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Numero d'incarto:
16.1995.5
Data decisione, Autorità:
07.03.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00005
Lugano
7 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale di
appello
composta
dei giudici:
Spartaco
Chiesa, presidente,
Bruno Cocchi e Enrico Giani
segretaria:
Claudia Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 26 agosto 1994 presentato da
(rappr.
dall’avv. __________)
contro
la
sentenza 2 agosto 1994 del Segretario assessore straordinario della Pretura del
distretto di Lugano, Sezione 4 nella procedura per le controversie in materia
di locazione promossa con istanza 3 maggio 1994 nei confronti di
(rappr.
dall’avv. __________)
con la quale si chiedeva la condanna dei convenuti al
pagamento di fr. 2’502.70 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva
dell’opposizione da questi interposta PE no, __________dell’UE di Lugano,
domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
-
che con
istanza 3 maggio 1994 __________, unica erede del defunto __________ con il
quale i coniugi __________ e __________ hanno sottoscritto in data 12 settembre
1983 un contratto di locazione (doc. 1) conclusosi il 31 luglio 1992, ha convenuto
in giudizio quest’ultimi al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’502.70 a
valere quale risarcimento dei danni cagionati all’ente locato e quale rifusione
della tassa uso fognatura dovuta dai conduttori ed anticipata dalla locataria
(doc. 22), pretesa alla quale i convenuti si sono opposti sostenendo di aver
restituito l’ente locato nello stesso stato in cui l’hanno ricevuto;
-
che con
sentenza 2 agosto 1994 il Segretario assessore straordinario della Pretura di
Lugano, sezione 4, ha respinto l’istanza facendo propria la tesi dei conduttori
secondo i quali i difetti riscontrati al momento della riconsegna dell’ente
locato erano già presenti all’inizio della locazione;
-
che con atto
ricorsuale del 26 agosto 1994 __________ chiede l’annullamento della sentenza
del primo giudice in quanto viziata dal punto di vista formale e arbitraria nel
merito;
-
che con
osservazioni 3 ottobre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame
eccependone in via preliminare la tardività e subordinatamente l’infondatezza;
-
che giusta l’art.
411 cpv. 2 CPC il termine per contestare una sentenza emessa nell’ambito di
un’azione per controversie derivanti dal contratto di locazione è di 10 giorni;
-
che per
costante giurispudenza del Tribunale federale, nel particolare caso dell’invio
di un plico raccomandato il cui avviso di ritiro è stato depositato nella
casella delle lettere presso il domicilio del destinatario, la notificazione si
reputa avvenuta nel momento del ritiro effettivo all’ufficio postale o, se questo
non avviene, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l’ufficio postale in
conformità dell’art. 169 cpv. 1 lett. d) dell’Ordinanza (1) della Legge sul
servizio delle poste (RS 783.01); questo principio vale a condizione che le
leggi cantonali di procedura non contengano disposizioni contrarie - nel caso
del Cantone Ticino tale ipotesi non si verifica - per le intimazioni eseguite a
norma del diritto federale come quelle del diritto cantonale (SJZ 1973
349; DTF 113 Ib 89, 109 Ia 18 consid. 4, 104 Ia 466 consid. 3; Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 124, n. 4);
-
che
contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente l’ordine di trattenere la
corrispondenza non permette di salvaguardare i termini di ricorso facendoli
decorrere dalla data di ritiro effettivo dell’atto (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 124, n. 1 e 2);
-
che nella
concreta fattispecie la sentenza impugnata è regolarmente giunta all’Ufficio
postale di _________ il 4 agosto 1994 dove è rimasta in giacenza sino al 16
agosto 1994, data dell’effettivo ritiro;
-
che
quindi al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione
(data
del timbro postale 25 agosto 1994) il termine ricorsuale di 10 giorni,
considerando il termine di giacenza di 7 giorni, era già scaduto, donde la tardività
del presente gravame;
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.
148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il ricorso è
irricevibile in quanto tardivo.
-
Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 80.-
b)
spese fr. 20.-
T o t a l
e fr. 100.-
già
anticipati dalla ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sezione 4
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente: La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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