Active standing partially denied; only CHF 165 awarded

16.1995.89Altro tribunale24 apr 1996Modified

Sintesi

The Civil Cassation Chamber partly upheld the defendants’ cassation appeal. It found that the plaintiff company was not entitled to sue for the main CHF 7,600 invoice because the underlying contract had been concluded with the individual business, and no valid transfer of the receivable to the company was shown. However, the separate CHF 165 invoice issued later was due and the payment defense based on an earlier receipt did not apply to that claim. The first-instance judgment was annulled and replaced with a new decision awarding only CHF 165 plus interest and adjusting costs against the respondent company.

Regest

Art. 327 lett. g CPC; arbitrariness review in cassation for manifestly erroneous assessment of evidence or manifest violation of law. A decision is arbitrary only if it is untenable, patently inconsistent with the actual record, and not merely because another solution would be preferable (consid. 4). Active standing is a matter of substantive law to be examined ex officio on the basis of the alleged and established facts; where the decisive documentary evidence shows that the contract was concluded with another undertaking and no assignment is proven, standing must be denied (consid. 5). A payment made in discharge of an earlier receivable cannot extinguish a later, separate claim (consid. 6).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1995.89

Data decisione, Autorità: 24.04.1996, CCC

Incarto n. 16.95.00089

Lugano 24 aprile 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 aprile 1995 presentato da


patr. dall’avv. __________

contro

la sentenza 13 aprile 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 28 gennaio 1994 da


patr. dall’avv. __________

con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 7’765.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Con istanza 28 gennaio 1994 la __________ ditta specializzata nella compravendita, installazione e manutenzione di piscine e prodotti accessori, ha convenuto in giudizio __________ e __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 7’765.- oltre accessori, a saldo di due fatture: una del 6 agosto 1990 emessa da “__________” di fr. 7’600.- (doc. E) e una emessa dall’istante il 27 settembre 1991 di fr. 165.- (doc. F). Queste fatture si riferiscono alle prestazioni per l’allestimento della documentazione necessaria e per l’installazione di una piscina presso i convenuti.

I convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria eccependo innanzi tutto la carenza di legittimazione attiva dell’istante, avendo intrattenuto le loro relazioni contrattuali unicamente con lo __________ . Nel merito hanno sostenuto di aver provveduto al pagamento del preteso credito in base ad una fattura recante la medesima intestazione, il medesimo numero e la medesima data della fattura doc. E, ma di importo superiore e pari a fr. 20’000.- per il quale risulta in calce l’avvenuto pagamento a saldo (doc. 5). Essi hanno lamentato da ultimo la presenza di difetti nell’opera fornita.

  1. Con il querelato giudizio il segretario-assessore ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva per il fatto che la pretesa dedotta in causa sarebbe stata trasferita all’istante. Il giudice ha quindi ammesso la pretesa degli istanti, ritenendo la fattura doc. 5 fittizia. Per quanto attiene ai ventilati difetti dell’opera, il primo giudice ha ritenuto tardiva la loro notifica.

  2. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 3 maggio 1995 del presidente di questa Camera, __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver concluso alla legittimazione attiva dell’istante quando dagli atti emerge che essi hanno intrattenuto delle relazioni contrattuali unicamente con lo __________ e non con la __________. Nel merito rimproverano al giudice di non aver considerato estinto il loro debito alla luce della fattura di cui al doc. 5

Con osservazioni 23 maggio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

  1. La legittimazione attiva dell’istante deve essere verificata dal giudice sulla base dei fatti allegati e accertati, trattandosi di una questione di diritto sostanziale: la sua carenza comporta la reiezione dell’istanza (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 17/18; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 181, n. 2 e 5).

Nel caso concreto va anzitutto considerato che la documentazione agli atti, attestante la conclusione del rapporto contrattuale fra le parti, prova univocamente che controparte dei signori __________ è stata la ditta individuale __________ così l’offerta per l’impianto piscina del 27 febbraio 1989 (doc. C), la descrizione per lo stesso impianto del 30 novembre 1989 (doc. D), la fattura no. __________ per complessivi fr. 7’600.-- a corpo (doc. E) e il primo estratto conto/sollecito per lo stesso importo del 21 settembre 1990 (doc. H). In secondo luogo risulta che il titolare di quella ditta individuale, __________, in data 26 aprile 1991 ha promosso la costituzione di due società anonime. Sennonchè contestualmente egli ha tenuto a distinguere quali attivi e passivi apportava alle due nuove società: alla __________, l’attivo e il passivo di un’altra sua ditta individuale, la __________ (doc. Q); alla __________, l’attivo e il passivo della ditta individuale __________ (doc. R). Così operando, la successione nella titolarità dei crediti appare vincolata allo schema descritto: la __________ non è pertanto legittimata, salvo cessione (né sostenuta, né verosimilmente avvenuta), a procedere per un credito di __________ Né possono indurre a diversa conclusione le altre prove dell’incarto. Non i solleciti di pagamento di __________ (plico doc. G), successivi tutti alla costituzione delle due società anonime, coi quali semmai è iniziato l’errore del loro comune amministratore - __________ - nell’intestazione del credito in oggetto; non le testimonianze, rese da procuratori di entrambe le società o da persone estranee, che non possono sovvertire oggi il risultato della documentazione fondamentale del contratto venuto in essere nel 1989 tra i convenuti e lo __________ di __________. Relazione coerentemente riconosciuta dai signori __________, ancora in data 16 febbraio 1993, contestando i lavori tramite il loro patrocinatore (doc. M). La decisione del segretario-assessore che ha ammesso la legittimazione attiva di __________ dev’essere annullata, perché urta in modo manifesto con le risultanze istruttorie considerate nel loro complesso.

  1. La legittimazione attiva dell’istante è per contro sicuramente data per quanto attiene al credito risultante dalla fattura 27 settembre 1991 di fr. 165.- (doc. F), intestata alla __________. L’eccezione di estinzione del debito per avvenuto pagamento dello scoperto, sollevata dai convenuti con riferimento al doc. 5 dal quale si evince che il saldo della fattura 6 agosto 1990 sarebbe avvenuto il 5 ottobre 1990, non è proponibile nei confronti della fattura in discussione trattandosi di un credito sorto dopo la controversa liquidazione delle pretese dell’istante.

Ne discende che l’importo di fr. 165.- senz’altro è dovuto.

  1. La pressoché totale soccombenza della parte istante giustifica di accollare a quest’ultima le spese di giustizia e le ripetibili di prima e seconda sede.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 28 aprile 1995 di __________ e __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 13 aprile 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:

  1. L’istanza di __________ è parzialmente accolta.

Di conseguenza __________ e __________ sono condannati

in solido a versare alla __________ la somma di fr. 165.-

oltre interessi del 5 % dal 27 ottobre 1991.

  1. Sono rigettate in via definitiva, limitatamente all’importo di fr.

165.- oltre accessori le opposizioni interposte al PE no.

__________dell’UEF di Bellinzona.

  1. La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese di fr. 200.-, da

anticipare dall’istante, rimangono a suo carico con l’obbligo di

rifondere ai convenuti fr. 1’150.- a titolo di ripetibili.

  1. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 250.--, già anticipate dai ricorrenti, vanno poste a carico della __________ la quale rifonderà a __________ e __________ l’importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili di questa sede.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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