Burden of proof for remuneration under contract for work

16.1995.9Altro tribunale28 apr 1995Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal upheld a cassation complaint against a Lugano Pretore judgment in a dispute over remuneration for graphic advertising work. The court held that, for a contract for work without a lump-sum price, the remuneration is proved by the value of the work and expenses, and that only clearly contested facts must be proved. Because the respondent never specifically disputed the amount claimed, the claimant was not required to produce further detailed proof or an expert report. The lower judgment was annulled and replaced by an order granting the claim and definitively rejecting the enforcement objection, with costs awarded against the respondent.

Massima Omnilex

Art. 374 CO; burden of proof in a contract for work when the remuneration is not fixed as a lump sum: the contractor must prove the existence and amount of the claim, but only within the limits of the facts specifically contested by the opposing party. Uncontested factual allegations are deemed admitted under procedural law. A lower court acts arbitrarily if it demands additional proof of the quantum despite the absence of a clear challenge to that amount. In such a case, the cassation court may decide on the merits where the record is complete (consid. 5-7).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1995.9

Data decisione, Autorità: 28.04.1995, CCC

Incarto n. 16.95.00009

Lugano 28 aprile 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 agosto 1994 presentato da


patr. dallo studio legale __________

contro

la sentenza 22 giugno 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 26 settembre 1991 nei confronti di


patr. dall’avv. __________

con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 6’630.20 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Nel corso del mese di ottobre 1990 la __________, ditta attiva nel campo pubblicitario, ha ricevuto dalla ditta __________ l’incarico di procedere ad uno studio grafico per la realizzazione di materiale pubblicitario.

Dopo discussioni e incontri tra i responsabili delle due ditte, all’inizio del mese di dicembre 1990 la __________ ha consegnato alla ditta ticinese 3 progetti di studio che questa avrebbe dovuto sottoporre ai soci della società per la scelta della versione definitiva.

Il 19 gennaio 1991 la __________ ha fatto pervenire alla __________ un preventivo (doc. H) relativo ai costi di realizzazione di cartelle portacataloghi e schede, preventivo al quale non è stato dato seguito alcuno nonostante i numerosi tentativi della ditta italiana di contattare la ditta __________.

Con istanza 26 settembre 1991 la ditta __________ ha quindi convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’630.20, importo corrispondente ai costi sostenuti per il lavoro svolto.

La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la conclusione di un qualsiasi contratto con controparte. A suo dire la realizzazione dei progetti in questione è avvenuta su esclusiva iniziativa della ditta istante senza che da parte sua vi sia mai stata l’assunzione di un qualsiasi impegno di accettazione e pagamento delle prestazioni avversarie.

Con il querelato giudizio il pretore, accertata la conclusione tra le parti di un contratto di appalto, ha nondimeno concluso alla reiezione dell’istanza per il fatto che la ditta appaltatrice non avrebbe provato il quantum della mercede di sua spettanza; a questo proposito il primo giudice non ha ritenuto pertinente, in quanto sconosciuto alla ditta committente, il riferimento al Tariffario dell’Associazione Consulenti Pubblicitari Italiani.

Con il presente tempestivo gravame la ditta __________ postula l’annullamento della decisione pretorile con il conseguente accoglimento della sua istanza 26 settembre 1991. La ricorrente, fondandosi sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC rimprovera al primo giudice un’arbitraria valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie con particolare riferimento al fatto di non aver ritenuto comprovato il quantum della propria pretesa nonostante questo non fosse mai stato contestato dalla ditta convenuta.

Al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni.

Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.

Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).

  1. La conclusione pretorile secondo la quale tra le parti sarebbe stato perfezionato un contratto di appalto non è stata contestata.

Controversa è così soltanto la questione di sapere se la ditta appaltatrice abbia o no diritto alla mercede richiesta.

In assenza di una sua preventiva determinazione a corpo (art. 373 CO) - in specie nemmeno sostenuta dalle parti - la mercede dell’appaltatore deve essere determinata secondo il valore del lavoro e le spese (art. 374 CO).

Secondo la regola generale in materia di onere della prova (art. 8 CC, 183 CPC), chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita ne deve fornire la prova.

Tuttavia

  • giova ricordare - che la prova è limitata ai fatti contestati dalla parte avversa (art. 184 cpv. 2 CPC) mentre quelli non contestati si danno per ammessi (art. 170 cpv. 2 CPC).

Soltanto una chiara contestazione permette infatti di rilevare ciò che nel complesso dei fatti asseriti è contestato e quindi costituisce il tema e i limiti dell’onere probatorio che incombe alla parte (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art 184, n. 2).

Questo principio non esonera evidentemente la parte dal suo obbligo di provare l’ammontare delle proprie pretese (Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 1979, p. 166); la questione di sapere a chi compete in un determinato caso l’onere della prova è stabilita dal diritto materiale (Sträuli/Messmer, ZPO, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordung, 1982, pag. 242 n. 5, pag. 217 n. 1; Guldener, op. cit., p. 325).

Nell’ambito del contratto di appalto l’art. 374 CO pone a carico dell’appaltatore l’obbligo di fornire la prova dell’esistenza e dell’ammontare della pretesa mercede (DTF 102 II 503), mentre spetta al committente sollevare eventuali eccezioni atte ad inficiare la pretesa avversaria ad esempio perché non conforme alle pattuizioni o perché eccessiva nel suo ammontare (Kummer in Berner Kommentar, n. 250 ad art. 8 CC).

Nel caso di specie a comprova della propria pretesa la ditta appaltatrice ha prodotto il preventivo allestito il 19 gennaio 1991

e indirizzato alla ditta committente (doc. H) dal quale si evince che i costi relativi al lavoro svolto sino a quale momento ammontavano a Lit. 5’500’000.

Questo preventivo non è mai stato contestato dalla ditta convenuta nemmeno a titolo subordinato; essa si è limitata a negare la conclusione di qualsiasi contratto.

Così stando le cose non può essere condivisa, in quanto contraria alle considerazioni di natura giuridica sopra esposte, la conclusione pretorile secondo la quale la ditta istante non avrebbe provato l’ammontare della mercede rivendicata in causa. Solo una chiara contestazione del quantum del credito vantato avrebbe potuto e dovuto indurre la ditta istante a quantificare in modo dettagliato la sua pretesa ad esempio, come ventilato dal pretore, mediante una perizia tecnica. Non essendovi mai stata simile contestazione né in sede pre- processuale, né tantomeno in causa, la convenuta deve sopportare le conseguenze del suo agire.

Abbondanzialmente si può osservare che, per quanto attiene al Tariffario dell’Associazione Consulenti Pubblicitari Italiani, contrariamente a quanto sostenuto dal pretore, la ditta istante non si è basata sul medesimo per stabilire la mercede di sua spettanza, ma vi ha semplicemente fatto riferimento a titolo indicativo e a dimostrazione del fatto che la sua pretesa non era eccessiva (cfr. p.to 8 pag dell’istanza 26 settembre 1991).

Il giudizio pretorile, frutto di un’errata valutazione delle risultanze istruttorie, deve pertanto essere cassato.

Nell’ambito dell’art. 327 lett. g CPC, se gli atti sono completi, la Camera di cassazione civile decide nel merito (art. 332 cpv. 2 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 8 agosto 1994 della __________ è accolto e la sentenza 22 giugno 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:

“1. L’istanza 26 settembre 1991 della __________ è

accolta.

Conseguentemente la __________ è condannata a versare alla ditta istante la somma di fr. 6’630.20 oltre interessi del 5% a decorrere dal 24 luglio 1991.

E’ rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dalla

__________ al PE __________dell’UE di Lugano.

La tassa di giustizia, fissata in fr. 500.-, e le spese, da

anticipare come di rito, sono poste a carico della convenuta la

quale rifonderà all’istante fr. 850.- a titolo di ripetibili.”

II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.-

b) spese fr. 50.-

T o t a l e fr. 300.-

già anticipate dalla ricorrente vanno poste a carico della __________ con l’obbligo di rifondere alla __________ fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

burden of proofcontract for workremunerationuncontested factsarbitrarinessdebt enforcement objectioncosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the lower court arbitrarily denied proof of the remuneration amount under a contract for work.

Decisione estratta

The claimant had sufficiently proved the amount because the submitted estimate was never clearly contested; the lower court's contrary assessment was unsustainable.

Motivazione estratta

Under Art. 374 CO, absent a lump-sum agreement, remuneration is determined by the value of work and expenses. The burden of proof concerns contested facts only; unchallenged facts are deemed admitted. Since the respondent never specifically disputed the amount, no further detailed proof or expert appraisal was required.

Questione giuridica chiave

Whether the claim for CHF 6,630.20 plus interest and definitive debt-enforcement relief should be granted.

Decisione estratta

Yes; the claim was admitted, interest awarded from 1991-07-24, and the objection to the enforcement notice definitively rejected.

Motivazione estratta

Once the amount was accepted as sufficiently established, the merits relief followed and the objection in debt enforcement had to be removed.

Questione giuridica chiave

Allocation of costs for the cassation proceedings and the first instance.

Decisione estratta

Costs were imposed on the respondent, including judicial fees and party compensation.

Motivazione estratta

The successful appellant obtained costs according to the applicable procedural rules.

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