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Numero d'incarto:
16.1995.37
Data decisione, Autorità:
22.02.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00037
Lugano
19 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Spartaco Chiesa,
presidente,
Bruno Cocchi e Enrico Giani
segretaria:
Claudia
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il
ricorso per cassazione 7 febbraio 1995 presentato da
(patr. dall’avv.
__________)
contro
la sentenza 1° febbraio 1995
del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna emanata nell’ambito della
procedura fallimentare in via cambiaria promossa con istanza 11 gennaio 1995 dalla ricorrente nei confronti di
(patr. dall’avv.
__________)
con la quale si chiedeva la
pronuncia del fallimento del convenuto, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 1° febbraio 1995 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
ha respinto l’istanza di fallimento in difetto di un valido titolo esecutivo
ai sensi dell’art. 188 LEF e meglio per il fatto che con decreto 12 gennaio
1995 il Presidente della Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’appello
ha concesso effetto sospensivo all’appello inoltrato dall’ing. __________
contro la sentenza 27 dicembre 1994 con la quale il pretore medesimo ha
respinto l’opposizione al PE cambiario;
che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che in materia di
esecuzione cambiaria la decisione con cui il giudice accorda o rifiuta il
fallimento non è suscettibile di un rimedio di diritto ordinario all’autorità
giudiziaria superiore, non permettendo l’art. 189 cpv. 2 LEF di applicare l’art.
174 LEF trattandosi di silenzio qualificato (CEF 24 settembre 1993 in re
K.SA/A; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993,
p. 265; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 4.
ed., 1988, § 37 m. 2 e 45; Favre, Droit des poursuites, 1974, p. 282; Fritzsche,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, vol. II, 2 ed., 1968, p. 28);
-
che
tuttavia il Tribunale federale, limitatamente ai rimedi di diritto della
procedura cantonale, ha precisato che il disposto di cui all’art. 189 cpv. 2
LEF esclude i rimedi ordinari di diritto previsti dall’art. 36 LEF ma non
quelli di diritto straordinario, in altre parole non è preclusa ai cantoni la
facoltà di prevedere un rimedio straordinario contro le decisioni con cui il
giudice accorda o rifiuta il fallimento nell’ambito dell’esecuzione cambiaria a
condizione che questo rimedio si mantenga entro i limiti del ricorso di diritto
pubblico (DTF 107 III 309, 103 Ia 494 segg.; SJ 1980 220 segg.; Gilliéron,
op.cit., p. 265);
-
che
la legislazione ticinese nulla prevede a questo proposito, mentre il ricorso
per cassazione è previsto unicamente contro le sentenze emanate dai Giudici di
pace e dai pretori come istanza unica, ossia nell’ambito della loro competenza
inappellabile (art. 13 LOG);
che prevedendo la competenza esclusiva dei pretori a decidere le questioni
relative ai fallimenti in genere (art. 385 cpv. 2 CPC), il legislatore ha
comunque chiaramente voluto sottrarre siffatta materia al criterio del valore
litigioso che determina invece i limiti di competenza della cassazione;
-
che
quindi, contrariamente alla tesi ricorsuale, il CPC non prevede la possibilità
di utilizzare il rimedio straordinario della cassazione contro la decisione con
cui il giudice accorda o rifiuta il fallimento nell’ambito della procedura
cambiaria;
-
che in applicazione dell’art. 313 bis CPC si giustifica di decidere la
presente fattispecie senza notificare l’atto ricorsuale alla controparte per
eventuali osservazioni.
Per i quali motivi,
richamati gli art. 327 segg. e
per le spese la TarLEF
dichiara:
Il ricorso 7 febbraio 1995 del __________ è irricevibile.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.--, sono poste a carico
della ricorrente.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Locarno- Campagna
Per la Camera di cassazione
civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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