AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.76
Data decisione, Autorità:
31.01.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00076
Lugano
31 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 5 aprile 1995 presentato da
contro
la
sentenza 4 aprile 1995 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa a
procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 10 giugno 1992 da
con
la quale si chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 392.65 oltre
accessori, nonchè il rigetto delle opposizioni interposte ai PE no. __________
e __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che la presente vertenza
tra origine da una pretesa di natura creditoria derivante dal contratto di
locazione sottoscritto il 27 aprile 1989 da __________ e __________, quali
conduttori, e l’avv. __________, proprietario dell’ente locato;
che oggetto del contendere
è l’incasso da parte dell’avv. __________ del saldo delle spese accessorie per
il periodo 1990/91, per un totale di fr. 392.65, pretesa che i convenuti
considerano eccessivo e alla quale comunque si oppongono sintanto che non
potranno prendere visione degli originali delle pezze giustificative;
che questa Camera ha già
avuto modo di chinarsi sulla vertenza in due occasioni (sentenze 29 dicembre
1992 e 21 ottobre 1993) rinviando in entrambi i casi gli atti al primo giudice
per vizi di natura procedurale nell’emanazione del giudizio;
che conformandosi a quanto
decretato da questa Camera con sentenza 21 ottobre 1993, il primo giudice ha
ripreso il procedi-mento dalla domanda di edizione documenti formulata dai
convenuti, convocando le parti ad un’udienza durante la quale i convenuti
avrebbero dovuto prendere visione degli originali delle pezze giustificative
sulle quali l’istante fondava la propria pretesa;
che a quest’udienza,
tenutasi il 20 aprile 1994, l’istante ha prodotto tutti i giustificativi in
originale salvo per quanto attiene alla fattura 22 giugno 1990 della ditta
__________ (doc. E3) e alle fatture emesse dal Comune di __________ il 22
ottobre 1990 (tassa d’uso delle canalizzazioni 1990 doc. E20) e il 9 aprile
1991 (tasse relative all’utilizzo dell’acqua potabile doc. E12), fatture che
l’istante ha prodotto in fotocopia non essendo più in possesso degli originali;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, basandosi sulla documentazione prodotta dall’istante
(che per quanto attiene a quella prodotta in fotocopia ha ritenuto fedefacente),
ha concluso all’accoglimento dell’istanza ritenendo sufficientemente comprovata
la pretesa dell’istante alla quale i convenuti si sono limitati a contrapporre
contestazioni pretestuose e infondate;
che con il presente
tempestivo gravame __________ e __________ sono insorti contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento: i ricorrenti rimproverano al giudice la
violazione del loro diritto di essere sentiti per aver rifiutato l’assunzione
delle prove documentali da loro proposte in occasione del dibattimento finale,
lamentano inoltre il mancato ossequio dell’ art. 202 CPC per non aver potuto
prendere visione di tutti gli originali delle fatture sulle quali l’istante
fonda la propria pretesa;
che la violazione del
diritto di essere sentito è sanzionata dall’art. 327 lett. e CPC secondo il
quale una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se a
una parte sono stati arbitrariamente rifiutati i necessari mezzi di prova;
che questo diritto delle
parti non è assoluto, ma sussiste unicamente nei limiti delle disposizioni del
CPC che disciplinano i vari procedimenti (Anastasi, Il sistema dei mezzi
di impugnazione del CPC, 1981, pag. 183): trattandosi come in concreto di una
causa soggetta alla procedura davanti ai giudici di pace e ai pretori come
istanza unica, il diritto di essere sentito è quindi garantito dall’ossequio
degli art. 291 segg. CPC;
che la censura ricorsuale
secondo la quale il primo giudice sarebbe incorso in una violazione di questo
principio fonda-mentale non avendo assunto agli atti le prove proposte in
occasione del dibattimento finale è infondata;
che infatti, poichè il
dibattimento finale avviene a istruttoria ultimata, ossia dopo che sono state
assunte le prove proposte dalle parti all’udienza di discussione dell’istanza (art.
297 cpv. 1 CPC), in quest’ambito le parti possono solo riproporre le
argomentazioni di fatto e di diritto già esposte nella fase istruttoria
restringendo se del caso le loro domande (art. 281 CPC), senza che sia loro
permesso apportare nuovi elementi di fatto e di diritto, quindi tantomeno delle
nuove prove (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, ad art. 78, n. 6 e 13);
che per quanto attiene
all’ulteriore censura addotta dai ricorrenti a sostegno del loro gravame e
della loro opposizione al pagamento della pretesa avversaria, ossia il fatto di
non aver potuto prendere visione di tutti gli originali delle fatture prodotte
dall’istante a sostegno del proprio credito, ciò che a loro dire costituirebbe
una violazione dell’art. 202 CPC, la stessa è destituita di fondamento;
che il disposto di cui all’art.
202 CPC prevede effettivamente la possibilità di esigere dalla parte la
produzione dell’originale dei documenti prodotti in fotocopia, esigenza questa
che si giustifica in ogni caso solo là dove sussistono dubbi sulla conformità
della fotocopia con l’originale (Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen
Zivilprozessordung, 1982, § 185, N. 1, pag. 307);
che nella concreta
fattispecie il fatto stesso che i convenuti non esprimano simili dubbi né
indichino in questa sede (e neppure risulta lo abbiano fatto in precedenza) il
motivo per il quale pretendono la produzione degli originali delle tre fatture
prodotte in fotocopia, evidenzia il carattere pretestuoso della loro censura;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 148 CPC nonché la vigente LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione 5
aprile 1995 __________ è respinto.
-
Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
60.-
b) spese fr. 40.-
t o t a l e fr. 100.-
sono poste a carico dei
ricorrenti in solido.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Carona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster