Cassation denied in wage bonus dispute

16.1995.48Altro tribunale27 lug 1995Dismissed

Sintesi

An employee sued her former employer for CHF 1,998, claiming unpaid thirteenth-month salary for 1993. The Pretore upheld the claim. In cassation, the employer argued that the application had not been properly notified and that the evidence had been arbitrarily assessed, insisting the payment was only a gratuitous bonus. The Civil Cassation Chamber held that the employer had in fact participated in the hearing and could argue the case fully, so no procedural defect existed. It also found no arbitrariness in the assessment of testimony and salary slips, and noted a receipt referring to a 13th salary. The appeal was dismissed; the appellant had to pay CHF 200 in indemnity, with no court fees.

Regest

Art. 327 lett. g CPC; cassation for manifest violation of substantive or procedural law or manifestly erroneous assessment of evidence. A decision is arbitrary only if it is manifestly untenable, contrary to logic, and in clear conflict with the record; a merely debatable or doubtful appraisal does not suffice. No denial of the right to be heard is established where the party actually participates in the hearing and can address the merits point by point. Testimonial and documentary evidence may be weighed in light of the specific status of the workers concerned; a comparison with other employees does not make the factual finding untenable if the record supports the challenged conclusion.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1995.48

Data decisione, Autorità: 27.07.1995, CCC

Incarto n. 16.95.00048

Lugano 27 luglio 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 febbraio 1995 presentato da


contro

la sentenza 14 febbraio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella nella causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro promossa con istanza 6 aprile 1995 da

__________ patr. dall’avv. __________

con la quale si cheideva il pagamento di fr. 1’998.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

  1. __________ ha lavorato quale venditrice presso il negozio __________ di __________, di cui è titolare __________, dal mese di settembre 1992 sino al 30 novembre 1993.

Con istanza 6 aprile 1994 __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’998.-, importo corrispondente alla tredicesima mensilità per il 1993.

Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la pattuizione del pagamento della tredicesima mensilità. In merito a quanto versato alla lavoratrice oltre allo stipendio a fine 1992, osserva che trattasi di una gratifica unica senza che questo abbia fatto sorgere alcun diritto per la dipendente.

  1. Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto la prova da parte della lavoratrice del suo diritto alla tredicesima, prova che il datore di lavoro non è riuscito a contrastare, ha concluso all’accoglimento dell’istanza.

  2. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al pretore di aver violato norme procedurali essendo stato citato all’udienza di contraddittorio senza che gli sia stata preventivamente notificata dalla Pretura l’istanza. Nel merito egli rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie concludendo alla pattuizione tra le parti del pagamento della tredicesima mensilità quando invece trattavasi di una gratifica versata alla dipendente. Al proposito egli rinvia ai conteggi di stipendio allestiti per gli altri dipendenti e alle deposizioni testimoniali dalle quali si evince che la tredicesima non è stata pattuita con nessun dipendente.

Con osservazioni 6 marzo 1995 la controparte postula la reiezione del gravame in quanto temerario.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.

Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).

  1. Preliminarmente, si osserva che il rimprovero mosso al primo giudice di aver violato norme di procedura attinenti alla notifica degli atti, in particolare per il fatto che l’istanza non sarebbe stata notificata direttamente al ricorrente violando così il suo diritto di essere sentito, appare destituito di fondamento. Infatti dalle risultanze istruttorie si evince in modo inequivocabile che il ricorrente ha partecipato all’istruzione della causa comparendo regolarmente all’udienza del 31 maggio 1994 indetta per la discussione dell’istanza. Dal verbale di quella discussione non risulta che il convenuto abbia lamentato di essere limitato nei suoi diritti processuali; anzi egli ha dimostrato di poter prendere posizione sull’istanza punto per punto.

Di fronte a questo stato di cose questa Camera non intravede nessuna violazione di norme procedurali ad opera del primo giudice.

  1. A fondamento del proprio gravame il ricorrente invoca un’arbitraria valutazione delle prove con particolare riferimento all’accertamento pretorile secondo il quale alla dipendente spetterebbe la tredicesima, circostanza a suo dire smentita sia dalle deposizioni dei testi che dal plico di conteggi salariali prodotti e relativi agli altri dipendenti, prove queste dalle quali risulterebbe che nessuno dei dipendenti dell’insorgente ha percepito la tredicesima.

Orbene, questa interpretazione delle risultanze istruttorie fornisce semplicemente una diversa versione dei fatti più favorevole all’insorgente, senza che ciò basti a dimostrare che quella fornita dal pretore è errata o insostenibile.

Per quanto attiene alle deposizioni dei testi __________ e __________ (cfr. verbale 28 settembre 1994) queste non possono essere ritenute a sostegno della tesi ricorsuale poiché, come giustamente rilevato dal pretore, i testi sentiti, entrambi alle dipendenze dell’insorgente, l’uno impiegato a ore l’altra solo durante il periodo estivo, godevano di uno statuto particolare ben diverso da quello della dipendente __________ impiegata a tempo pieno. Anche per quanto concerne il riferimento ai conteggi allestiti per gli altri dipendenti e dai quali risulterebbe che nessuno ha percepito la tredicesima, questa circostanza non prova ancora che anche a __________ sia stato riservato identico trattamento.

L’osservazione poi del primo giudice che dal plico dei conteggi salariali agli atti mancherebbero quelli relativi non solo all’interessata __________ ma anche all’altra impiegata a tempo pieno __________, non può essere considerata arbitraria poiché corrispondente al vero.

Comunque sia, ritenuto che il ricorrente non ha contestato la conclusione pretorile secondo la quale esisterebbe anche per la dipendente __________ una ricevuta dal tenore uguale a quella sottoscritta da __________ il 24 dicembre 1992 e sulla quale figura “salario 13.a in base al periodo di assunzione”, il

il pretore era legittimato a ritenere che tra le parti fosse stato pattuito il versamento della tredicesima.

Non essendo ravvisabile nella sentenza impugnata, in particolare nella valutazione delle prove ad opera del primo giudice, arbitrio alcuno, questa non può essere cassata.

  1. La richiesta formulata da controparte di dichiarare temerario il ricorso non può essere accolta non essendo ravvisabile nell’impugnazione un agire manifestamente ingiusto ai sensi dell’art. 152 CPC.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 23 febbraio 1995 __________ è respinto.

  2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.

__________ verserà alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

  1. Intimazione a:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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