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Numero d'incarto:
16.1995.4
Data decisione, Autorità:
07.03.1995, CCC
Incarto
n.
16.95.00004
Lugano
7
marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Spartaco
Chiesa, presidente
Enrico
Giani e Francesco Pellegrini (in sostituzione di Bruno Cocchi, escluso)
segretaria:
Claudia Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 12 ottobre 1994 presentato da
-
-
-
Contro
la
sentenza 26 settembre 1994 del Giudice di pace del circolo della Magliasina
nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti dipendente
dall’istanza 4 agosto 1994 dell’
con
la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
dai convenuti ai PE no. __________, __________e __________dell’UE di Lugano
loro notificati per il recupero di complessivi fr. 1’000.-, domanda accolta dal
primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con
istanza 4 agosto 1994 l’avv. __________ ha chiesto il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta dai signori __________ e __________ ai
PE sopra menzionati loro notificati per il recupero dell’importo di fr. 1’000.-
a saldo della parcella notarile emessa dall’istante in data 13 luglio 1993 per
le mansioni svolte nell’ambito dello scioglimento e liquidazione della CE fu
__________ della quale facevano parte oltre ai convenuti anche i signori
_________ e __________. Il saldo a favore del notaio e da ripartirsi tra i vari
membri della CE ammontava a fr. 4’981.30.
All’udienza indetta per il contraddittorio, alla quale
solo __________ ha fatto atto di comparsa, questi si è opposto alla pretesa
avversaria osservando di aver provveduto in data 5 agosto 1993 al saldo della
parcella litigiosa con il versamento di fr. 1’990.65.
-
Con
sentenza 26 settembre 1994 il Giudice di pace del circolo della Magliasina,
accertata l’esistenza di un valido titolo esecutivo al quale gli escussi non
hanno opposto valide eccezioni ai sensi di legge, in particolare la prova
dell’estinzione del debito, ha accolto l’istanza.
-
Con
atto ricorsuale del 12 ottobre 1994 i signori __________, __________ e
__________ hanno impugnato il giudizio di prima sede chiedendone
l’annullamento. A fondamento del loro gravame i ricorrenti rimproverano al
giudice di pace la violazione - nella presente procedura di rigetto - dell’art.
295 CPC per non essere stati riconvocati davanti a lui, stante l’assenza di due
di essi all’udienza del 31 agosto 1994. Nel merito essi affermano di aver
onorato la parcella notarile 13 luglio 1993 senza che il successivo scritto di
rettifica del 14 ottobre 1993 possa essere assimilato ad una parcella notarile
e quindi assurgere a titolo esecutivo.
Con
osservazioni 3 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale gli insorgenti fondano
implicitamente il loro gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di
atti di causa o di prove.
Secondo
dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile,
contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto
arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa
sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o
opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia
27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
- La
censura di natura formale, vertente sulla violazione dell’art. 295 CPC per
mancata riconvocazione delle parti all’udienza, è infondata.
Infatti,
contrariamente alle allegazioni ricorsuali, alla procedura di rigetto
dell’opposizione che ci occupa tornano applicabili gli art.
385 segg. CPC e non l’art. 295 CPC che regola invece le cause
a procedura ordinaria inappellabile.
Secondo
l’art. 387 cpv. 4 CPC se una parte non compare il giudice decide sulla
base degli atti in suo possesso e sentita l’altra parte, se comparsa, senza
indire una nuova udienza. Ciò significa che
obbligo del giudice è unicamente quello di citare le parti
all’udienza, ossia offrendo loro la possibilità del contraddittorio,
dopo di che egli può procedere all’emanazione del
proprio giudizio anche se nessuna di esse dà seguito alla citazione.
Inoltre,
considerato a titolo abbondanziale che almeno uno dei convenuti ha
partecipato all’udienza facendo valere le stesse contestazioni
poi riproposte da tutti e tre i debitori in sede ricorsuale, la censura
come tale, oltre ad essere infondata appare del tutto pretestuosa.
Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede
tutti i requisiti indispensabili perchè possa essergli riconosciuto carattere
esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF
13.03.1990 in re S.AG/B.).
Questo
esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la
documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo, il benfondato di eventuali
obiezioni opposte
dall’escusso
nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF.
- Nel
caso che ci occupa è pacifico che la parcella notarile prodotta dal notaio
__________ è parificata a titolo esecutivo, (art. 27 LTN), altrettanto pacifico
è che l’esecutività del titolo come tale si estende a tutto il suo contenuto in
particolare al saldo di fr. 4’981.30 dovuto in solido dai ricorrenti e dagli
altri coeredi.
Trattandosi
di una procedura sommaria di rigetto definitivo dell’opposizione
compito del giudice è unicamente quello di accertare l’esecutività del
titolo, condizione realizzata nella concreta
fattispecie in considerazione del fatto che la parcella come tale non è
stata contestata entro i termini di legge.
Spettava
invece ai ricorrenti provare il verificarsi di una delle eccezioni di
cui all’art. 81 cpv. 1 LEF, in particolare l’estinzione del
debito nei confronti del notaio __________, prova che essi non
hanno fornito.
A
titolo abbondanziale e con riferimento allo scritto 14 ottobre 1993 del
notaio __________ con il quale questi precisa un errore di trascrizione
commesso nell’allestimento della sua parcella là dove avrebbe
confuso la registrazione degli anticipi versati dalle parti
_________ e __________, va rilevato che trattandosi di debitori solidali non
è compito del giudice del rigetto verificare questioni di
merito attinenti alle modalità di ripartizione del debito medesimo tra i
vari debitori.
-
Sulla
base delle considerazioni sopra esposte il giudizio impugnato, corretto nella
valutazione delle prove e nell’ applicazione del diritto, deve essere confermato.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza, integrale dei ricorrenti (art. 148
cpv. 1 CPC).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente Tar LEF
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 12 ottobre 1994 di __________, __________ e __________
è respinto.
-
Tasse
e spese del presente procedimento, per complessivi
fr.
100.- già anticipati dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo di
rifondere in solido alla controparte fr. 100.-- a titolo di indennità di questa
sede.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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