Cassation inadmissible for new objections against debt-enforcement title

16.1995.75Altro tribunale11 lug 1995Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed a debtor's cassation appeal against a judgment granting definitive release of opposition in debt enforcement. The debtor argued for the first time that the underlying divorce proceedings had lapsed and that the 1988 protective order had lost force. The court held that such new objections were inadmissible in cassation because they had not been raised below. It further held that the striking-out of the divorce case was purely procedural and did not extinguish alimony claims accrued before the strike-out, so the protective order remained an enforceable title for the relevant arrears. Costs were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 387 cpv. 2 CPC; cassazione civile e novità delle censure; il rimedio di cassazione è limitato al riesame dell’applicazione del diritto sulla base delle allegazioni e prove già prodotte in prima sede, sicché eccezioni e contestazioni nuove sono inammissibili, anche contro il convenuto contumace (consid. relativo alla tardività). Art. 351 CPC; effetto della perenzione/stralcio della causa di merito: il decreto di stralcio ha natura processuale e chiude la lite senza giudizio, ma non estingue i crediti già sorti anteriormente; pertanto un titolo provvisionale mantiene efficacia esecutiva per gli arretrati maturati prima dello stralcio. In presenza di titolo valido ai sensi degli art. 80 e 81 LEF, il rigetto definitivo dell’opposizione va confermato.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1995.75

Data decisione, Autorità: 11.07.1995, CCC

Incarto n. 16.95.00075

Lugano 11 luglio 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 aprile 1995 presentato da


patr. dallo studio legale __________

contro

la sentenza 27 marzo 1995 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 27 gennaio 1995 da


patr. dall’avv. __________

con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’ escusso al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 27 gennaio 1995 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal marito __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 4’574.15 oltre accessori, importo corrispondente agli arretrati per mancato adeguamento del contributo alimentare per il 1993 sino al maggio 1994, oltre al contributo alimentare per i mesi di settembre e ottobre 1994;

che quale titolo di credito l’istante ha prodotto il decreto cautelare 20 aprile 1988 emanato dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-sud nell’ambito della procedura di divorzio promossa con petizione 31 gennaio 1977 dal marito e stralciata dai ruoli con decreto 2 novembre 1994;

che all’udienza indetta per il contraddittorio l’escusso non ha fatto atto di comparsa;

che con il querelato giudizio il primo giudice, riferendosi correttamente agli art. 80 e 81 LEF e accertata l’esistenza agli atti di un valido titolo esecutivo legittimante il rigetto definitivo dell’opposizione (per un manifesto e incontestato errore di trascrizione nel giudizio querelato si parla di riconoscimento di debito), ha accolto l’istanza;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 24 aprile 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente considerato quale valido titolo esecutivo il decreto cautelare 20 aprile 1988 nonostante fosse intervenuta in data 25 marzo 1994 la perenzione della procedura di divorzio per decorrenza del termine biennale di cui all’art. 351 CPC, perenzione che imponeva d’ufficio lo stralcio della causa e conseguentemente il decadimento dell’obbligo di pagamento del contributo alimentare di cui al decreto cautelare 20 aprile 1988;

che con osservazioni 15 maggio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame;

che giusta l’art. 387 cpv. 2 CPC all’udienza di contraddittorio le parti devono esporre le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni;

che quindi le eccezioni sulla validità del titolo, in particolare la contestazione circa l’esecutività del medesimo, proposte per la prima volta con il presente atto ricorsuale non possono essere ritenute in quanto tardive;

che non va infatti disatteso che il rimedio della cassazione consente unicamente il riesame dell’applicazione del diritto da parte del primo giudice in base alle allegazioni di fatto prodotte in prima istanza, allegazioni nuove sono pertanto inammissibili in sede di cassazione (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 331, n. 2) ;

che tale rigore processuale non trova eccezione nei riguardi del convenuto contumace al quale, pur competendo la facoltà di ricorrere, non è permesso di avvalersi di eccezioni e contestazioni che non sono state poste al vaglio del contraddittorio giudiziale in prima sede;

che in ogni caso l’importo posto in esecuzione si riferisce a crediti sorti prima dello stralcio della causa e che quindi, ritenuti gli effetti del decreto di stralcio (art. 351 CPC) di natura prettamente processuale ossia destinati unicamente a porre fine alla lite senza giudizio ma non a cancellare eventuali crediti sorti in precedenza, sino al novembre 1994 la decisione provvisionale 20 aprile 1988 ha prodotto tutti i suoi effetti;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 10 aprile 1995 __________ è respinto.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether objections to the executory force of the title could be raised for the first time on cassation

Decisione estratta

No. New factual or legal objections not raised before the first judge are inadmissible in cassation.

Motivazione estratta

Under Art. 387(2) CPC, parties must present their arguments and supporting documents at the contradiction hearing; cassation reviews only the first judge's application of law on the basis of the facts alleged below.

Questione giuridica chiave

Whether the 1988 protective order remained a valid enforcement title despite the later striking-out of the divorce case

Decisione estratta

Yes. The striking-out order was procedural only and did not erase accrued maintenance claims; the protective order remained effective for debts that arose before the case was stricken.

Motivazione estratta

The dismissal of the divorce proceedings under Art. 351 CPC ends the litigation without judgment but does not cancel earlier claims. In any event, the enforced amounts related to periods before the striking-out, so the protective order continued to produce effects until November 1994.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the first-instance order granting definitive release from opposition should succeed

Decisione estratta

No. The first instance correctly applied Arts. 80 and 81 LP and found a valid enforcement title.

Motivazione estratta

Since the objections were late and the title was still effective for the relevant period, there was no basis to annul the challenged decision.

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