Late cassation appeal in tenancy dispute

16.1995.5Altro tribunale7 mar 1995Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In a tenancy cassation appeal, the Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the appeal was filed too late. The challenged first-instance judgment had been sent by registered mail and, because it was not collected within the postal storage period, service was deemed completed on the seventh day of storage. The appellant's request that the deadline run only from actual collection was rejected. The court therefore declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and party compensation.

Massima Omnilex

Art. 411 cpv. 2 CPC; notificazione di sentenza per invio raccomandato e decorrenza del termine di ricorso: in assenza di disposizioni cantonali contrarie, la notificazione si perfeziona al ritiro effettivo o, se questo non avviene, allo spirare del settimo e ultimo giorno di giacenza presso l’ufficio postale. Un ordine di trattenuta della corrispondenza non differisce la decorrenza del termine. Il ricorso proposto oltre tale termine è irricevibile (consid. 1).

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1995.5

Data decisione, Autorità: 07.03.1995, CCC

Incarto n. 16.95.00005

Lugano 7 marzo 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale di appello

composta dei giudici:

Spartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e Enrico Giani

segretaria:

Claudia Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 agosto 1994 presentato da


(rappr. dall’avv. __________)

contro

la sentenza 2 agosto 1994 del Segretario assessore straordinario della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 nella procedura per le controversie in materia di locazione promossa con istanza 3 maggio 1994 nei confronti di


(rappr. dall’avv. __________)

con la quale si chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 2’502.70 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione da questi interposta PE no, __________dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

  • che con istanza 3 maggio 1994 __________, unica erede del defunto __________ con il quale i coniugi __________ e __________ hanno sottoscritto in data 12 settembre 1983 un contratto di locazione (doc. 1) conclusosi il 31 luglio 1992, ha convenuto in giudizio quest’ultimi al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’502.70 a valere quale risarcimento dei danni cagionati all’ente locato e quale rifusione della tassa uso fognatura dovuta dai conduttori ed anticipata dalla locataria (doc. 22), pretesa alla quale i convenuti si sono opposti sostenendo di aver restituito l’ente locato nello stesso stato in cui l’hanno ricevuto;

  • che con sentenza 2 agosto 1994 il Segretario assessore straordinario della Pretura di Lugano, sezione 4, ha respinto l’istanza facendo propria la tesi dei conduttori secondo i quali i difetti riscontrati al momento della riconsegna dell’ente locato erano già presenti all’inizio della locazione;

  • che con atto ricorsuale del 26 agosto 1994 __________ chiede l’annullamento della sentenza del primo giudice in quanto viziata dal punto di vista formale e arbitraria nel merito;

  • che con osservazioni 3 ottobre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame eccependone in via preliminare la tardività e subordinatamente l’infondatezza;

  • che giusta l’art. 411 cpv. 2 CPC il termine per contestare una sentenza emessa nell’ambito di un’azione per controversie derivanti dal contratto di locazione è di 10 giorni;

  • che per costante giurispudenza del Tribunale federale, nel particolare caso dell’invio di un plico raccomandato il cui avviso di ritiro è stato depositato nella casella delle lettere presso il domicilio del destinatario, la notificazione si reputa avvenuta nel momento del ritiro effettivo all’ufficio postale o, se questo non avviene, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l’ufficio postale in conformità dell’art. 169 cpv. 1 lett. d) dell’Ordinanza (1) della Legge sul servizio delle poste (RS 783.01); questo principio vale a condizione che le leggi cantonali di procedura non contengano disposizioni contrarie - nel caso del Cantone Ticino tale ipotesi non si verifica - per le intimazioni eseguite a norma del diritto federale come quelle del diritto cantonale (SJZ 1973 349; DTF 113 Ib 89, 109 Ia 18 consid. 4, 104 Ia 466 consid. 3; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4);

  • che contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente l’ordine di trattenere la corrispondenza non permette di salvaguardare i termini di ricorso facendoli decorrere dalla data di ritiro effettivo dell’atto (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 1 e 2);

  • che nella concreta fattispecie la sentenza impugnata è regolarmente giunta all’Ufficio postale di _________ il 4 agosto 1994 dove è rimasta in giacenza sino al 16 agosto 1994, data dell’effettivo ritiro;

  • che quindi al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione

(data del timbro postale 25 agosto 1994) il termine ricorsuale di 10 giorni, considerando il termine di giacenza di 7 giorni, era già scaduto, donde la tardività del presente gravame;

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.

  2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 80.-

b) spese fr. 20.-

T o t a l e fr. 100.-

già anticipati dalla ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

  1. Intimazione a:

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 4

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

tenancycassation appealdeadlineregistered mailservice of processinadmissibilitycourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cassation appeal in the tenancy case was filed within the 10-day time limit.

Decisione estratta

No. The challenged judgment was deemed served when the registered mail lapsed after 7 days of postal storage, so the filing was late.

Motivazione estratta

Under Art. 411(2) CPC the deadline is 10 days. For registered mail, service occurs upon actual collection or, failing that, on the seventh and last day of postal storage. A hold-mail request does not postpone the deadline. Since the judgment arrived at the post office on 4 August 1994 and was collected only on 16 August 1994, the appeal filed on 25 August 1994 was out of time.

Questione giuridica chiave

Allocation of costs for the inadmissible cassation appeal.

Decisione estratta

Costs were charged to the appellant, including court fees and reimbursement of party costs.

Motivazione estratta

As the appeal was inadmissible, the appellant bore the costs of the proceedings.

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