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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.77
Data decisione, Autorità:
28.04.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00077
Lugano
28 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi
e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il “ricorso” 13 aprile 1995 presentato da
contro
la
sentenza 7 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5 nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza
9 febbraio 1995 da
rappr.
con
la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 9 febbraio 1995 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta dalla __________ sua ex datrice di lavoro, al PE
sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 1’983.45, importo
corrispondente al saldo delle pretese salariali di sua spettanza per i mesi di
novembre e dicembre 1994; quale titolo di rigetto dell’opposizione il
procedente ha prodotto lo scritto 15 dicembre 1994 della convenuta con il quale
questa riconosce di dovergli il menzionato importo;
che
all’udienza indetta per il contraddittorio l’escussa ha mantenuto la propria
opposizione richiamando il contenuto del suo scritto 15 dicembre 1994 nel quale
ella opponeva in compensazione alla pretesa avversaria un proprio credito di
importo superiore e corrispondente alle spese sostenute per la formazione
professionale del dipendente;
che
con il querelato giudizio il pretore, accertata l’esistenza agli atti di un valido
riconoscimento di debito e ritenuto che le eccezioni sollevate dall’escussa non
erano tali da infirmarlo, ha accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione,
che
con scritto 13 aprile 1994 la __________ è insorta contro il predetto giudizio
chiedendone l’annullamento per il fatto che il primo giudice non avrebbe
considerato le argomentazioni da lei esposte in prima sede a sostegno della
propria tesi difensiva;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato
tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione
invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che
nella concreta fattispecie lo scritto 13 aprile 1995 della __________, con il
quale si limita a riproporre le argomentazioni già esposte in prima sede senza
specificare in che cosa consisterebbe l’addebito mosso al primo giudice, fatta
salva un’imprecisa e incomprensibile indicazione secondo la quale egli avrebbe
“omesso di valutare la questione dall’origine”, non adempie ai requisiti sopra
menzionati;
che
in ogni caso anche nel merito il “ricorso” si rileva infondato ritenuto che
l’escussa, confrontata ad un chiaro riconoscimento di debito contenuto nella
sua lettera 15 dicembre 1994 nella quale ammette di dovere all’istante fr.
1’983.45 a saldo delle sue pretese salariali, non ha minimamente reso
verosimile l’eccezione di compensazione sollevata in sede di contraddittorio
così come impone l’art. 82 cpv. 2 LEF; in particolare l’escussa non ha in alcun
modo sostanziato l’esistenza di un accordo iniziale tra le parti secondo il
quale le spese di formazione professionale sarebbero state assunte dal
dipendente in caso di rescissione anticipata del contratto di lavoro;
che
per quanto attiene alla documentazione allo stesso allegata, occorre rilevare
che l’art. 321 cpv. 1 lett. b) CPC vieta alle parti la facoltà di addurre in
seconda sede nuovi fatti, prove od eccezioni, ragione per la quale la
documentazione prodotta deve essere estromessa dall’incarto e la richiesta
assunzione dei testi non può essere accolta;
che
nemmeno sarebbe ammissibile la richiesta di assunzione di testimoni in questa
sede, sia perchè l’art. 322 CPC è assolutamente estraneo alla natura di un giudizio
di cassazione, sia perchè la procedura sommaria in materia di rigetto
dell’opposizione esclude la prova testimoniale già per la prima sede (art. 387
cpv. 3 CPC);
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo
alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o
manifestamente infondato;
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
dichiara
-
L’atto
ricorsuale 13 aprile 1995 __________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- , sono poste a carico
della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
per la
Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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