Cassation appeal declared null for lack of required grounds

16.1995.77Altro tribunale28 apr 1995Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal considered a cassation appeal against a Lugano district magistrate's order granting provisional release of an objection in debt enforcement. The appellant argued that the lower court had ignored her defense based on compensation for vocational training expenses. The Chamber held that the appeal was null because it did not comply with the formal requirements of Art. 329(2) CPC: it failed to specify any cassation ground and merely repeated prior arguments. In any event, the Chamber added that the compensation objection was not made plausible and that new evidence could not be introduced on cassation. Costs of CHF 70 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 329 cpv. 2 CPC; cassation appeal requirements and nullity for lack of substantiated grounds. A cassation filing must set out the requests and the factual and legal reasons with the specific cassation ground relied upon; a mere repetition of first-instance arguments without identifying the alleged error is null. In proceedings of cassation, new facts, evidence, and objections are inadmissible under Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Where provisional release of objection is sought, a compensation defense must be rendered plausible under Art. 82 cpv. 2 LEF; an unsubstantiated allegation does not suffice. In summary objection-release proceedings, testimonial evidence is excluded already at first instance (Art. 387 cpv. 3 CPC).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1995.77

Data decisione, Autorità: 28.04.1995, CCC

Incarto n. 16.95.00077

Lugano 28 aprile 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il “ricorso” 13 aprile 1995 presentato da


contro

la sentenza 7 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 9 febbraio 1995 da


rappr.


con la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 9 febbraio 1995 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla __________ sua ex datrice di lavoro, al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 1’983.45, importo corrispondente al saldo delle pretese salariali di sua spettanza per i mesi di novembre e dicembre 1994; quale titolo di rigetto dell’opposizione il procedente ha prodotto lo scritto 15 dicembre 1994 della convenuta con il quale questa riconosce di dovergli il menzionato importo;

che all’udienza indetta per il contraddittorio l’escussa ha mantenuto la propria opposizione richiamando il contenuto del suo scritto 15 dicembre 1994 nel quale ella opponeva in compensazione alla pretesa avversaria un proprio credito di importo superiore e corrispondente alle spese sostenute per la formazione professionale del dipendente;

che con il querelato giudizio il pretore, accertata l’esistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito e ritenuto che le eccezioni sollevate dall’escussa non erano tali da infirmarlo, ha accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione,

che con scritto 13 aprile 1994 la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento per il fatto che il primo giudice non avrebbe considerato le argomentazioni da lei esposte in prima sede a sostegno della propria tesi difensiva;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;

che nella concreta fattispecie lo scritto 13 aprile 1995 della __________, con il quale si limita a riproporre le argomentazioni già esposte in prima sede senza specificare in che cosa consisterebbe l’addebito mosso al primo giudice, fatta salva un’imprecisa e incomprensibile indicazione secondo la quale egli avrebbe “omesso di valutare la questione dall’origine”, non adempie ai requisiti sopra menzionati;

che in ogni caso anche nel merito il “ricorso” si rileva infondato ritenuto che l’escussa, confrontata ad un chiaro riconoscimento di debito contenuto nella sua lettera 15 dicembre 1994 nella quale ammette di dovere all’istante fr. 1’983.45 a saldo delle sue pretese salariali, non ha minimamente reso verosimile l’eccezione di compensazione sollevata in sede di contraddittorio così come impone l’art. 82 cpv. 2 LEF; in particolare l’escussa non ha in alcun modo sostanziato l’esistenza di un accordo iniziale tra le parti secondo il quale le spese di formazione professionale sarebbero state assunte dal dipendente in caso di rescissione anticipata del contratto di lavoro;

che per quanto attiene alla documentazione allo stesso allegata, occorre rilevare che l’art. 321 cpv. 1 lett. b) CPC vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove od eccezioni, ragione per la quale la documentazione prodotta deve essere estromessa dall’incarto e la richiesta assunzione dei testi non può essere accolta;

che nemmeno sarebbe ammissibile la richiesta di assunzione di testimoni in questa sede, sia perchè l’art. 322 CPC è assolutamente estraneo alla natura di un giudizio di cassazione, sia perchè la procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione esclude la prova testimoniale già per la prima sede (art. 387 cpv. 3 CPC);

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG

dichiara

  1. L’atto ricorsuale 13 aprile 1995 __________ è nullo.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- , sono poste a carico della ricorrente.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementprovisional release of objectioncassation appealformal requirementscompensationnew evidencesummary proceedingscourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cassation appeal met the formal requirements of Art. 329(2) CPC.

Decisione estratta

It did not: the filing merely repeated first-instance arguments without identifying a specific cassation ground.

Motivazione estratta

A cassation appeal must contain the requests and the factual and legal grounds, including the invoked ground of cassation. The filing failed to specify any concrete error by the first judge.

Questione giuridica chiave

Whether the provisional release of the objection should be annulled on the merits.

Decisione estratta

No, because the debtor did not render the compensation objection plausible against a clear debt acknowledgment.

Motivazione estratta

The debtor had acknowledged owing CHF 1,983.45 in a letter. The alleged compensation claim was not substantiated, and new facts/evidence in second instance were barred.

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