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Numero d'incarto:
16.1995.75
Data decisione, Autorità:
11.07.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00075
Lugano
11 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 10 aprile 1995 presentato da
patr.
dallo studio legale __________
contro
la
sentenza 27 marzo 1995 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di
esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 27 gennaio 1995
da
patr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’
escusso al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 27 gennaio
1995 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal marito __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il
recupero di fr. 4’574.15 oltre accessori, importo corrispondente agli arretrati
per mancato adeguamento del contributo alimentare per il 1993 sino al maggio
1994, oltre al contributo alimentare per i mesi di settembre e ottobre 1994;
che quale titolo di
credito l’istante ha prodotto il decreto cautelare 20 aprile 1988 emanato dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio-sud nell’ambito della procedura di
divorzio promossa con petizione 31 gennaio 1977 dal marito e stralciata dai
ruoli con decreto 2 novembre 1994;
che all’udienza indetta
per il contraddittorio l’escusso non ha fatto atto di comparsa;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, riferendosi correttamente agli art. 80 e 81 LEF e
accertata l’esistenza agli atti di un valido titolo esecutivo legittimante il
rigetto definitivo dell’opposizione (per un manifesto e incontestato errore di
trascrizione nel giudizio querelato si parla di riconoscimento di debito), ha
accolto l’istanza;
che con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 24
aprile 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il
predetto giudizio chiedendone l’annullamento; il ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver erroneamente considerato quale valido titolo esecutivo il
decreto cautelare 20 aprile 1988 nonostante fosse intervenuta in data 25 marzo
1994 la perenzione della procedura di divorzio per decorrenza del termine
biennale di cui all’art. 351 CPC, perenzione che imponeva d’ufficio lo stralcio
della causa e conseguentemente il decadimento dell’obbligo di pagamento del
contributo alimentare di cui al decreto cautelare 20 aprile 1988;
che con osservazioni 15
maggio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 387 cpv.
2 CPC all’udienza di contraddittorio le parti devono esporre le loro domande,
le eccezioni d’ordine e di merito e produrre, sotto pena di perenzione, i
documenti che suffragano le rispettive ragioni;
che quindi le eccezioni
sulla validità del titolo, in particolare la contestazione circa l’esecutività
del medesimo, proposte per la prima volta con il presente atto ricorsuale non
possono essere ritenute in quanto tardive;
che non va infatti
disatteso che il rimedio della cassazione consente unicamente il riesame
dell’applicazione del diritto da parte del primo giudice in base alle
allegazioni di fatto prodotte in prima istanza, allegazioni nuove sono pertanto
inammissibili in sede di cassazione (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 331,
n. 2) ;
che tale rigore
processuale non trova eccezione nei riguardi del convenuto contumace al quale,
pur competendo la facoltà di ricorrere, non è permesso di avvalersi di
eccezioni e contestazioni che non sono state poste al vaglio del
contraddittorio giudiziale in prima sede;
che in ogni caso l’importo
posto in esecuzione si riferisce a crediti sorti prima dello stralcio della
causa e che quindi, ritenuti gli effetti del decreto di stralcio (art. 351 CPC)
di natura prettamente processuale ossia destinati unicamente a porre fine alla
lite senza giudizio ma non a cancellare eventuali crediti sorti in precedenza,
sino al novembre 1994 la decisione provvisionale 20 aprile 1988 ha prodotto
tutti i suoi effetti;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la
vigente TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
10 aprile 1995 __________ è respinto.
-
Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a
suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di
ripetibili di questa sede.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-sud
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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