affermazione del primo giudice secondo cui, in base
allo schema delle fasi semaforiche (doc. B), “__________r dev’essere ripartito
con il semaforo verde”, già perchè i tempi di osservazione e di spostamento del
pedone __________ non sono assolutamente apprezzabili, resta che l’istante non
ha provato la responsabilità dell’altro conducente. Da nessuna prova risulta
infatti che questi si sia avventurato nell’area d’incrocio quando il semaforo
d’uscita di via __________ era rosso, ossia quando gli era negata la precedenza
sull’istante.
Né v’è prova che al suo
procedere lento possa essere imputato l’accaduto: circostanza che nemmeno
l’istante ha ritenuto di riferire alla Polizia dopo l’incidente.
Non ricorrono pertanto gli estremi previsti dall’art. 327 lett. g CPC.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione 5
maggio 1995 __________ è respinto.
-
Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 240.-
b) spese fr. 60.-
fr.
300.-
già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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