Cassation for arbitrary assessment of evidence in debt set-off

16.1995.79Altro tribunale21 ago 1995Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Civil Cassation Chamber partly upheld a cassation appeal against a Lugano Pretore judgment in a debt-related set-off dispute. The appellant challenged the finding that only CHF 140 of painting work had been proven. The court held that the assessment of evidence was only partly arbitrary: the witness testimony supported additional works, but not the full invoiced amount. The lower judgment was annulled and replaced with a declaration that the debt was nonexistent only up to CHF 336. Costs were split, and party compensation of CHF 250 was awarded.

Massima Omnilex

Art. 327 lett. g CPC; cassation for manifestly erroneous evaluation of evidence. A judgment of the Pretore may be annulled only where the assessment is manifestly unsustainable, contrary to logic, or clearly at odds with the record; a merely doubtful or debatable assessment is not arbitrary. Under Art. 8 CC, the party asserting set-off bears the burden of proving the existence and extent of the counterclaim, including completion of the invoiced work. Where the evidence supports only part of the asserted amount, cassation may lead to partial annulment and substitution limited to the proven portion (consid. 5-6).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1995.79

Data decisione, Autorità: 21.08.1995, CCC

Incarto n. 16.95.00079

Lugano 21 agosto 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 ottobre 1994 presentato da


patr. dall’avv. __________

contro

la sentenza 7 ottobre 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 20 giugno 1991 nei confronti di


patr. dall’avv. __________

con la quale si chiedeva il disconoscimento del credito di fr. 2’000.- oltre accessori che il pretore ha accolto limitatamente a fr. 140.-,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Con sentenza 13 giugno 1991 il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, in accoglimento dell’istanza 24 ottobre 1990 inoltrata da __________ ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UE di Lugano notificatogli per il recupero di fr. 2’000.- oltre accessori, importo che il convenuto aveva espressamente riconosciuto di dovere all’istante mediante sottoscrizione in data 18 maggio 1988 di un contratto di prestito.

  2. Con istanza 20 giugno 1991 __________ ha postulato il disconoscimento del menzionato debito opponendo in compensazione propri crediti di importo superiore a quello posto in esecuzione. Trattasi in particolare dell’importo di fr. 938.- di cui alla fattura doc. B emessa per lavori da imbianchino da lui eseguiti su incarico del convenuto, e di fr. 2’380.- per altro titolo (doc. E).

Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la fondatezza degli importi opposti in compensazione: in particolare rimprovera all’istante di non aver mai terminato o di non aver eseguito i lavori di cui al doc. B.

  1. Con il querelato giudizio il primo ha giudice ha accolto l’istanza limitatamente a fr.140.-, importo corrispondente ai lavori effettivamente eseguiti dall’istante e non contestati dal convenuto. In merito ai lavori di cui alla fattura doc. E, il pretore ha respinto la richiesta di compensazione trattandosi di una spesa che l’istante ha assunto nei confronti dei nuovi conduttori dell’appartamento di proprietà del convenuto e non nei confronti di quest’ultimo.

  2. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie con particolare riferimento all’accertamento circa i lavori da lui eseguiti ed elencati nella fattura doc. B, lavori che non si limitano a quelli erroneamente riconosciuti dal primo giudice ma che corrispondono a una cifra pari a fr. 506.-, importo per il quale chiede l’accoglimento della sua istanza 20 giugno 1991.

Con osservazioni 18 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.

Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).

  1. Esaminando la decisione impugnata alla luce dei criteri sopra esposti e delle censure sollevate dal ricorrente, non è possibile ravvisare nelle conclusioni e nelle argomentazioni del Pretore elementi atti a concretizzare gli estremi del rimedio della cassazione, se non in misura minima.

Infatti, l’accertamento pretorile secondo il quale l’istante avrebbe diritto unicamente al pagamento di fr. 140.- pari a quanto fatturato per la verniciatura del cancello principale nonchè quella dei due cancelletti secondari, trova il giusto riscontro nelle tavole processuali, in particolare nella deposizione del teste __________ (verbale 24 novembre 1992). Questi, incaricato dal convenuto di portare a termine i lavori di verniciatura intrapresi dall’istante, conferma che gli unici lavori ultimati da quest’ultimo erano quelli di cui si è detto.

E’ invece arbitrario da parte del primo giudice di aver tenuto conto solo in parte della stessa deposizione __________egli infatti ha deposto che l’istante aveva anche verniciato 5-6 m di ringhiera e aveva finito i cancelli, ciò che notoriamente ne comprende la sabbiatura, così come riconosciuto senz’altro per i cancelli retrocasa.

Per il resto, a fronte della chiara contestazione contenuta nel doc. 2 di parte convenuta secondo la quale l’istante non avrebbe ultimato i lavori appaltatigli entro il termine pattuito così da rendere necessario l’intervento di terze persone, spettava all’istante sostanziare le proprie pretese provando di aver eseguito tutti i lavori fatturati, ciò che evidentemente presuppone la loro ultimazione.

Orbene, in difetto di simile prova, il primo giudice era libero di basare il propio giudizio sull’unico prova certa, ossia sulla deposizione del teste __________.

Nemmeno il rimprovero mosso alla decisione impugnata in questa sede, ossia di non aver computato ogni altra posta del doc. B, non può trovare accoglimento: anche per queste infatti, in virtù dell’art. 8 CC e di fronte alla generica contestazione del convenuto, l’istante avrebbe dovuto provvedere a portare la prova: ciò che egli ha omesso di fare davanti al primo giudice.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 18 ottobre 1994 __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 7 ottobre 1994 del Pretore di Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dalla presente pronuncia:

  1. L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza è accertata l’inesistenza del debito

limitatamente a fr. 336.-.

  1. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese, da anticipare dalla

parte istante, rimangono a suo carico per i 5/6 mentre la

differenza di 1/6 va posta a carico del convenuto il quale

rifonderà alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili.

II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.-

b) spese fr. 50.-

T o t a l e fr. 150.-

già anticipate dal ricorrente sono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the lower court arbitrarily assessed the evidence on the value of the painting works eligible for set-off.

Decisione estratta

The lower court erred only in part: the proven works justified a larger set-off than CHF 140, namely CHF 336.

Motivazione estratta

The witness testimony supported completion of additional work beyond the amount retained by the Pretore, but the appellant failed to prove the entirety of the invoiced items. The court could rely on the only certain evidence and the burden of proof remained on the claimant under Art. 8 CC.

Questione giuridica chiave

Whether the debt should be declared nonexistent only to the extent of the proven set-off.

Decisione estratta

The debt was declared nonexistent only in the amount of CHF 336.

Motivazione estratta

Because only part of the counterclaim was sufficiently proven, the set-off succeeded only to that extent.

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