Cassation denied for no manifestly arbitrary evidence assessment

16.1995.21Altro tribunale16 nov 1995Dismissed

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed the defendant’s cassation complaint against a Lugano pretore judgment awarding the contractor CHF 1,995 for plastering works. The appellant argued that the works had been ordered by the general contractor, not by him, and that the pretore had arbitrarily assessed the evidence. The court held that the pretore’s reliance on witness testimony, read with the estimate, final settlement and later correspondence, was defensible and not manifestly arbitrary. The appeal was dismissed, and the appellant was ordered to bear costs and pay party compensation.

Regest

Art. 327 lett. g CPC; arbitrariness review in cassation; Art. 90 CPC, free assessment of evidence. A pretore’s judgment may be annulled only for a manifest violation of material or procedural law or for a manifestly erroneous appreciation of acts or evidence. Arbitrariness exists only where the challenged assessment is untenable, in clear contradiction with the factual situation, unsupported by objective reasons, or offensive to justice and equity; it is insufficient that another solution would also be conceivable or preferable. When evidence yields divergent indications, the trial judge may adopt the version that appears most convincing, provided it is not clearly refuted by the file (consid. 4-5).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1995.21

Data decisione, Autorità: 16.11.1995, CCC

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Incarto n. 16.95.00021

Lugano 16 novembre 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 gennaio 1995 presentato da


patr. dall’avv. __________

contro

la sentenza 8 dicembre 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 28 marzo 1991 da


patr. dallo studio legale __________

con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 1’995.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Con istanza 28 marzo 1991 l’Impresa __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’995.- a saldo della fattura 25 luglio 1990 emessa per opere da gessatore eseguite nello stabile di proprietà di quest’ultimo a __________.

__________ si è opposto alla pretesa avversaria contestando la conclusione di un contratto di appalto con la ditta istante, contratto che questa avrebbe invece concluso con la __________ che si è occupata della ristrutturazione generale dello stabile.

  1. Con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulla deposizione del teste __________, ha ritenuto che il contratto litigioso sia stato effettivamente concluso dalla ditta istante con il convenuto e non con la __________; il primo giudice ha quindi accolto la pretesa di parte istante, non contestata nel suo ammontare.

  2. Con il presente tempestivo gravame, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.

A fondamento del proprio gravame il ricorrente invoca l’arbitraria valutazione delle prove con particolare riferimento all’accerta-mento del giudice di prime cure secondo il quale i lavori eseguiti dalla ditta istante e oggetto della fattura litigiosa (doc. B) sarebbero stati ordinati dal convenuto direttamente anzichè dalla ditta __________.

Con osservazioni 6 marzo 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

  1. Esaminando la decisione impugnata alla luce dei criteri sopra esposti non è possibile ravvisare nelle conclusioni e nelle argomentazioni del pretore elementi atti a concretizzare gli estremi del rimedio della cassazione.

Controversa nel caso concreto è la questione di sapere a chi competano le opere da gessatore elencate nella fattura di cui al doc. B eseguite dalla ditta istante al piano terreno e al primo piano.

In virtù dell’art. 90 CPC il giudice, confrontato a risultanze istruttorie che forniscono elementi divergenti circa una determinata circostanza, quale in concreto l’identità del committente dei lavori oggetto della fattura litigiosa, è libero di valutare la portata delle prove fornite dalle parti facendo propria la tesi che più lo convince a condizione che questa non sia chiaramente smentita da altre risultanze, ciò che non è il caso in concreto.

Il fatto che il pretore si sia basato sulla deposizione del teste __________ anzichè su altri elementi quali l’intestazione della fattura litigiosa e del relativo richiamo di pagamento indirizzati alla __________ anzichè al convenuto, non basta a dimostrare l’arbitrarietà della decisione impugnata.

Dalla deposizione del teste __________- al tempo dei fatti azionista e organo di __________- si evince che le opere da gessatore previste nell’ambito dei lavori di riattazione dello stabile del convenuto e per l’esecuzione dei quali egli aveva concluso un contratto di appalto generale con la ditta __________, sono quelle indicate nell’offerta 10 aprile 1990 (doc. 1) ai punti 6 per il secondo piano, 9 e 10 per il primo piano, 5 e 6 per il monolocale.

Di questi lavori, il teste afferma che “il signor __________...richiese a questa ditta (n.d.r: ditta istante) l’esecuzione della stabilitura al piano superiore, non oggetto del nostro contratto”.

Poichè i lavori eseguiti al secondo piano sono stati fatturati separatamente al convenuto che ha provveduto al pagamento della relativa fattura (doc. 6), non è arbitrario ritenere come lo ha fatto il primo giudice che gli ulteriori lavori che può aver ordinato il convenuto sono quelli eseguiti al primo piano. A questo proposito il significato dato dal ricorrente alla deposizione del teste constituisce semplicemente una diversa interpretazione a lui più favorevole senza che ciò basti a dimostrare che quella attribuitale dal pretore è arbitraria.

Al contrario, quanto affermato dal teste corrisponde alle risultanze del confronto fra il preventivo 10 aprile 1990 (doc. 1), con la liquidazione finale (doc. 3) che a loro volta trovano conferma nello scritto 5 ottobre 1990 della __________.

Alla luce di quanto sopra esposto, l’interpretazione delle risultanze istruttorie fornita dal primo giudice è sostenibile ed esclude pertanto l’annullamento del giudizio impugnato.

A titolo abbondanziale si può osservare in merito alla fattura contestata che - a ben vedere - essa non concerne solo lavori da gessatore eseguiti al primo piano dell’immobile. Le parti non hanno rilevato - almeno subordinatamente - questo distinguo. Tuttavia può confortare il fatto, a conferma della decisione impugnata, che si tratta comunque di lavori né contemplati chiaramente dal preventivo, né esposti da __________ in sede di liquidazione.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 20 gennaio 1995 di __________ è respinto.

  2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 80.-

b) spese fr. 20.-

T o t a l e fr. 100.-

già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.

  1. Intimazione a:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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