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Numero d'incarto:
16.1995.86
Data decisione, Autorità:
10.05.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00086
Lugano
10 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Giani e Zali, quest’ultimo in sostituzione del giudice Cocchi, assente
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 20 settembre 1994 presentato da
patr.
dallo studio legale __________
contro
la
sentenza 16 agosto 1994 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 23 agosto 1993 da
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 550.- oltre accessori, domanda
parzialmente accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 23 agosto 1983 __________, proprietaria del veicolo Fiat Panda 4 x
4 targato __________, ha promosso nei confronti di __________, titolare
dell’omonimo garage a __________, un’azione giudiziaria per indebito
arricchimento al fine di ottenere la restituzione di fr. 550.-, pari alla
differenza tra l’importo di fr. 2’050.- fatturato per riparazioni effettuate
sul veicolo nel corso del mese di marzo 1993 e l’importo riconosciuto dai
periti __________ e __________ per identico lavoro e quantificato da
quest’ultimo, membro dell’Associazione Svizzera degli esperti autoveicoli
indipendenti, in fr. 1’500.- (cfr. doc. C);
che
il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria ritenendo incomplete le
perizie __________ e __________ in quanto non comprensive di tutto il lavoro
svolto, che egli ribadisce aver fatturato correttamente;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, basandosi sulla perizia giudiziaria
22 aprile 1994 allestita dall’ing. __________ che ha quantificato in fr.
1’570.- il costo delle prestazioni fatturate dal convenuto, ha accolto la
pretesa della parte istante limitatamente a fr. 480.-, pari alla differenza tra
l’importo riconosciuto dal perito e quello fatturato e pagato dalla cliente;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale la controparte non ha presentato
osservazioni, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art.
327 CPC;
che
per quanto attiene alla violazione dell’art. 327 lett. e CPC il ricorrente
lamenta una disparità di trattamento rispetto alla controparte per il fatto che
il primo giudice ha ammesso il patrocinio dell’istante ad opera di una persona,
il signor __________ dipendente della __________, non contemplata dall’art. 64
bis CPC, contravvenendo così al principio secondo il quale la rappresentanza
processuale è data a terzi unicamente nei casi previsti a titolo esaustivo dall’art.
64 bis lett. a-f CPC;
che
la censura è infondata ritenuto che l’art. 64 bis cpv. 3 CPC prevede, per le
cause di competenza del giudice di pace, un’eccezione al principio di cui sopra
riconoscendo la rappresentanza processuale alle persone ritenute dal giudice
capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa: in altre
parole dinnanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi
persona in grado di difenderla (Verbale del Gran Consiglio, sessione
autunnale 1990 , vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio
mediante avvocati iscritti all’Albo e persone in possesso della licenza o del
dottorato (art. 301 CPC);
che
quindi il fatto che all’udienza di contraddittorio sia comparso un rappresentante
della __________ (la cui attività in favore dell’istante resta peraltro
sconosciuta) non può essere sanzionato;
che
per contro, la censura ricorsuale secondo la quale a __________ difetterebbe la
legittimazione a promuovere nei confronti di __________ un’azione di indebito
arricchimento, merita di essere accolta;
che
infatti la verifica della legittimazione attiva, trattandosi di un requisito
per la proponibilità materiale dell’azione e quindi di esame di diritto
federale, deve essere effettuata d’ufficio dal giudice
con un giudizio di merito da emanare sulla base dei fatti allegati
dalle parti e accertati (DTF 118 Ia 130 consid. 1; II CCA 26
settembre 1994 in re F.SA/I, 6 aprile 1995 in re C.A.s.r.l./S. e T.SA;
CCC 21 marzo 1995 in re F.SA/D; 26 aprile 1995 in re B./B
e llcc);
che
giusta l’art. 62 CO, disposto sul quale l’istante fonda la propria pretesa, chi
senza causa legittima si trovi arricchito a danno del patrimonio altrui, è
tenuto a restituire l’arricchimento: solo la persona che ritiene di aver subito
un pregiudizio al proprio patrimonio è quindi legittimata a richiedere la
rifusione di quanto pretende indebitamente versato alla controparte;
che
nel caso di specie tutte le trattative circa le riparazioni da effettuare sul
veicolo di __________ sono state condotte dalla sorella __________, (doc. B, D
e F) la quale ha pure provveduto personalmente al pagamento della fattura
litigiosa (cfr. istanza pag. 3 e doc. D);
che
di conseguenza, la persona eventualmente danneggiata e legittimata a promuovere
un’azione per indebito arricchimento nei confronti di __________ sarebbe
__________ e non l’istante, a favore della quale non vi è stata peraltro
nessuna cessione di credito (art. 164 CO);
che
difettando a __________ la legittimazione a promuovere un’azione di indebito
arricchimento nei confronti di __________, la sua istanza 23 agosto 1993 andava
respinta;
che
in considerazione dell’accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione
attiva, diviene priva d’oggetto la verifica delle ulteriori censure ricorsuali;
che
le spese dell’odierno procedimento come quelle cagionate dal procedimento in
prima sede, ivi comprese le spese peritali, devono essere poste a carico della
parte istante quale parte soccombente;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I.
Il ricorso per cassazione 20 settembre 1994 di __________ è accolto e
la sentenza 16 agosto 1994 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco è
annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
-
L’istanza
23 agosto 1993 è respinta.
La tassa di giustizia e le relative spese in fr. 120.-, già
anticipate dalla parte istante, rimangono a suo carico.
L’onorario e le spese del perito (fr. 450.-) sono a carico
della parte istante .
II.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già
anticipati dal ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale verserà a
__________ fr. 200.-- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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