Definitive debt collection objection rejected; no reconvening required

16.1995.4Altro tribunale7 mar 1995Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Three debtors appealed by cassation against a peace judge’s judgment granting definitive opposition removal for a notarial fee of CHF 1,000. They argued that the judge should have reconvened the parties after two of them failed to appear and that the corrected bill was not an enforceable title. The chamber held that the summary opposition-removal procedure is governed by Arts. 385 ff. CPC and Art. 387(4) CPC, so no renewed hearing was required. It further held that the notarial bill was an enforceable title, the debtors had not proven payment, and internal allocation issues among solidary debtors were irrelevant. The appeal was dismissed and costs were charged to the appellants.

Massima Omnilex

Art. 385 ff. CPC, art. 387 cpv. 4 CPC; art. 80–81 LEF; art. 27 LTN: in the summary procedure for definitive removal of objection, the judge need only summon the parties and afford contradictory hearing; if a party fails to appear, the case may be decided on the file without reconvening. The removal judge examines ex officio whether the produced title has enforceability under art. 80 LEF and whether the debtor establishes a defence admissible under art. 81 LEF. A notarized fee statement, unchallenged in due time, constitutes an enforceable title for the amount claimed; questions concerning internal apportionment among solidary debtors do not fall to be examined in the removal proceedings (consid. 5–7).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1995.4

Data decisione, Autorità: 07.03.1995, CCC

Incarto n. 16.95.00004

Lugano 7 marzo 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Spartaco Chiesa, presidente Enrico Giani e Francesco Pellegrini (in sostituzione di Bruno Cocchi, escluso)

segretaria:

Claudia Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 ottobre 1994 presentato da




Contro

la sentenza 26 settembre 1994 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti dipendente dall’istanza 4 agosto 1994 dell’


con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dai convenuti ai PE no. __________, __________e __________dell’UE di Lugano loro notificati per il recupero di complessivi fr. 1’000.-, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Con istanza 4 agosto 1994 l’avv. __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dai signori __________ e __________ ai PE sopra menzionati loro notificati per il recupero dell’importo di fr. 1’000.- a saldo della parcella notarile emessa dall’istante in data 13 luglio 1993 per le mansioni svolte nell’ambito dello scioglimento e liquidazione della CE fu __________ della quale facevano parte oltre ai convenuti anche i signori _________ e __________. Il saldo a favore del notaio e da ripartirsi tra i vari membri della CE ammontava a fr. 4’981.30.

All’udienza indetta per il contraddittorio, alla quale solo __________ ha fatto atto di comparsa, questi si è opposto alla pretesa avversaria osservando di aver provveduto in data 5 agosto 1993 al saldo della parcella litigiosa con il versamento di fr. 1’990.65.

  1. Con sentenza 26 settembre 1994 il Giudice di pace del circolo della Magliasina, accertata l’esistenza di un valido titolo esecutivo al quale gli escussi non hanno opposto valide eccezioni ai sensi di legge, in particolare la prova dell’estinzione del debito, ha accolto l’istanza.

  2. Con atto ricorsuale del 12 ottobre 1994 i signori __________, __________ e __________ hanno impugnato il giudizio di prima sede chiedendone l’annullamento. A fondamento del loro gravame i ricorrenti rimproverano al giudice di pace la violazione - nella presente procedura di rigetto - dell’art. 295 CPC per non essere stati riconvocati davanti a lui, stante l’assenza di due di essi all’udienza del 31 agosto 1994. Nel merito essi affermano di aver onorato la parcella notarile 13 luglio 1993 senza che il successivo scritto di rettifica del 14 ottobre 1993 possa essere assimilato ad una parcella notarile e quindi assurgere a titolo esecutivo.

Con osservazioni 3 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale gli insorgenti fondano implicitamente il loro gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.

Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).

  1. La censura di natura formale, vertente sulla violazione dell’art. 295 CPC per mancata riconvocazione delle parti all’udienza, è infondata.

Infatti, contrariamente alle allegazioni ricorsuali, alla procedura di rigetto dell’opposizione che ci occupa tornano applicabili gli art. 385 segg. CPC e non l’art. 295 CPC che regola invece le cause a procedura ordinaria inappellabile.

Secondo l’art. 387 cpv. 4 CPC se una parte non compare il giudice decide sulla base degli atti in suo possesso e sentita l’altra parte, se comparsa, senza indire una nuova udienza. Ciò significa che obbligo del giudice è unicamente quello di citare le parti all’udienza, ossia offrendo loro la possibilità del contraddittorio, dopo di che egli può procedere all’emanazione del proprio giudizio anche se nessuna di esse dà seguito alla citazione.

Inoltre, considerato a titolo abbondanziale che almeno uno dei convenuti ha partecipato all’udienza facendo valere le stesse contestazioni poi riproposte da tutti e tre i debitori in sede ricorsuale, la censura come tale, oltre ad essere infondata appare del tutto pretestuosa.

Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perchè possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.).

Questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo, il benfondato di eventuali obiezioni opposte

dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF.

  1. Nel caso che ci occupa è pacifico che la parcella notarile prodotta dal notaio __________ è parificata a titolo esecutivo, (art. 27 LTN), altrettanto pacifico è che l’esecutività del titolo come tale si estende a tutto il suo contenuto in particolare al saldo di fr. 4’981.30 dovuto in solido dai ricorrenti e dagli altri coeredi.

Trattandosi di una procedura sommaria di rigetto definitivo dell’opposizione compito del giudice è unicamente quello di accertare l’esecutività del titolo, condizione realizzata nella concreta fattispecie in considerazione del fatto che la parcella come tale non è stata contestata entro i termini di legge.

Spettava invece ai ricorrenti provare il verificarsi di una delle eccezioni di cui all’art. 81 cpv. 1 LEF, in particolare l’estinzione del debito nei confronti del notaio __________, prova che essi non hanno fornito.

A titolo abbondanziale e con riferimento allo scritto 14 ottobre 1993 del notaio __________ con il quale questi precisa un errore di trascrizione commesso nell’allestimento della sua parcella là dove avrebbe confuso la registrazione degli anticipi versati dalle parti _________ e __________, va rilevato che trattandosi di debitori solidali non è compito del giudice del rigetto verificare questioni di merito attinenti alle modalità di ripartizione del debito medesimo tra i vari debitori.

  1. Sulla base delle considerazioni sopra esposte il giudizio impugnato, corretto nella valutazione delle prove e nell’ applicazione del diritto, deve essere confermato.

  2. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, integrale dei ricorrenti (art. 148 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente Tar LEF

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 12 ottobre 1994 di __________, __________ e __________ è respinto.

  2. Tasse e spese del presente procedimento, per complessivi

fr. 100.- già anticipati dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere in solido alla controparte fr. 100.-- a titolo di indennità di questa sede.

  1. Intimazione a:

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the absence of two parties required a renewed hearing under Art. 295 CPC

Decisione estratta

No. In this summary opposition-removal procedure, Arts. 385 ff. CPC and Art. 387(4) CPC applied; the judge could decide on the file without reconvening the parties.

Motivazione estratta

The court held that the duty was only to summon the parties and allow contradiction; if a party does not appear, the judge may rule on the basis of the available record. The complaint was also considered unfounded and pretextual because one debtor had appeared and raised the same objections.

Questione giuridica chiave

Whether the notarial bill constituted an enforceable title and whether the debt had been extinguished

Decisione estratta

Yes, the notarial bill had enforceable title status under Art. 27 LTN and covered the full amount claimed; the debtors failed to prove payment or another objection under Art. 81 LEF.

Motivazione estratta

In definitive opposition-removal proceedings the court examines ex officio whether the title meets the requirements of Art. 80 LEF and whether the debtor proves a valid Art. 81 LEF defence. The bill was uncontested in time, and the later correction letter concerned only internal allocation issues among solidary debtors, which are not for the removal judge to review.

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