New hearing required when deciding judge did not attend oral hearing

16.1995.197Altro tribunale20 feb 1996Granted

Sintesi

The tenant appealed in cassation against a judgment rejecting his request to verify ancillary charges in a tenancy dispute. The appellate civil cassation chamber held that, in the oral special tenancy procedure, the judge who renders judgment must have attended the hearings. Because the pretore who signed the judgment had not been present at any of the three hearings, the judgment was annulled and the case remitted for a new decision without examining the substantive objections. The court waived judicial costs and ordered the respondent to pay CHF 50 as compensation.

Regest

Art. 404 segg. and 415 CPC; Art. 74 LOG; immediate relationship between judge and parties in oral proceedings; a judgment rendered by a judge who did not attend the oral debate cannot stand. In special tenancy proceedings of an essentially oral character, the deciding judge must have personally followed the hearing so as to form a direct and complete impression of the parties’ allegations and objections (consid. 4). If, after substitution of a judicial officer, the oral debate has begun or been completed and the outgoing officer has not drafted and approved the judgment, a new hearing is required unless the parties agree otherwise (Art. 74 LOG). In cassation, the merits are examined only within the limits of the duly reasoned grounds of complaint (Art. 327 and 329 cpv. 2 CPC).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1995.197

Data decisione, Autorità: 20.02.1996, CCC

Incarto n. 16.95.00197

Lugano 20 febbraio 1996/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 dicembre 1995 presentato da


contro

la sentenza 30 novembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione promossa con istanza 30 dicembre 1994 nei confronti di


rappr. dallo __________

con la quale l’istante ha chiesto la verifica del calcolo delle spese accessorie notificategli dalla locataria ritenendole eccessive e incomplete, domanda che il primo giudice ha respinto,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Dal 1° ottobre 1976 __________ occupa un appartamento di 4 locali e mezzo in uno stabile sito in Via __________ a __________ di proprietà di __________ (doc. B e D).

Il 21 novembre 1994 __________ ha adito il competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno contestando il conteggio delle spese di riscaldamento e accessorie per i periodi 1992/93 e 1993/94.

Stante il fallimento del tentativo di conciliazione, con istanza 30 dicembre 1994 __________ ha adito la Pretura della giurisdizione di Locarno-Città chiedendo la verifica delle spese accessorie in quanto eccessive e non sufficientemente documentate.

La convenuta si è opposta all’istanza confermando l’esattezza dei suoi conteggi per spese di riscaldamento e accessorie, spese che l’istante ha verificato avendo potuto consultare i relativi giustificativi.

  1. Con il querelato giudizio il pretore, accertata l’inconsistenza delle contestazioni sollevate dall’istante, ha concluso alla reiezione dell’istanza.

  2. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. Il ricorrente osserva innanzi tutto che l’istruttoria della causa non è stata condotta dal pretore che invece ha prolato il giudizio impugnato. Nel merito ribadisce le contestazioni già esposte in prima sede.

Con osservazioni 26 gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.

  1. E’ canone indiscusso del diritto che solo il giudice che ha assistito alla discussione della causa può deliberare sulla stessa; logica e buon senso non consentono che la sentenza venga pronunciata da quel giudice che, non avendo assistito alla discussione, non può farsi un’idea esatta e completa delle allegazioni e contestazioni addotte dalle parti (Rep 1916 309). La procedura speciale applicabile alle controversie in materia di locazione (art. 404 segg. CPC), essenzialmente orale, come quella inappellabile alla quale fa peraltro esplicito riferimento a titolo di diritto suppletorio (art. 415 CPC), esige un rapporto di immediatezza tra il giudice e le parti; nel procedimento orale il giudice deve infatti ricavare gli elementi del suo giudizio direttamente dalle dichiarazioni delle parti (Rep 1981, 199).

Tale principio è stato esplicitamente ripreso dall'art. 74 LOG prevedente che in caso di sostituzione di un funzionario e se il dibattimento orale era già cominciato o compiuto e la sentenza non è ancora redatta ed approvata dai funzionari usciti di carica, la causa dev’essere chiamata per un nuovo dibattimento salvo diverso accordo tra le parti (CCC 29 maggio 1989 in re C./M.).

Nella concreta fattispecie il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città che ha prolato la sentenza impugnata non risulta essere stato presente a nessuna delle tre udienze (13 marzo 1995, 23 maggio 1995 e 31 ottobre 1995) tenutesi nel corso dell’istruttoria di causa (quindi nemmeno al dibattimento finale) dirette dal solo segretario assessore che ha firmato i relativi verbali.

La sentenza pretorile deve quindi essere annullata e gli atti rinviati alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città affinchè il segretario assessore emani un nuovo giudizio, senza che sia necessario l’ulteriore esame del merito.

  1. A titolo abbondanziale per quanto attiene al merito del gravame, va ricordato al ricorrente che questa Camera può rivedere il giudizio di prima sede unicamente nei limiti delle censure previste dall’art. 327 CPC, che devono essere chiaramente formulate nel ricorso e che deve pure indicare i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda, pena la sua nullità (art. 329 cpv. 2 CPC).

  2. Vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tassa di giustizia mentre al ricorrente deve essere riconosciuta un’indennità per l’incomodo ricorsuale (non potendosi applicare in concreto la TOA), da porsi a carico della controparte che si è opposta all’accoglimento del gravame.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 22 dicembre 1995 __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 30 novembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città è annullata e gli atti sono rinviati alla Pretura per l'emanazione di un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

  1. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

__________ verserà a __________ l’importo di fr. 50.- quale indennità.

  1. Intimazione a:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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