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Numero d'incarto:
16.1995.36
Data decisione, Autorità:
04.04.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00036
Lugano
4 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Spartaco Chiesa,
presidente,
Bruno Cocchi e Enrico Giani
segretaria:
Claudia
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 6 febbraio 1995 presentato dalla
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 26 gennaio 1994 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella
causa civile inappellabile in materia di contratto di lavoro dipendente da
istanza 7 novembre 1993 promossa da
rappr.
dal __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 3’801.35 oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
-
ha iniziato a lavorare alle dipendenze della ditta __________ in qualità di
pittore dal 20 aprile 1993 (doc. G). In data 6 agosto 1993 la datrice di lavoro
gli ha notificato regolare disdetta del rapporto di lavoro per il 5 settembre
1993 (doc. 1). La collaborazione tra le parti si è però interrotta
anticipatamente e meglio il 25 agosto 1993, data in cui al lavoratore è stato
notificato il licenziamento con effetto immediato per abbandono ingiustificato
del posto di lavoro.
- Con
istanza 7 novembre 1993 __________, contestando la liceità del licenziamento in
tronco notificatogli dalla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio
quest’ultima al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’537.68, importo corretto
all’udienza 7 giugno 1994 in fr. 3’801.35, quale corrispettivo del salario di
sua spettanza per il periodo dal 25 agosto al 5 settembre 1993, alla quotaparte
della tredicesima mensilità e alla restituzione dell’importo indebitamente
trattenuto dalla datrice di lavoro sul salario relativo al mese di agosto
La
controparte si è opposta alla pretesa avversaria contestando di aver licenziato
in tronco il lavoratore il quale, di sua iniziativa, avrebbe deciso di porre
fine al contratto abbandonando ingiustificatamente il posto di lavoro senza più
manifestare la volontà effettiva di riprendere lo stesso.
-
Con
il querelato giudizio il pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie
in particolare dello scritto 25 agosto 1993 della datrice di lavoro che ha
interpretato quale notifica di licenziamento in tronco ha accolto l’istanza di
__________. Ha considerato ingiustificato il licenziamento, in assenza della
prova -che competeva alla datrice di lavoro fornire- dell’ esistenza di una
causa grave ai sensi dell’art. 337 CO,.
-
Con
il presente tempestivo ricorso la ditta __________ chiede l’annullamento della
decisione pretorile sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327
lett. g CPC. La ricorrente non contesta la valutazione dei fatti operata dal
primo giudice, ma le conclusioni giuridiche che egli ne ha dedotto con
particolare riferimento al fatto di sapere da chi sia scaturita la volontà di
porre fine al contratto con effetto immediato. A mente della ricorrente,
infatti, il fatto stesso che il lavoratore non abbia manifestato seriamente la
propria intenzione di riprendere il lavoro il giorno successivo a quello del
ventilato licenziamento in tronco dimostrerebbe la fondatezza della sua tesi dell’
abbandono ingiustificato del posto di lavoro.
Al
ricorso la controparte non ha presentato osservazioni.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di
atti di causa o di prove.
Secondo
dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile,
contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto
arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa
sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o
opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia
27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
L’accertamento del pretore relativo al significato dello scritto 25 agosto
1993 (doc. B) non è arbitrario: già l’interpretazione letterale del testo non
lascia dubbi sulla volontà della datrice di lavoro di sciogliere il rapporto di
lavoro con effetto immediato.
In
base all’art. 337 cpv. 1 CO la risoluzione immediata del contratto di lavoro è
data solo in presenza di cause gravi: è considerata causa grave ogni
circostanza che non permetta, secondo il principio generale della buona fede,
di esigere da chi dà la disdetta la prosecuzione del contratto (art. 337 cpv. 2
CO; DTF 111 II 245). Le circostanze invocate per il licenziamento in
tronco devono essere esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento
ed in rapporto al singolo caso, alla qualifica del lavoratore, alla natura e
alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità dei rimproveri
sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep 1985 pag.
130). Già l’ampiezza di questo compito affidato al giudice riduce le
possibilità d’intervento di questa Camera, a meno che - evidentemente - la
conclusione del primo giudice sia manifestamente in contrasto con le risultanze
dell’istruttoria considerate nel loro complesso e configuri quindi gli estremi
dell’arbitrio.
- Nella
concreta fattispecie, dalla lettera di licenziamento 25 agosto 1993 si evince
che la causa grave posta a fondamento del licenziamento in tronco risiede nel
fatto per il lavoratore di aver abbandonato senza autorizzazione il proprio
posto di lavoro.
Ora,
non solo la datrice di lavoro non ha provato questa circostanza ma neppure
quella di aver avvertito il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale
ritenuto che il solo abbandono del posto di lavoro non è sufficiente a
giustificare il licenziamento in tronco (Rapp, Die fristlose Kündigung des
Arbeitsvertrages, 1978, pag. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung,
1981, pag. 27).
Questo
basta per escludere il richiesto intervento di questa Camera. A titolo abbondanziale
si può osservare che a nulla giova il riferimento alle precedenti assenze e
manchevolezze del lavoratore che avrebbero determinato il suo licenziamento nei
termini ordinari poichè, anche in questo caso, manca la prova che la datrice di
lavoro lo abbia ammonito e richiamato sulle possibili gravi conseguenze del suo
agire (Rehbinder, BK, n. 6 ad art. 337 CO).
- Per
quanto attiene alla problematica principale alla base del gravame, ossia le
conseguenze legali del comportamento assunto dal lavoratore il 26 agosto 1993,
si osserva che la questione di sapere se egli abbia o meno manifestato la
propria intenzione di riprendere il lavoro può rimanere irrisolta. Infatti, in
caso di licenziamento immediato, e tale poteva e doveva essere inteso lo
scritto 25 agosto 1993 della ricorrente, sia esso giustificato o no, il
contratto prende fine automaticamente (DTF 117 II 271; Streiff/von Kaenel,
Arbeitsvertag, 5. ed., n. 3 ad art. 337 c CO; Brunner/Bühler/Waeber, Kommentar
zum Arbeitsvertrag, 1990, n. 2 ad art. 337c CO). Ciò significa che il
lavoratore non è più tenuto ad offrire nuovamente al datore di lavoro le sue
prestazioni, a meno che le circostanze specifiche non fossero sufficientemente
chiare da potersi ammettere un licenziamento in tronco (II CCA 13
febbraio 1995 in re P./O.SA).
Nel
caso di specie l’accertamento pretorile secondo il quale il licenziamento
immediato notificato dalla datrice di lavoro il 25 agosto 1993 doveva essere
recepito come tale non è arbitrario, ragione per la quale, contrariamente a
quanto ritenuto dalla ricorrente, il lavoratore non era neppure tenuto ad
offrire i propri servigi il giorno successivo.
- In
merito al diritto del lavoratore alla tredicesima mensilità proporzionale alla
durata del rapporto di lavoro, la ricorrente censura l’interpretazione dell’art.
5.2 CCL. Tuttavia non motiva il preteso arbitrio limitandosi a fornire una
diversa lettura della norma, senza il sostegno di elementi oggettivi di
giudizio.
Ne
discende pertanto che la sentenza pretorile, nella quale non è ravvisabile
arbitrio alcuno, deve essere confermata.
- Alla
controparte che non ha presentato osservazioni al ricorso, non vengono
assegnate ripetibili di questa sede.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 6 febbraio 1995 della __________ è respinto.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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