Cassation inadmissible against bankruptcy ruling in bill-of-exchange enforcement

16.1995.37Altro tribunale22 feb 1995Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged a pretore’s refusal to declare bankruptcy in bill-of-exchange enforcement, arguing that the ruling had been issued while the proceedings were suspended by the suspensive effect granted in a related appeal. The cantonal cassation court held that no cantonal cassation remedy is available against a decision granting or refusing bankruptcy in this context. It declared the cassation appeal inadmissible and imposed CHF 300 in costs on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 189 cpv. 2 LEF; art. 13 LOG; art. 385 cpv. 2 CPC; cassation against a decision granting or refusing bankruptcy in bill-of-exchange enforcement: the federal rule excludes ordinary remedies, but cantons may only provide extraordinary remedies within the limits of the recourse de droit public. In Ticino, however, no statutory basis exists for cassation against such decisions; the remedy under art. 13 LOG is confined to judgments rendered by justices of the peace and pretori acting as sole instance, and bankruptcy matters are not brought within cassation by art. 385 cpv. 2 CPC. The appeal is therefore inadmissible (consid. 2-5).

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Numero d'incarto: 16.1995.37

Data decisione, Autorità: 22.02.1995, CCC

Incarto n. 16.95.00037

Lugano 19 ottobre 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Spartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e Enrico Giani

segretaria:

Claudia Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 febbraio 1995 presentato da


(patr. dall’avv. __________)

contro

la sentenza 1° febbraio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna emanata nell’ambito della procedura fallimentare in via cambiaria promossa con istanza 11 gennaio 1995 dalla ricorrente nei confronti di


(patr. dall’avv. __________)

con la quale si chiedeva la pronuncia del fallimento del convenuto, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

  • che con istanza 11 gennaio 1995 il __________ ha promosso nei confronti dell’ing. __________ un’istanza tendente alla pronuncia del fallimento di quest’ultimo sulla base dell’esecuzione cambiaria (PE no. __________dell’UEF di Locarno);

che con sentenza 1° febbraio 1995 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha respinto l’istanza di fallimento in difetto di un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 188 LEF e meglio per il fatto che con decreto 12 gennaio 1995 il Presidente della Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’appello ha concesso effetto sospensivo all’appello inoltrato dall’ing. __________ contro la sentenza 27 dicembre 1994 con la quale il pretore medesimo ha respinto l’opposizione al PE cambiario;

  • che con ricorso per cassazione 7 febbraio 1995 il __________ ha impugnato il giudizio pretorile chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; la ricorrente rimprovera al primo giudice una manifesta violazione di norme di diritto procedurale per il fatto che questi avrebbe emanato la decisione impugnata senza esserne legittimato ritenuto che la procedura fallimentare in via cambiaria che ci occupa era sospesa a seguito della concessione dell’effetto sospensivo all’appello pendente dinanzi alla CEF;

che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che in materia di esecuzione cambiaria la decisione con cui il giudice accorda o rifiuta il fallimento non è suscettibile di un rimedio di diritto ordinario all’autorità giudiziaria superiore, non permettendo l’art. 189 cpv. 2 LEF di applicare l’art. 174 LEF trattandosi di silenzio qualificato (CEF 24 settembre 1993 in re K.SA/A; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 265; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 4. ed., 1988, § 37 m. 2 e 45; Favre, Droit des poursuites, 1974, p. 282; Fritzsche, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, vol. II, 2 ed., 1968, p. 28);

  • che tuttavia il Tribunale federale, limitatamente ai rimedi di diritto della procedura cantonale, ha precisato che il disposto di cui all’art. 189 cpv. 2 LEF esclude i rimedi ordinari di diritto previsti dall’art. 36 LEF ma non quelli di diritto straordinario, in altre parole non è preclusa ai cantoni la facoltà di prevedere un rimedio straordinario contro le decisioni con cui il giudice accorda o rifiuta il fallimento nell’ambito dell’esecuzione cambiaria a condizione che questo rimedio si mantenga entro i limiti del ricorso di diritto pubblico (DTF 107 III 309, 103 Ia 494 segg.; SJ 1980 220 segg.; Gilliéron, op.cit., p. 265);

  • che la legislazione ticinese nulla prevede a questo proposito, mentre il ricorso per cassazione è previsto unicamente contro le sentenze emanate dai Giudici di pace e dai pretori come istanza unica, ossia nell’ambito della loro competenza inappellabile (art. 13 LOG);

che prevedendo la competenza esclusiva dei pretori a decidere le questioni relative ai fallimenti in genere (art. 385 cpv. 2 CPC), il legislatore ha comunque chiaramente voluto sottrarre siffatta materia al criterio del valore litigioso che determina invece i limiti di competenza della cassazione;

  • che quindi, contrariamente alla tesi ricorsuale, il CPC non prevede la possibilità di utilizzare il rimedio straordinario della cassazione contro la decisione con cui il giudice accorda o rifiuta il fallimento nell’ambito della procedura cambiaria;

  • che in applicazione dell’art. 313 bis CPC si giustifica di decidere la presente fattispecie senza notificare l’atto ricorsuale alla controparte per eventuali osservazioni.

Per i quali motivi,

richamati gli art. 327 segg. e per le spese la TarLEF

dichiara:

Il ricorso 7 febbraio 1995 del __________ è irricevibile.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.--, sono poste a carico della ricorrente.

Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno- Campagna

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementbill of exchangebankruptcycassation admissibilitysuspensive effectcosts

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Questione giuridica chiave

Whether cassation is available against a first-instance decision granting or refusing bankruptcy in bill-of-exchange enforcement.

Decisione estratta

No. Ticino law does not provide cassation against such a decision; Art. 189 para. 2 SchKG excludes ordinary remedies, and the cantonal extraordinary remedy of cassation is not available here.

Motivazione estratta

The court held that the federal rule leaves only the possibility of extraordinary cantonal remedies within constitutional limits, but Ticino has not enacted one for this type of bankruptcy decision. Article 13 LOG limits cassation to judgments of justices of the peace and judges acting as sole instance, while Article 385 para. 2 CPC shows that bankruptcy matters were meant to be excluded from cassation by litigated-value criteria.

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