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Numero d'incarto:
16.1995.79
Data decisione, Autorità:
21.08.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00079
Lugano
21 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 18 ottobre 1994 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 7 ottobre 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 20 giugno 1991
nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il disconoscimento del credito di fr. 2’000.- oltre
accessori che il pretore ha accolto limitatamente a fr. 140.-,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
-
Con sentenza 13 giugno 1991
il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, in accoglimento dell’istanza 24
ottobre 1990 inoltrata da __________ ha rigettato in via provvisoria
l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UE di Lugano
notificatogli per il recupero di fr. 2’000.- oltre accessori, importo che il
convenuto aveva espressamente riconosciuto di dovere all’istante mediante
sottoscrizione in data 18 maggio 1988 di un contratto di prestito.
-
Con istanza 20 giugno 1991
__________ ha postulato il disconoscimento del menzionato debito opponendo in
compensazione propri crediti di importo superiore a quello posto in esecuzione.
Trattasi in particolare dell’importo di fr. 938.- di cui alla fattura doc. B
emessa per lavori da imbianchino da lui eseguiti su incarico del convenuto, e
di fr. 2’380.- per altro titolo (doc. E).
Il convenuto si è opposto
alla pretesa avversaria contestando la fondatezza degli importi opposti in
compensazione: in particolare rimprovera all’istante di non aver mai terminato
o di non aver eseguito i lavori di cui al doc. B.
-
Con il querelato giudizio
il primo ha giudice ha accolto l’istanza limitatamente a fr.140.-, importo
corrispondente ai lavori effettivamente eseguiti dall’istante e non contestati
dal convenuto. In merito ai lavori di cui alla fattura doc. E, il pretore ha
respinto la richiesta di compensazione trattandosi di una spesa che l’istante
ha assunto nei confronti dei nuovi conduttori dell’appartamento di proprietà
del convenuto e non nei confronti di quest’ultimo.
-
Con il presente tempestivo
gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato
le risultanze istruttorie con particolare riferimento all’accertamento circa i
lavori da lui eseguiti ed elencati nella fattura doc. B, lavori che non si
limitano a quelli erroneamente riconosciuti dal primo giudice ma che
corrispondono a una cifra pari a fr. 506.-, importo per il quale chiede
l’accoglimento della sua istanza 20 giugno 1991.
Con osservazioni 18
novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Secondo dottrina e
giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario
alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la
valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce
di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983
9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b,
119 Ia 32 consid. 3).
- Esaminando
la decisione impugnata alla luce dei criteri sopra esposti e delle censure
sollevate dal ricorrente, non è possibile ravvisare nelle conclusioni e nelle
argomentazioni del Pretore elementi atti a concretizzare gli estremi del
rimedio della cassazione, se non in misura minima.
Infatti, l’accertamento
pretorile secondo il quale l’istante avrebbe diritto unicamente al pagamento di
fr. 140.- pari a quanto fatturato per la verniciatura del cancello principale nonchè
quella dei due cancelletti secondari, trova il giusto riscontro nelle tavole
processuali, in particolare nella deposizione del teste __________ (verbale 24
novembre 1992). Questi, incaricato dal convenuto di portare a termine i lavori
di verniciatura intrapresi dall’istante, conferma che gli unici lavori
ultimati da quest’ultimo erano quelli di cui si è detto.
E’ invece arbitrario da
parte del primo giudice di aver tenuto conto solo in parte della stessa
deposizione __________egli infatti ha deposto che l’istante aveva anche
verniciato 5-6 m di ringhiera e aveva finito i cancelli, ciò che notoriamente
ne comprende la sabbiatura, così come riconosciuto senz’altro per i cancelli retrocasa.
Per il resto, a fronte
della chiara contestazione contenuta nel doc. 2 di parte convenuta secondo la
quale l’istante non avrebbe ultimato i lavori appaltatigli entro il termine
pattuito così da rendere necessario l’intervento di terze persone, spettava
all’istante sostanziare le proprie pretese provando di aver eseguito tutti i
lavori fatturati, ciò che evidentemente presuppone la loro ultimazione.
Orbene, in difetto di
simile prova, il primo giudice era libero di basare il propio giudizio
sull’unico prova certa, ossia sulla deposizione del teste __________.
Nemmeno il rimprovero
mosso alla decisione impugnata in questa sede, ossia di non aver computato ogni
altra posta del doc. B, non può trovare accoglimento: anche per queste infatti,
in virtù dell’art. 8 CC e di fronte alla generica contestazione del convenuto,
l’istante avrebbe dovuto provvedere a portare la prova: ciò che egli ha omesso
di fare davanti al primo giudice.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione
18 ottobre 1994 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
7 ottobre 1994 del Pretore di Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dalla
presente pronuncia:
- L’istanza è
parzialmente accolta.
Di conseguenza è
accertata l’inesistenza del debito
limitatamente a fr.
336.-.
- La tassa di
giustizia di fr. 200.- e le spese, da anticipare dalla
parte istante, rimangono
a suo carico per i 5/6 mentre la
differenza di 1/6 va
posta a carico del convenuto il quale
rifonderà alla
controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 150.-
già anticipate dal
ricorrente sono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno,
compensate le ripetibili.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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