Lack of hearing before dismissal for absence of standing

16.1995.2Altro tribunale21 mar 1995Granted

Sintesi

The Civil Cassation Chamber upheld a cassation appeal against a Pretore’s decree that had rejected a request for provisional discharge of opposition in debt enforcement proceedings for alleged lack of standing. The chamber held that a judge may not dismiss a claim on that ground without first hearing the party and allowing evidence. It further stated that active standing is a substantive issue, not a procedural prerequisite. The decree was annulled and the matter remanded for proper proceedings on the merits. No court fees were charged, and the Canton of Ticino had to pay CHF 100 in compensation.

Regest

Art. 142, 143 cpv. 1, 387 CPC; right to be heard and lack of active standing: a judge who intends to reject a claim for alleged absence of standing must first afford the party an opportunity to be heard and to produce evidence. Active standing is not a procedural prerequisite but a substantive-law element to be decided on the merits. A decision rendered without such hearing violates procedural rules and is annulled; remand is appropriate where appellate review cannot render the hearing superfluous. Costs may be charged to the State when the cassation appeal is granted because of a procedurally incorrect initiative of the first-instance judge.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1995.2

Data decisione, Autorità: 21.03.1995, CCC

Incarto n. 16.95.00002

Lugano 21 marzo 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Spartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e Enrico Giani

segretaria:

Claudia Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 settembre 1994 erroneamente presentato quale appello dalla


rappr. dallo studio legale __________

contro

il decreto 8 settembre 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti dipendente da istanza 7 settembre 1994 promossa nei confronti di


con la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’ escusso al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 7 settembre 1994 la __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 1’615.- oltre accessori, importo corrispondente alle pigioni scadute per i mesi di febbraio e marzo 1994 e relative all’occupazione dell’ appartamento, del box e del posteggio esterno dello stabile sito in Via __________ a _________ e amministrato dall’istante.

Quale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione la parte istante ha prodotto dei contratti di locazione (doc. A, B, e C), con i relativi moduli di adeguamento della pigione, sottoscritti da __________ e dalla __________, agente per mandato fiduciario;

che con decreto 8 settembre 1994 il Pretore del distretto di Lugano, sezione 5, basandosi sull’art. 97 cifra 4 CPC, ha respinto l’istanza per carenza di legittimazione attiva della __________ per il fatto che questa, agendo per mandato fiduciario e non quale locataria, non poteva procedere in nome proprio;

che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento e il rinvio degli atti al primo giudice affinché proceda alla discussione dell’istanza e alla decisione del merito della domanda di rigetto dell’opposizione;

che la controparte non ha formulato osservazioni al gravame;

che il giudice che intende respingere un’azione perché alla parte difetterebbe la legittimazione attiva, ossia il diritto a far valere in giudizio una determinata pretesa quale titolare della stessa, deve dare alla parte interessata la facoltà di esprimersi e apportare eventuali prove per contrastare questa presunzione;

che agendo in questo modo il giudice non fa altro che garantire il diritto costituzionale di essere sentito la cui violazione comporta la nullità della procedura, a meno che le parti non hanno la possibilità di esprimersi liberamente dinnanzi all’autorità ricorsuale e che dispone di una cognizione piena, così che il rinvio al primo giudice sarebbe una vana formalità, (nel nostro cantone è esclusa la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni) (Rep. 1990 310 e 1980 310; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 84, n. 3; II CCA 19 settembre 1994 in re F.SA/I; 26 settembre 1994 in re F.SA/I);

che nel caso concreto il Pretore ha deciso senza sentire la parte e per questo motivo la decisione impugnata sarebbe già da annullare (art. 142 CPC);

  • che la capacità delle parti, da intendersi quale capacità processuale, non va confusa con la legittimazione a far valere la pretesa invocata in giudizio;

  • che tale legittimazione non è infatti un presupposto processuale ma invece un elemento di diritto sostanziale la cui eventuale mancanza non permette di respingere in ordine l’istanza ma necessita di un giudizio di merito che il giudice emana sulla base dei fatti allegati ed accertati (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 17/18; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 181, n. 2 e 5);

che avendo prolato un giudizio incidentale invece che una sentenza di merito dopo esecuzione regolare della procedura (discussione dell’istanza) il primo giudice ha violato norme di procedura che comportano l’annullamento della decisione in virtù dell’art. 143 cpv. 1 CPC;

  • che pertanto con l’annullamento della sentenza si impone il rinvio dell’incarto al pretore per l’esecuzione della procedura ai sensi dell’art. 387 CPC;

  • che non si prelevano tasse e spese di giustizia mentre le ripetibili sono a carico dello Stato dal momento che il ricorso, accolto, è la conseguenza di un’iniziativa processualmente scorretta del giudice di prima istanza (II CCA 26 settembre 1994 in re F. SA/I.; I CCA 27 settembre 1993 in re P./O.), mentre la controparte non può essere considerata soccombente non avendo nemmeno contribuito a provocare la decisione viziata

(Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 3);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC e le norme di legge citate

pronuncia:

  1. Il ricorso 16 settembre 1994 della __________ è accolto.

§ Di conseguenza la sentenza 8 settembre 1994 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e l’incarto è rinviato al primo giudice per gli incombenti di cui ai considerandi.

  1. Non si prelevano tasse o spese di giustizia mentre lo Stato del Cantone Ticino verserà alla ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

right to be heardactive standingprovisional lifting of oppositioncassationremandprocedural defectcosts